CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 32875/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 20058/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza n. 1 037 /2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 27/6/2023, la Corte d’appello di Bari, per quelche rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna del Comune di Gravina di Puglia al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori per avere il Comune convenuto concesso in locazione all’Ardito una cava dismessa, all’interno della quale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esercitato un’attivitàd’impresa, prima che fosse risultata la grave condizione di inquinamentoambientale del sito; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; ilComune di Gravina in [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima originariamentechiamata in causa a fini di manleva) resistono ciascuna conun proprio controricorso; i ricorrenti e il Comune di Gravina in Puglia hanno depositato memoria; consideratoche, Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esseredisposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dellaRanch [OSCURATO:SOCIETA]. ; taleintegrazione, peraltro espressamente invocata dal Comune di Gravina,s’impone a norma dell’art. 111 c.p.c. , secondo cui l’intervento incorso di giudizio dell’avente causa a titolo particolare non incide sulla persistentepartecipazione al giudizio del dante causa non estromesso , non risulta ndo , nella specie, che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. sia mai stata estromessadal giudizio a seguito dell’intervento della [OSCURATO:SOCIETA]. ; P.Q.M. Disponel’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].a.s., fissando, per l’esecuzione di tale incombente, il termine digiorni 60 (sessanta) computato a partire dalla comunicazione della presenteordinanza. Cosìdeciso