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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30210/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con distinti atti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata e la sentenza di primo grado sul punto, con il richiamo ai precedenti penali); ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen. a pagina 1 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere inammissibile poiché reiterativo dei motivi proposti in appello e disattesi dalla corte di appello è manifestamente infondato a fronte di una motivazione logica e priva di vizi (si veda pagina 1 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia difetto di motivazione circa il trattamento sanzionatorio applicato e la mancata concessione di una sanzione sostitutiva alla reclusione non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e sulla base di consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., non essendo talaltro deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, non potendo, peraltro, la Corte procedere d'ufficio alla applicazione di una sanzione sostitutiva; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con distinti atti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata e la sentenza di primo grado sul punto, con il richiamo ai precedenti penali); ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen. a pagina 1 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere inammissibile poiché reiterativo dei motivi proposti in appello e disattesi dalla corte di appello è manifestamente infondato a fronte di una motivazione logica e priva di vizi (si veda pagina 1 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia difetto di motivazione circa il trattamento sanzionatorio applicato e la mancata concessione di una sanzione sostitutiva alla reclusione non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e sulla base di consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., non essendo talaltro deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, non potendo, peraltro, la Corte procedere d'ufficio alla applicazione di una sanzione sostitutiva; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deci
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