CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15985/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Greco;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7403/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 15985/2026Data pubblicazione 24/05/2026-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2827/2023depositata il 05/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2827 del 5 ottobre 2023, ora impugnata percassazione, la Corte d’appello di Milano, ha respinto l’appello propostoavverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 6903/2021, che avevaaccolto la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da[OSCURATO:PERSONA] 2017 S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettol’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, stipulato dallo stesso con laconiuge [OSCURATO:PERSONA], nel quale erano stati conferiti beniimmobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, l’attrice aveva dedotto di essere divenuta cessionaria prosoluto, ai sensi della L. n. 130 del 1999, in forza di contratto di cessioneconcluso in data 30 giugno 2017, con efficacia giuridica dal 1° luglio 2017ed efficacia economica dalla data di godimento del 30 novembre 2016, ditutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografariclassificati a sofferenza, sottoscritti tra il 1° gennaio 1970 e il 30novembre 2016, originariamente facenti capo a Credito ValtellineseS.p.A., come da avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], Parte Seconda,n. 80 dell’8 luglio 2017.Assumeva, pertanto, di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in forza difideiussione rilasciata da quest’ultimo in favore della società Nuova IdeaS.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., della quale egli era socio accomandante, aNumero registro generale 7403/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 15985/2026Data pubblicazione 24/05/2026garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., fino all’importo di euro 400.000,00.Esponeva, altresì, che la Banca aveva concesso alla predetta società unmutuo fondiario, le cui rate, a partire dall’anno 2011, erano rimasteimpagate, sicché il credito risultava accertato in sede giudiziale perl’importo complessivo di euro 3.363.999,94. Deduceva che, a seguitodell’invio, in data 12 aprile 2012, della lettera di revoca dei rapportibancari e di costituzione in mora dei debitori, [OSCURATO:PERSONA] avevacostituito, in data 5 dicembre 2013, un fondo patrimoniale ai sensi dell’art.167 c.c., conferendo nello stesso l’immobile adibito a propria abitazione,sito in [OSCURATO:PERSONA].Secondo l’attrice, tale atto dispositivo aveva reso più difficoltoso ilsoddisfacimento delle ragioni creditorie, integrando l’eventus damnirichiesto dall’art. 2901 c.c., e risultava assistito dall’elemento soggettivodella consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore,desumibile dalla stretta consecuzione temporale tra l’emersionedell’inadempimento, la revoca dei rapporti bancari e la costituzione delfondo patrimoniale.2. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda revocatoria e la Corted’appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettandol’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], con due motivi.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento perviolazione degli artt. 75, 77 e 100 c.p.c., in ragione del difetto di prova delNumero registro generale 7403/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 15985/2026Data pubblicazione 24/05/2026potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura alle liti infavore del difensore di [OSCURATO:SOCIETA]Le ricorrenti assumono che nei giudizi di merito non sia mai stata prodottala procura notarile attestante i poteri del soggetto firmatario del mandato,nonostante specifica e tempestiva eccezione sollevata già in sede diappello. A fronte di tale contestazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso ogniproduzione documentale idonea a dimostrare la sussistenza del potererappresentativo, limitandosi a richiamare procure notarili mai depositate inLa corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione,qualificandola come tardiva e affermando, in modo apodittico, l’esistenzain atti di documentazione comprovante il potere rappresentativo, senzaindicarne contenuto, sede e momento di produzione.Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la società che agisce ingiudizio è onerata di provare il potere rappresentativo della persona fisicache conferisce la procura alle liti, non essendo sufficiente il mero richiamoagli estremi di una procura notarile non prodotta; il relativo difetto integrauna carenza originaria di legittimazione ad processum, rilevabile d’ufficioin ogni stato e grado del giudizio e non suscettibile di sanatoria in difettodi tempestiva regolarizzazione.Ne consegue che, accertato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata senza rinvio,ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., con travolgimento degli atti dicausa e della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.4.1.1. Il motivo è infondato.La corte d’appello ha dato atto, con accertamento in fatto non sindacabilein questa sede, della presenza in atti di documentazione idonea adsoggetto munito dei relativi poteri rappresentativi. Tale valutazione risultaesplicitata in sentenza, ove si afferma che “in atti ci sono tutti i documentiNumero registro generale 7403/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 15985/2026Data pubblicazione 24/05/2026persona fisica titolare del relativo potere” (pag. 5).In ogni caso, va richiamato il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui, in tema di rappresentanza processuale degli enti collettivi, ilpotere rappresentativo non deve essere provato da chi conferisce laprocura quando esso derivi da un atto soggetto a pubblicità legale,gravando invece sulla parte che lo contesti l’onere di dimostrarnel’inesistenza. È stato altresì chiarito che la procura alle liti rilasciata dapersona chiaramente identificabile, che dichiari la propria qualità di legalerappresentante dell’ente costituito in giudizio, è di per sé valida, salvoprova contraria a carico di chi ne contesti la legittimazione. Alla luce di taliprincipi, correttamente la Corte territoriale ha disatteso l’eccezionesollevata dal ricorrente.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.1346, 1264 e 1265 c.c., per difetto di titolarità attiva del credito azionato,non essendo stata fornita la prova dell’effettiva cessione del credito daCredito [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]Lamenta che nei giudizi di merito [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun documentoidoneo a dimostrare l’avvenuta cessione del credito oggetto di causa, né ilcontratto di cessione, né l’avviso di pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], néaltra documentazione attestante l’inclusione del credito azionatonell’operazione di cessione in blocco. A fronte di specifica contestazione, lacontroparte si sarebbe limitata a richiamare genericamente unapubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], mai prodotta in giudizio.Lamenta non essersi considerati i plurimi e contraddittori comportamentisuccessivi del cedente e di terzi, tra cui la notifica di un decreto ingiuntivoda parte del [OSCURATO:PERSONA] e la successiva comunicazione di cessionedel medesimo credito a MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., circostanze cheNumero registro generale 7403/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 15985/2026Data pubblicazione 24/05/2026renderebbero ulteriormente incerta la titolarità del credito azionato daElrond.Si duole non essersi considerato che giusta il consolidato orientamento dilegittimità, il soggetto che agisce quale cessionario è onerato di provaredocumentalmente la propria legittimazione, mediante la dimostrazionedell’effettività della cessione e dell’inclusione del credito dedottonell’operazione di cessione in blocco, non essendo sufficiente il merorichiamo alla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], tanto più se non prodottain atti.Ne consegue che, in difetto di prova della titolarità del credito, la sentenzaimpugnata deve essere cassata per carenza di legittimazione attiva diElrond [OSCURATO:SOCIETA]4.2.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in caso di cessione inblocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenutenell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui labanca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessionemediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti siproducono gli effetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessionedei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidatonella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosisuccessore a titolo particolare del creditore originario, in virtù diun’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in dettaoperazione, in tal modo fornendo la prova documentale della proprialegittimazione sostanziale.Numero registro generale 7403/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 15985/2026Data pubblicazione 24/05/2026Si è da questa Corte altresì precisato che la parte che agisce affermandosisuccessore a titolo particolare del creditore originario, in virtù diun'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cuiall'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrarel'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modofornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamentericonosciuta.Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corted’appello né se sia stata fornita una adeguata prova della stessasussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata provadell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel“blocco” dei rapporti ceduti.In violazione dei principi sopra espressi la corte territoriale si è limitata adaffermare che, quanto alla prova della cessione del credito, “è pacifico chela pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'atto di cessione costituiscatitolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso dipubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categoriedei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi inconsiderazione per la formazione delle singole categorie consentano diindividuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”La Corte ha errato perché sulla Gazzetta ufficiale non ci sono sufficientielementi per individuare il perimetro dei crediti ceduti, senza peraltrosenza indicare quali. La controricorrente, non parte del rapportoprocessuale originario, non può pertanto legittimamente intervenire insede di gravame senza dimostrare di aver acquisito la titolarità del dirittoné la posizione processuale necessaria per proporre l’impugnazione.Numero registro generale 7403/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 15985/2026Data pubblicazione 24/05/20265. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento p.q.r. del 2° motivo,infondato il 1°, assorbiti il 3° motivo [con cui il ricorrente denunziaviolazione dei principi in materia di azione revocatoria ordinaria], il 4°motivo [con cui denuncia la violazione degli artt. 1325, 1936 e 2901 c.c. edell’art. 115 c.p.c.] e il 5° motivo [con cui denunzia la violazione dell’art.170 c.c. e dell’art. 12 preleggi], s'impone pertanto la cassazione inrelazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disattesoprincipio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 3°, il 4° e il 5° motivo; rigetta il 1° motivo. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]