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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 30328/2021

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te ORDINANZA sul ricorso 28610-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMARIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1832 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 647/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 781/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 28610/2015 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di L'Aquila, adìta da [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'Inps per la somma di Euro 111.405,68 a titolo indebito, ha rigettato l'opposizione, affermando che l'obbligo di restituzione era stato stabilito da una sentenza della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l'opponente per avere illegittimamente percepito l'indennità integrativa speciale (IIS) in misura intera sui due trattamenti pensionistici in godimento anziché, nei limiti utili a consentire l'eventuale raggiungimento del cd.

"minimo Inps" sul trattamento di reversibilità; quanto al rilievo, da parte dell'appellante, circa l'inesigibilità della somma ingiunta per assenza del requisito della liquidità, la Corte territoriale ha ritenuto che il quantum dovuto fosse acquisito implicitamente al processo, tramite i documenti prodotti dall'Inps in sede monitoria (Lotto di lavorazione n°14 del 15.02.2005 e Lotto di lavorazione n°15 del 30.11.2010); la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce "Nullità della sentenza- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c. - violazione di legge - vizio di motivazione"; la doglianza si basa fondamentalmente sulla circostanza che la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato quale titolo esecutivo valido a sancire l'obbligo di restituzione delle maggiori somme percepite il giudicato contabile, sebbene quest'ultimo contenesse unicamente statuizioni di carattere generale circa la misura (nei limiti del c.d minimo INPS) dell'IIS sul trattamento di reversibilità in caso di cumulo di pensioni; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce "Nullità della sentenza- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c. - violazione di legge artt. 633 e segg. c.p.c. - vizio di motivazione"; il motivo si appunta, segnatamente, sull'infondatezza dell'obbligo di restituzione per l'inesigibilità del credito in quanto mancante del requisito della liquidità, atteso che la sentenza del giudice contabile non contiene nessun conteggio del dovuto; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Nullità della sentenza- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c. - violazione e falsa applicazione legge n. 296 del 27/12/2006 in relazione alla

I. n.724 del 23.12.1994; violazione ed erronea applicazione artt. 633 e 645 cpc - vizio di motivazione - violazione ed erronea applicazione dell'art. 2033 c.c."; la ricorrente si duole, sostanzialmente, dell'inesigibilità del credito per la mancata determinazione del quantum debeatur, erroneamente ricavato da conteggi Inps estranei al decisum del giudice contabile; i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; deve, preliminarmente, rilevarsi un profilo assorbente d'inammissibilità, dovuto alla promiscuità dei mezzi prospettati; secondo un pacifico orientamento di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 del codice di rito, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere, successivamente, su di esse (cfr. ex multis, Cass. n.26874 del 2018, Cass. n.3554 del 2017 e Cass. n. 18021 del 2016);volendo giungere, comunque, all'esame delle singole prospettazioni, si ritiene che la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. si risolva in una generica critica alle conclusioni della Corte d'appello; valgono, in proposito, i principi generali in tema di sindacato sull'error in procedendo per cui, quando si domanda alla Corte di cassazione di essere giudice del fatto e di esaminare direttamente gli atti di causa, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato, ciò perché il predetto vizio non è rilevabile ex officio, né può la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento (cfr. Cass. n.20181 del 2019); quanto all'asserita violazione degli artt. 633 e 645 cod. proc. civ., circa l'erronea determinazione del quantum debeatur, la censura è inammissibilmente prospettata, atteso che la Corte d'appello ha accertato che la ricorrente non aveva mai contestato le risultanze contabili prodotte dall'Inps nel giudizio di merito non provvedendo "...neanche ad allegare un proprio conteggio di parte depurato dai denunciati errori contabili..." (p. 3 sent.), là dove la ricorrente, anche in questa sede, seguita a dolersi del contrario, omettendo, però, di produrre o di allegare anche soltanto le risultanze contabili dell'Inps, poste dalla Corte d'appello a base del ricalcolo, in violazione dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); circa il profilo dedotto quale vizio di motivazione, le censure sono parimenti inammissibili, in presenza di una doppia conforme (Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 19 maggio 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 28610-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMARIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1832 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 647/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 781/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28610/2015 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di L'Aquila, adìta da [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'Inps per la somma di Euro 111.405,68 a titolo indebito, ha rigettato l'opposizione, affermando che l'obbligo di restituzione era stato stabilito da una sentenza della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l'opponente per avere illegittimamente percepito l'indennità integrativa speciale (IIS) in misura intera sui due trattamenti pensionistici in godimento anziché, nei limiti utili a consentire l'eventuale raggiungimento del cd. "minimo Inps" sul trattamento di reversibilità; quanto al rilievo, da parte dell'appellante, circa l'inesigibilità della somma ingiunta per assenza del requisito della liquidità, la Corte territoriale ha ritenuto che il quantum dovuto fosse acquisito implicitamente al processo, tramite i documenti prodotti dall'Inps in sede monitoria (Lotto di lavorazione n°14 del 15.02.2005 e Lotto di lavorazione n°15 del 30.11.2010); la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce "Nullità della sentenza- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c. - violazione di legge - vizio di motivazione"; la doglianza si basa fondamentalmente sulla circostanza che la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato quale titolo esecutivo valido a sancire l'obbligo di restituzione delle maggiori somme percepite il giudicato contabile, sebbene quest'ultimo contenesse unicamente statuizioni di carattere generale circa la misura (nei limiti del c.d minimo INPS) dell'IIS sul trattamento di reversibilità in caso di cumulo di pensioni; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce "Nullità della sentenza- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c. - violazione di legge artt. 633 e segg. c.p.c. - vizio di motivazione"; il motivo si appunta, segnatamente, sull'infondatezza dell'obbligo di restituzione per l'inesigibilità del credito in quanto mancante del requisito della liquidità, atteso che la sentenza del giudice contabile non contiene nessun conteggio del dovuto; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Nullità della sentenza- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c. - violazione e falsa applicazione legge n. 296 del 27/12/2006 in relazione alla I. n.724 del 23.12.1994; violazione ed erronea applicazione artt. 633 e 645 cpc - vizio di motivazione - violazione ed erronea applicazione dell'art. 2033 c.c."; la ricorrente si duole, sostanzialmente, dell'inesigibilità del credito per la mancata determinazione del quantum debeatur, erroneamente ricavato da conteggi Inps estranei al decisum del giudice contabile; i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; deve, preliminarmente, rilevarsi un profilo assorbente d'inammissibilità, dovuto alla promiscuità dei mezzi prospettati; secondo un pacifico orientamento di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 del codice di rito, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere, successivamente, su di esse (cfr. ex multis, Cass. n.26874 del 2018, Cass. n.3554 del 2017 e Cass. n. 18021 del 2016);volendo giungere, comunque, all'esame delle singole prospettazioni, si ritiene che la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. si risolva in una generica critica alle conclusioni della Corte d'appello; valgono, in proposito, i principi generali in tema di sindacato sull'error in procedendo per cui, quando si domanda alla Corte di cassazione di essere giudice del fatto e di esaminare direttamente gli atti di causa, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato, ciò perché il predetto vizio non è rilevabile ex officio, né può la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento (cfr. Cass. n.20181 del 2019); quanto all'asserita violazione degli artt. 633 e 645 cod. proc. civ., circa l'erronea determinazione del quantum debeatur, la censura è inammissibilmente prospettata, atteso che la Corte d'appello ha accertato che la ricorrente non aveva mai contestato le risultanze contabili prodotte dall'Inps nel giudizio di merito non provvedendo "...neanche ad allegare un proprio conteggio di parte depurato dai denunciati errori contabili..." (p. 3 sent.), là dove la ricorrente, anche in questa sede, seguita a dolersi del contrario, omettendo, però, di produrre o di allegare anche soltanto le risultanze contabili dell'Inps, poste dalla Corte d'appello a base del ricalcolo, in violazione dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); circa il profilo dedotto quale vizio di motivazione, le censure sono parimenti inammissibili, in presenza di una doppia conforme (Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 19 maggio 2021 Il
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