CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44182/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 16 (art. 73 D.P.R. n. 309/90) [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo 17 (art. 73 comma V° D.P.R. n. 309/90 e 416 bis 1 cod.pen.) e [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui ai capi 1 (art. 74 comrni 1,2,3,4 D.P.R. n. 309/90 e 416 bis 1 cod.pen.) e 19 (art. 73 D.P.R. n. 309/90, art. 416 bis 1 cod.pen. al solo di fine agevolare l'associazione mafiosa). 1.1 Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'erronea applicazione dell'art. 7:3 commi 1 e 4 D.P.R n. 309/90, nella parte in cui si era ritenuta la sussistenza del reato senza la concreta verifica del suo presupposto oggettivo, ossia la totale assenza di riscontri rispetto all'intercettazione ambientale del 9 marzo 2015, visto che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato trovato in possesso di sostanza stupefacente ed i collaboratori di giustizia lo avevano escluso dal contesto criminale di Marcianise, 1.2 II difensore lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva provveduto a qualificare l'ipotesi accusatoria nella forma più lieve dell'art. 73 comma V D.P.R. n. 309/90, considerata la totale assenza di riscontri rispetto all'attività di spaccio della sostanza stupefacente ecl il mero acquisto di sostanza da parte del ricorrente. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore osserva che del tutto inconferente era la motivazione della addotta dalla Corte di appello a confutazione della tesi difensiva relativa alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione ipotizzata al capo 1 della rubrica, essendosi limitata ad estrapolare una serie di intercettazioni che nulla avevano a che vedere con la prova della sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente; inoltre, il dettato della sentenza trovava un riscontro negativo nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 416 bis 1 cod.pen., non essendo dato comprendere da dove il giudice di merito avesse tratto la convinzione che i proventi di spaccio confluissero nelle casse del clan atteso che, come argomentato dalla difesa, già il giudice che si era occupato del troncone di processo definito con le forme del rito abbreviato aveva escluso la sussistenza dell'aggravante nella forma agevolatrice; quanto al metodo mafioso, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare che il ricorrente no fosse comunque venuto a conoscenza e che condividesse, o comunque si avvantaggiasse di questo diverso e più cogente modus operandi. 2.3 II difensore lamenta la violazione degli art. 133 e 52 bis cod.pen., non essendosi tenuto conto che il ricorrente era stato per larga parte della contestazione detenuto fuori regione e che aveva assunto un corretto comportamento processuale che avrebbe meritato altra considerazione. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il difensore lamenta la mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla omessa valutazione della attendibilità oggettiva dell'imputato, l'omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello, e vizio di motivazione anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche. Premette che Corvino, saltuario assuntore di stupefacente tipo hashish, non si era mai approvvigionato attraverso l'organizzazione di Letizia e Pontillo, e quanto acquistato veniva utilizzato solo per sé o messo a disposizione di qualche amico come [OSCURATO:PERSONA], ma tale interpretazione del compendio probatorio non era stata presa in esame dai giudici di merito, che si erano basati sulle dichiarazioni di due pentiti, [OSCURATO:PERSONA] (che aveva poi cambiato versione in sede dibattimentale) e [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito solo de relato), prive di riscontro oggettivo, nonché sulla erronea interpretazione di talune intercettazioni telefoniche e su dichiarazioni de relato; alla luce di tali considerazioni, errata era anche la decisione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.; altro elemento viziato della illogica motivazione era quello di non concedere le attenuanti generiche, motivando tale scelta sulla circostanza che allo stesso era stata riconosciuta la lieve fattispecie di cui all'art. 73 comma V° come elemento inclusivo anche delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen. 4. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte, con le quali si riportava ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello nella quale si evidenzia che nel corso delle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente, facendo chiaro riferimento ai suoi traffici illeciti e discuteva con Pontillo della qualità e dei prezzi di mercato della droga, nonché dei luoghi di spaccio (pag.36 e 37 della sentenza impugnata); pertanto, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la mancanza di sequestri a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto che fosse sconosciuto ai collaboratori di giustizia (che, visto il loro ruolo di vertice, non conoscevano tutti i pusher). 1.2 La Corte di appello ha anche risposto in maniera esauriente al perché non potesse essere applicato il V° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, sottolineando che il materiale intercettivo attestava che [OSCURATO:PERSONA] era stabilmente dedito allo spaccio di stupefacente; in conclusione, il ricorso propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede: sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, lakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Premesso che, per costante giurisprudenza, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere delll'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (vedi da ultimo Sez.6, sentenza n. 17467 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA] CZ ,\ Adij, Rv. 275550 - 01), il motivo di ricorso non si confronta assolutamente neila parte della sentenza impugnata in cui si sottolinea, oltre alle conversazioni intercettate, che sia Letizia, ma soprattutto [OSCURATO:PERSONA], delineano il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione, indicandolo come custode della droga del gruppo.2.2 La motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. è contenuta nelle pagine 21 e 22, nelle quali viene spiegato in maniera esaustiva che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori cli giustizia emergeva la relazione tra l'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n, 309/90 ed il clan capeggiato dai fratelli Letizia; manifestamente infondata è pertanto la censura secondo la quale non si comprende da dove si sia tratta la convinzione che i proventi delle attività di spaccio confluissero nelle casse del clan; è vero che la Corte di appello ha motivato in maniera errata sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. sotto il profilo del metodo mafioso, ma ciò non ha inciso sulla determinazione della pena perché sono stati applicati i minimi di legge sia per la pena base che per l'aggravante. 2.3 Il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena è manifestamente infondato, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01) e che assolutamente generico è il motivo sulla pena. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicar?. specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).La prima parte del ricorso ripropone le medesime censure contenute nell'atto di appello, senza quindi alcun confronto con quanto argomentato dalla Corte di appello nelle pagine da 41 in avanti della sentenza impugnata, nelle quali si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la più significativa parte del materiale probatorio consisteva nelle conversazioni intercettate, per le quali le dichiarazioni di Letizia e Grillo fungevano da riscontro; su questa parte della motivazione, lo si ribadisce, il ricorso non si confronta in alcun modo. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti gieneriche, oltre alla considerazione che la condotta è stata già considerata per ritenere sussistente l'ipotesi di cui al V°comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, la Corte di appello ha anche evidenziato che non sussistevano ragioni per la concessione del beneficio; deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); nel caso in esame, il ricorrente non indica alcuna ragione per la quale sarebbe meritevole del beneficio, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara i