CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liquidazione – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva-mente domiciliate in Bari, alla via Amendola, n. 21, presso lo studio dell'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che le rap-presenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ri-corso.RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026COMUNE di TRIGGIANO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ‒ in persona del commissariostraordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inBari, alla via Marchese di Montrone, n. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Toma che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente do-miciliati in Bari, alla via Argiro, n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Denicolò che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e di-fende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato inTriggiano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al controricorso; ambedue gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzidi p.e.c.[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:PERSONA] 49D22L425E – elettivamente domiciliati in Bari, alla piazza G. Garibaldi, n. 23, pressoNumero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al controricorso.[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:PERSONA] 53M60 L425T – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. NTTCSG 55L67 F923X –INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con atto in forma pubblica amministrativa del 13.2.2014 la Deleonardiss.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulavano con il [OSCURATO:PERSONA] convenzione urbanistica onde attuare le previsioni progettuali e pla-novolumetriche del Programma di [OSCURATO:PERSONA] (P.R.U.) delle aree di ediliziaresidenziale pubblica (E.R.P.) (cfr. ricorso, pagg. 4 e ss.).In virtù della siglata convenzione, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] si impegnavano, peraltro, alla realizzazione del programma di ediliziaresidenziale in regime convenzionato nonché al “pagamento degli oneri per l'ac-quisizione delle aree per una superficie complessiva di mq. 25.922 (…)”.Segnatamente, l'art. 1, lett. h), della convenzione prevedeva l'obbligo dellaDeleonardis, della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] di “accollarsi tutti gli oneriNumero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026anche di natura economica, inerenti e conseguenti la procedura espropriativarelativa all'intera area PRU (…)”.2. Venivano emessi i decreti di espropriazione.Ovvero il decreto n. 4 del 17.2.2014 a carico di [OSCURATO:PERSONA].Ovvero il decreto n. 26 del 17.2.2014 a carico di [OSCURATO:PERSONA] (nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di [OSCURATO:PERSONA] (nato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Ovvero il decreto n. 33 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA].Ovvero il decreto n. 36 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]),dante causa dei figli, [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (nato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]).3. Il Comune di Triggiano con delibera della Giunta municipale n. 101/2012faceva luogo alla determinazione dell'indennità di espropriazione offerta ai pro-prietari (cfr. ricorso, pag. 7).4. Nonostante l'accettazione, da parte degli ablati, della stima formulata dallaterna tecnica, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], in quantoobbligate, giusta la siglata convenzione, ad accollarsi i maggiori oneri di espro-priazione, con ricorso alla Corte d'Appello di Bari chiedevano farsi luogo alladeterminazione dell'indennità di espropriazione nella misura ritenuta di giustizia(cfr. ricorso, pag. 12).5. Con ordinanza n. 1736/2017 la Corte di Bari attendeva alla determinazionedell'indennità di espropriazione in linea con le indicazioni del c.t.u.6. Con ordinanza n. 7393/2023 questa Corte di legittimità cassava con rinviol'ordinanza n. 1736/2017 della Corte di Bari.Reputava questa Corte quanto segue:Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026«Dalla c.t.u. - recepita dal giudice a quo, e riprodotta nel ricorso propostodalle imprese (pp. 18-20) - risulta che nel 2007 era stato approvato il nuovoP.R.G. del Comune di Triggiano, che veniva trasmesso alla Regione Puglia, laquale «invitava il Comune ad inserire il P.R.U. con la sua perimetrazione nelP.R.G. adottato, il quale era successivamente approvato in via definitiva condelibera di G.R. n. 480/2007)».«Lo stesso c.t.u. riferiva, peraltro, che in data 30 settembre 2009 era statasottoscritta dalla Regione Puglia e dal Comune di Triggiano l'«accordo di pro-gramma», che era stato definitivamente approvato con decreto del Presidentedella G.R. n. 175 del 19 febbraio 2010, che conteneva anche la declaratoria dipubblica utilità delle opere previste dal PRU».«Quest'ultimo (…) prevedeva, per la superficie interessata di mq. 53.690,70,un «indice di fabbricabilità territoriale = 0,96 mc/mq»».«Da quanto suesposto, si desume che la Corte territoriale ha erroneamentedeterminato l'indennità di esproprio, non in base al valore dell'area all'epoca diemissione dei decreti di espropriazione (2014), applicando lo strumento urbani-stico all'epoca vigente, ossia il PRG del 2007, che aveva assorbito il PRU, a se-guito dell'approvazione dell'accordo di programma del 2010, ma sulla base dellostrumento urbanistico precedente la delibera del 1999, con la quale era statoapprovato il PRU».«Tale conclusione viola evidentemente il disposto degli artt. 32 e 37, terzocomma, d.P.R. 327/2001, ma altresì dell'art. 11, quarto comma, del d.l. 398/1993, convertito in L. 493/1993, a tenore del quale i PRU sono approvati conl'accordo di programma».Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026«A tal riguardo questa Suprema Corte ha osservato che, in tema di espro-priazione per pubblica utilità, dal piano di recupero urbano non deriva alcunvincolo conformativo, il quale invece discende dall'accordo di programma, sicchéla determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportateal p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipula-zione dell'accordo anzidetto (Cass. 14780/2020)».«Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto tenere contodel PRG del 2007 (vigente all'epoca dei decreti di esproprio del 2014), comeintegrato dall'accordo di programma del 2010, che aveva inserito nel predettoPRG il PRU approvato con il medesimo accordo di programma, con la conse-guenza che l'indice di edificabilità da applicare era di 0,96 mc/mq, e non quellodi 2,16 mc/mq, previsto dal previgente piano di fabbricazione».7. In sede di rinvio la Corte di Bari disponeva c.t.u. e all'uopo officiava lostesso ausiliario nominato in precedenza.Indi con ordinanza n. 3016 del 27.9.2024 la Corte d'appello di Bari facevaluogo alla determinazione delle indennità di espropriazione nelle misure indicatein dispositivo e condannava il Comune di Triggiano al pagamento delle spese dilite e di c.t.u.8. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unicomotivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hannochiesto rigettarsi il ricorso.Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026Michele Dicillo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissi-bile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto di-chiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, “da valere all'occorrenzaquale atto di costituzione e intervento adesivo” (così controricorso, pag. 1); hachiesto cassarsi l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non hannosvolto difese.9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.Il Comune di Triggiano ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione ed erronea applicazione degli artt. 32 e 37, 3°co., d.P.R. n. 327/2001 nonché dell'art. 11, 4° co., d.l. n. 398/1993 convertitonella legge n. 493/1993.Deducono che il c.t.u. e dunque la Corte di Bari, in sede di determinazionedel valore di mercato delle aree espropriate, si sono limitati a recepire acritica-mente le risultanze elaborate dall'ufficio tecnico comunale in relazione a maglieurbanistiche aventi caratteristiche conformative significativamente diverse daNumero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026quelle del “P.R.U.” come disciplinato dall'accordo di programma (cfr. ricorso,pag. 27).Deducono che “l'effetto conformativo derivante dall'approvazione dell'accordodi programma non può ritenersi limitato semplicemente ad un minore indiceplano volumetrico” (così ricorso, pag. 27).Deducono in particolare che dalla previsione conformativa dell'accordo di pro-gramma deriva, per esse ricorrenti, l'assoggettamento sia alle limitazioni di ti-pologia edilizia ammissibile, sia ai prezzi massimi di cessione, sia alla durataventennale del vincolo, sia all'individuazione dei destinatari finali entro determi-nate fasce di reddito (cfr. ricorso, pag. 28).Deducono quindi che siffatte limitazioni conformative del diritto di proprietànon sono irrilevanti ai fini della determinazione del giusto prezzo di mercatodelle aree (cfr. ricorso, pag. 28).Deducono per altro verso che la maggiorazione del 10% non poteva esserericonosciuta d'ufficio.Deducono invero che in materia di espropriazione per p.u. la maggiorazionedel 10% dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 37, 2° co., d.P.R. n.327/2001 deve essere promossa nel termine perentorio di trenta giorni previstoper la domanda di determinazione giudiziale dell'indennità dall'art. 54, 2° co.,del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. ricorso, pag. 30).11. Il motivo di ricorso è inammissibile.12. Il dictum rescissorio della Corte di Bari è appieno rispondente alle indica-zioni di cui al dictum rescindente n. 7393/2023 di questa Corte di legittimità.Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026Del resto, la Corte pugliese ha avuto cura di riprodurre il tenore del principiodi diritto affermato dall'ordinanza – così come massimato – nel corpo della gra-vata ordinanza (cfr. pagg. 7 - 8).Ingiustificatamente le ricorrenti prospettano che “la valutazione del c.t.u. edintegralmente recepita dall'ordinanza impugnata è errata in diritto” (così ricorso,pag. 28).13. Il motivo di ricorso si risolve in un complesso di censure “di merito”,neppure appieno aderenti alle ragioni cui è ancorato l'impugnato dictum, dun-que, in una sollecitazione rivolta indebitamente - ossia al di là degli stretti ter-mini, di cui al n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., entro i quali è circo-scritto il sindacato del giudizio “di fatto” – a questa Corte ai fini del riesame,appunto, del giudizio “di fatto” cui la Corte di Bari ha atteso in sede di rinvioonde far luogo alla determinazione dell'indennità di espropriazione.14. Su tale scorta non può che reputarsi quanto segue.15. L'ordinanza rescissoria della Corte barese va esente da qualsivoglia formadi “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte (Rv. 629830).Segnatamente la Corte d'appello ha specificato quanto segue.Ovvero che il c.t.u. aveva “ritenuto ragionevole attualizzare il valore mediocalcolato nel 2009 in € 83,08 mc/mq., tenuto conto che i decreti di espropriorisalgono a febbraio ed aprile 2014 (…), in tal modo pervenendo al dato riva-lutato di € 90,89 al metro cubo e stimando il più probabile valore di mercatodelle aree ablate in € 87,25 al mq. (€ 90,89/mc x 0,96 mc/mq.), applicando,poi, su quest'ultimo valore una riduzione del 10% in ragione di una maggioreNumero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026incidenza dei costi fissi di gestione, così ottenendosi il valore finale dell'indennitàdi espropriazione di € 78,50 al metro quadro” (così ordinanza impugnata, pag.14).Ovvero che la rivalutazione era stata operata dal c.t.u. “in relazione ad unlimitato arco temporale (circa cinque anni) nel corso del quale, secondo i datidell'Agenzia delle Entrate e dell'O.M.I., a partire dal 2010 si [era] registrata unaprogressiva ripresa delle quotazioni immobiliari del comparto residenziale dellaProvincia di Bari, ciò rendendo giustificabile ed attendibile il suddetto valoreunitario di € 78,50/mq.” (così ordinanza impugnata, pag. 14).Segnatamente la Corte d'appello ha specificato che il c.t.u. aveva “preso inanalitico esame le osservazioni tecniche formulate dalle Imprese incaricatedell'attuazione delle previsioni del PRU” ed aveva “replicato alle suddette osser-vazioni, facendo notare che (…)” (così ordinanza impugnata, pag. 15).16. Sovviene quindi l'elaborazione di questa Corte.Ossia l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 -03); Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui, con il ricorso per cassazionela parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa in-terpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamentidi fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità).Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026Ossia l'insegnamento secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alleconclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, repli-candovi, dei rilievi dei consulenti di parte - è il caso de quo - esaurisce l'obbligodella motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non devenecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tec-nici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicita-mente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di mo-tivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementidi giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomenta-zioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 3.4.2007, n. 8355;Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742).17. Un ulteriore rilievo va operato.La Corte di Bari ha puntualizzato che non poteva trovare spazio la doglianza“per cui la lievitazione dell'indennità di esproprio (…) finisce per comprometterel'equilibrio economico tra gli obblighi assunti con l'Amministrazione, fra i qualisoprattutto quello riguardante la determinazione del prezzo di cessione degliimmobili realizzati in regime di ERP, ed i relativi costi di produzione, tra cuiquello di acquisizione delle aree” (così ordinanza impugnata, pag. 16).Invero, la Corte distrettuale ha affermato che “l'esame delle questioni giuri-diche sottese a detta doglianza esula dalla competenza in unico grado dellaCorte di Appello ex artt. 54 T.U.es. e 29 d.lgs. n. 150/2011 (…)” (così ordinanzaimpugnata, pag. 16).Evidentemente con tale passaggio motivazionale non si confronta la prospet-tazione delle ricorrenti secondo cui le limitazioni alla destinazione d'uso imposteNumero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026dal “P.R.U.” sottraggono gli alloggi al libero mercato, il che non può non incideresulla determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree incluse nella cor-rispondente maglia urbanistica (cfr. ricorso, pag. 29).18. Con riferimento al profilo finale di censura, concernente la maggiorazionedel 10%, inevitabile, a riscontro dell'ineccepibilità, pur in parte qua, della gra-vata ordinanza, è il riferimento all'insegnamento di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui l'aumento dell'indennità di espropria-zione di un'area edificabile, previsto, ex art. 37, 2° co., del d.P.R.n. 327 del 2001 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall'art. 2,comma 89, della l. n. 244 del 2007), nella misura del 10 per cento, trova appli-cazione indipendentemente dalla riduzione - prevista dal 1° co. - dell'indennitàdel 25 per cento prevista per le ipotesi in cui l'espropriazione sia finalizzata admatica dal giudice, anche ove ciò comporti il superamento del tetto del valoredi mercato nella quantificazione dell'indennizzo, allorché emerga dagli atti lapresenza di uno dei presupposti previsti dalla norma (ossia quando l'Ammini-strazione abbia offerto un'indennità provvisoria inferiore agli otto decimi diquella definitiva), mirando ad incentivare la definizione del procedimento espro-priativo in via consensuale e non giudiziale, sanzionandone l'ingiustificata at-tesa, imposta al proprietario, della sua conclusione, così stimolando comporta-menti virtuosi della P.A., la quale ha la possibilità di evitare di pagare tale mag-giorazione offrendo una somma non inferiore agli otto decimi di cui sopra (cfr.Cass. 16.5.2017, n. 12058).19. Si impone comunque un duplice rilievo.Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026Il profilo finale di censura - ancorato tout court all'ordinanza n. 7369 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte secondo cui, in materia di espropriazione per pubblicautilità, l'azione volta ad ottenere la maggiorazione del dieci per cento dell'inden-nità di esproprio, ai sensi dell'art. 37, 2° co., d.P.R. n. 327 del 2001, deve esserepromossa nel termine perentorio di trenta giorni, previsto per la domanda dideterminazione giudiziale dell'indennità dall'art. 54, 2° co., d.P.R. citato (neltesto previgente al d.lgs. n. 150 del 2011), poiché tale maggiorazione costituisceuna componente della ridetta indennità – risulta formulato in linea di principio,senza nessun specifico, concreto aggancio alla vicenda de qua.Tant'è che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno addotto che “in ognicaso la richiesta è tempestiva” (così controricorso, pag. 10).Al contempo, è da condividere la deduzione in parte qua di Vito e [OSCURATO:PERSONA] cui il riferimento all'ordinanza n. 7369/2021 non è attinente al caso dispecie, “in cui invece l'azione di determinazione è stata proposta dalle impresein favore delle quali è stato disposto l'esproprio” (così controricorso, pag. 11).20. L'inammissibilità del ricorso induce ex se alla declaratoria di inammissi-bilità del controricorso adesivo del Comune di Triggiano.Si è anticipato che il Comune si è limitato sic et simpliciter ad aderire al ricorso“delle imprese ricorrenti” e su tale semplice scorta ha chiesto che “sia cassatal'ordinanza resa inter partes della Corte di Appello di Bari (…) del 27/09/2024”(cfr. Cass. 19.5.2016, n. 10329, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione,quando con il controricorso il ricorrente si sia limitato ad aderire alla richiestadel ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento,totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una sempliceNumero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sortedella impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposi-zione di un ricorso incidentale; Cass. 30.3.2006, n. 7564).21. In ragione della soccombenza, le ricorrenti in solido tra loro e in solidocon il Comune di Triggiano vanno condannate a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –difensori di [OSCURATO:PERSONA] – i quali hanno dichiarato di aver anticipato le spesee di non aver riscosso gli onorari, e a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le spese delpresente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo (le ricorrenti hanno indicato il va-lore di euro 449.320,00: vedi ricorso, pag. 3).22. Non sussistono i presupposti né per far luogo alla maggiorazione dellespese ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014 per il collegamento iperte-stuale degli atti né per far luogo alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ., l'unae l'altra, per giunta, invocate inammissibilmente in memoria dai controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. Sez. Un. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11097;Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471).22.1. Il d.m. n. 37 del 2018 ha introdotto nel d.m. n. 55 del 2014, all'art. 4,il comma 1-bis del seguente tenore: “il compenso, determinato tenuto conto deiparametri generali di cui al comma 1, è ulteriormente aumentato fino al 30 percento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tec-niche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, inparticolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e deidocumenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026“L'elaborazione di un testo mediante queste tecniche richiede, all'autore, unaspecifica (e più complessa) strutturazione del testo e comporta, per il lettore(avvocato della controparte e giudice), il vantaggio di ridurre significativamentei tempi di consultazione” (così in motivazione Cass. sez. lav. (ord.) 18.3.2025,n. 7277).Ebbene, il vantaggio anzidetto non si riscontra nella specie.22.2. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna delle ri-correnti ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.Non sussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell'art. 96 cod. proc. civ., ilpresupposto della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. Sez. Un. 20.4.2018,n. 9912 (Rv. 648130-02); Cass. (ord.) 11.4.2026, n. 9214).Né in pari tempo la proposizione dell'esperito ricorso per cassazione si è ri-solta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile in guisa di “abusodel processo” (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018; Cass. sez. lav. 15.2.2021, n.3830).23. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con vincolosolidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026dichiara inammissibile il ricorso;dichiara inammissibile il controricorso adesivo del Comune di Triggiano;condanna in solido le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché il controricorrente adesivo Comune di Triggiano a rimbor-sare ai controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del pre-sente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, dicui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nellamisura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;condanna in solido le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché il controricorrente adesivo Comune di Triggiano a rimbor-sare agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – difensori antici-patari di [OSCURATO:PERSONA] - le spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassacome per legge;condanna in solido le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché il controricorrente adesivo Comune di Triggiano a rimbor-sare ai controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con vincolo solidale,Numero registro generale 26310/2024Numero sezionale 2065/2026Numero di raccolta generale 23143/2026Data pubblicazione 14/07/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino