CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 07629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24992/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 175/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che qui rileva, nei termini di cui appresso. 1. 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il fratello Antonio, chiedendo che costui fosse condannato a trasferirgli un immobile e, in subordine, che, tenuto conto degli esborsi affrontati dall’attore in favore del convenuto per l’acquisto e la ristrutturazione dello stabile, che quest’ultimo fosse condannato alla restituzione della somma di € 173.600,00, oltre al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, chiese rigettarsi in toto l’avversa domanda. 1.2. Il Tribunale condannò il convenuto al pagamento della somma di € 173.600,00. 2. La Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Questi, in sintesi gli sviluppi argomentativi della sentenza di secondo grado. Il primo motivo d’appello, con il quale l’appellante assumeva che il fratello non era legittimato a richiedere la restituzione della somma di € 61.000,00, in quanto sarebbe divenuta di proprietà esclusiva dei di loro genitori, cointestatari del conto, ai sensi dell’art. 1782 cod. civ., appariva inammissibile poiché l’appellante aveva reso una tal ricostruzione dei fatti solo in secondo grado, ricostruzione che si traduceva in una eccezione in senso stretto. Nel merito, soggiunge il Decidente, nel deposito irregolare di cui all’art. 1782 cc. Il depositario acquista la proprietà del denaro solo se ha la facoltà di servirsene. In caso contrario, la proprietà resta del depositante. Nel caso di specie i correntisti hanno confermato la circostanza che tale denaro non poteva essere utilizzato a loro piacimento in quanto espressamente depositato affinché venisse versato al fratello Antonio . Il secondo motivo, con il quale Antonio sosteneva che la titolarità del denaro contenuto nella suddetta cassetta non fosse dell’appellato, bensì della madre [OSCURATO:PERSONA] e non addirittura del nucleo familiare , appariva del pari inammissibile in quanto fondato su una eccezione formulata per la prima volta in appello. Infine, il terzo motivo, con il quale l’appellante aveva denunciato violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per avere il Tribunale reputato sussistere un contratto misto di mutuo e mandato senza rappresentanza orale, privo della forma necessaria “ad substantiam”, viene disatteso avendo il Giudice d’appello reputato che correttamente il Tribunale, sulla base delle emergenze di causa, si fosse limitato a qualificare giuridicamente il rapporto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 112 e 167 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito giudicato inammissibili i primi due motivi. Al contrario di quel che aveva affermato la sentenza, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata introduzione di eccezione nuova di sorta, né si era introdotto un nuovo tema d’indagine, essendosi trattato solo di mere difese. 4. 1. Il motivo è infondato. Al contrario di quel che afferma il ricorrente si è in presenza di una vera e propria eccezione, la quale introduceva un tema nuovo d’indagine, in quanto implicante l’esplorazione, sul piano probatorio, di una ricostruzione fattuale alternativa, prospettata solo in appello e sul piano giuridico la verifica della conformità a legge di una tale nuova ricostruzione della vicenda. 5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1782 e 2697 cod. civ., assumendo che la sentenza, in totale assenza di prova, aveva erroneamente reputato che le somme depositate sul conto corrente dei genitori delle parti non avrebbero potuto essere utilizzate da costoro, poiché di titolarità [OSCURATO:PERSONA]. Denuncia, altresì violazione e/o falsa applicazione degli artt. 246 cod. proc. civ., 2697, 1703, 1269 e 1180 cod. civ., per avere reputato provata la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle sole dichiarazioni dei genitori delle parti, sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Oltre all’erroneo apprezzamento delle inferenze di causa il ricorrente lamenta che i genitori non avrebbero potuto rendere testimonianza, a causa del loro coinvolgimento diretto… [erano] parti del giudizio . 5. 1. Il motivo è infondato. Propone, in primo luogo, un inammissibile nuovo vaglio probatorio. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Quanto alla proposta inammissibilità della prova testimoniale, non può non rilevarsene la tardività, trattandosi di eccezione che avrebbe dovuto essere posta in fase di ammissione della prova. Peraltro, la prospettazione appare, all’evidenza, priva di fondamento, non avendo i genitori dei litiganti in causa assunto il ruolo di parti. 6. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350, 1392 e 1813 cod. civ., per avere la Corte di merito reputato verbalmente stipulato un contratto mandato senza rappresentanza per l’acquisto di un immobile. 6. 1. Il motivo deve essere rigettato, in relazione all’evoluzione giurisprudenziale di legittimità, culminata nel principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni unite, secondo il quale per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario (S.U., n. 6459, 6/3/2020, Rv. 657212). Principio, questo, che sebbene emerso in sede d’esame di una vicenda non esattamente sovrapponibile, tuttavia, assume una valenza di portata generale in materia di mandato senza rappresentanza orale per il compimento di atti necessitanti della forma scritta a pena di nullità. 7. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento