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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04877/2023

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/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9711/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , n. 526/2020depositata in data 7.10.2020; N. 9711/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. del Veneto dichiarò inammissibile l’ appell o proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenz a n. 571 /20 1 9 della C.T.P. di Venezia, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorsoda lui proposto per l’annullamento della comunicazione preventiva d’ipoteca datata 15.6.2015, e delle sottostanti cartelle di pagamento, in quanto il contribuente aveva presentato una domanda di rateizzazione; nell’adottare la pronuncia in rito, la C.T.R. rilevò che le cartelle sottese alla comunicazione impugnata erano state tutte notificate, come comprovato dalla documentazione prodotta in copia dall’agente della riscossione, non adeguatamente disconosciuta ex art. 2719 c.c., donde l’inammissibilità dell’impugnazione in conformità al principio affermato da Cass. n. 22946/2016; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propo ne ricorso per cassazione, affidato a formali due motiv i , illustrati da memoria ; l’Agenzia delle Entrate - Riscossione resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.140 c.p.c., e ancora degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992;dopo aver precisato chepersiste l’interesse ad impugnare in relazione a tre sole cartelle tra quelle indicatenella comunicazione d’iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio (meglio indicate a p. 2 del ricorso), il ricorrente censura la decisione d’appello, N. 9711/21R.G. sotto un primo profilo,per aver la C.T.R. anzitutto confuso le relate di notifica delle cartelle con una diversa cartolina di ricevimento, mediante la quale l’ufficiale giudiziario informa il destinatario dell’avvenuto completamentodelle formalità di notificazione eseguite (attività in realtà non documentata) ; sotto altro profilo, per aver – su tale presupposto – qualifica to come azione di accertamento negativodel credito erariale quella proposta da esso contribuente, nella parte in cui si lamentava l’omessa notifica delle cartelle di pagamento; 1.2 – con il secondo motivo , infine, si denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la C.T.R. pronunciato sulla eccepita decadenza e prescrizione dei carichi erariali; 2.1 –il primo motivo, che consta in realtà di due connesse censure, è fondato , nei termini di cui appresso; la C.T.R. ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello del contribuente (rectius, lo ha sostanzialmente rigettato, correggendo la motivazione della sentenza di primo grado), perché il Formentin ha impugnato le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione preventiva d’ipoteca, benché esse fossero state tutte regolarmente notificate; il giudice d’appello, nel far ciò, ha richiamato il principio affermato da Cass. n. 22946/2016, secondo cui“L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può N. 9711/21R.G. rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”; ora, con tale percorso argomentativo, la C.T.R. è in effetti uscita dal perimetro dell’accertamento devolutole con l’appello, perché il contribuente non aveva semplicemente impugnato l’estratto di ruolo (nel qual caso, peraltro, sarebbe incorso in autonoma causa di inammissibilità, salvo che non ricorressero le eccezioni di cui al nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, questione su cui si è pronunciata la recente Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022), ma aveva senz’altro impugnato le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione preventiva d’ipoteca, eccependone l’omessa e comunque l’invalida notificazione; questo, dunque, avrebbe dovuto essere l’oggetto dell’indagine da parte della C.T.R., il che pure è avvenuto, seppure sotto la descritta erronea prospettiva; da tale ulteriore punto di vista, va pure rilevato che la statuizione del giudice d’appello si palesa erronea, laddove s’è appunto ritenuto che l’agente della riscossione abbiafornito la prova della regolarità delle notifiche delle tre cartelle per cui è ancora processo; infatti, è noto che la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa del destinatario, necessita – tra l’altro – della prova non solo della spedizione, ma anche del ricevimento della raccomandata informativa (v.

Cass. n. 25351/2020); la documentazione prodotta dall’agente della riscossione e decisivamente apprezzata dalla C.T.R. –per come anche riprodotta da AdER in controricorso (pp. 5e 6) -comprova, al più, la mera spedizione della raccomandata, non anche il suoricevimento, sicché erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto che, sul N. 9711/21R.G. punto, fosse stata fornita adeguata prova della validità e del perfezionamento della notifica,per c.d. irreperibilità relativa del destinatario; 3.1 - si impone, dunque, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, restando assorbito il secondo motivo; il giudice del rinvio, peraltro, avrà cura di accertare – ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione delle cartelle presupposte ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 – se , in relazione alle stesse cartelle , risulti versat a in atti idonea documentazione da cui evincersi che il Formentin ne aveva comunque avuto conoscenza in epoca precedente alla notifica della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio (quali, ad es., le due intimazioni di pagamento indicate da AdER a pag. 2 del controricorso, se ad esse riferite), il che avrebbe comunque determinato l’onere di impugnare le ripetute cartelle entro i 60 giorni successivi; d’altra parte, può senz’altro escludersi che tanto possa derivare dall’istanza di rateizzazione presentata dal Formentin in data 7.8.2015, perché evidentemente successiva alla notifica della detta comunica zione preventiva, avvenuta il 31.7.2015, e quindi irrilevante ai fini che interessano; 4.1 –in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; N. 9711/21R.G.

P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto , in diversa composizione, che provvederà anche sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9711/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , n. 526/2020depositata in data 7.10.2020; N. 9711/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. del Veneto dichiarò inammissibile l’ appell o proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenz a n. 571 /20 1 9 della C.T.P. di Venezia, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorsoda lui proposto per l’annullamento della comunicazione preventiva d’ipoteca datata 15.6.2015, e delle sottostanti cartelle di pagamento, in quanto il contribuente aveva presentato una domanda di rateizzazione; nell’adottare la pronuncia in rito, la C.T.R. rilevò che le cartelle sottese alla comunicazione impugnata erano state tutte notificate, come comprovato dalla documentazione prodotta in copia dall’agente della riscossione, non adeguatamente disconosciuta ex art. 2719 c.c., donde l’inammissibilità dell’impugnazione in conformità al principio affermato da Cass. n. 22946/2016; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propo ne ricorso per cassazione, affidato a formali due motiv i , illustrati da memoria ; l’Agenzia delle Entrate - Riscossione resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.140 c.p.c., e ancora degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992;dopo aver precisato chepersiste l’interesse ad impugnare in relazione a tre sole cartelle tra quelle indicatenella comunicazione d’iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio (meglio indicate a p. 2 del ricorso), il ricorrente censura la decisione d’appello, N. 9711/21R.G. sotto un primo profilo,per aver la C.T.R. anzitutto confuso le relate di notifica delle cartelle con una diversa cartolina di ricevimento, mediante la quale l’ufficiale giudiziario informa il destinatario dell’avvenuto completamentodelle formalità di notificazione eseguite (attività in realtà non documentata) ; sotto altro profilo, per aver – su tale presupposto – qualifica to come azione di accertamento negativodel credito erariale quella proposta da esso contribuente, nella parte in cui si lamentava l’omessa notifica delle cartelle di pagamento; 1.2 – con il secondo motivo , infine, si denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la C.T.R. pronunciato sulla eccepita decadenza e prescrizione dei carichi erariali; 2.1 –il primo motivo, che consta in realtà di due connesse censure, è fondato , nei termini di cui appresso; la C.T.R. ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello del contribuente (rectius, lo ha sostanzialmente rigettato, correggendo la motivazione della sentenza di primo grado), perché il Formentin ha impugnato le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione preventiva d’ipoteca, benché esse fossero state tutte regolarmente notificate; il giudice d’appello, nel far ciò, ha richiamato il principio affermato da Cass. n. 22946/2016, secondo cui“L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può N. 9711/21R.G. rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”; ora, con tale percorso argomentativo, la C.T.R. è in effetti uscita dal perimetro dell’accertamento devolutole con l’appello, perché il contribuente non aveva semplicemente impugnato l’estratto di ruolo (nel qual caso, peraltro, sarebbe incorso in autonoma causa di inammissibilità, salvo che non ricorressero le eccezioni di cui al nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, questione su cui si è pronunciata la recente Cass., Sez. Un., n. 26283/2022), ma aveva senz’altro impugnato le cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione preventiva d’ipoteca, eccependone l’omessa e comunque l’invalida notificazione; questo, dunque, avrebbe dovuto essere l’oggetto dell’indagine da parte della C.T.R., il che pure è avvenuto, seppure sotto la descritta erronea prospettiva; da tale ulteriore punto di vista, va pure rilevato che la statuizione del giudice d’appello si palesa erronea, laddove s’è appunto ritenuto che l’agente della riscossione abbiafornito la prova della regolarità delle notifiche delle tre cartelle per cui è ancora processo; infatti, è noto che la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa del destinatario, necessita – tra l’altro – della prova non solo della spedizione, ma anche del ricevimento della raccomandata informativa (v. Cass. n. 25351/2020); la documentazione prodotta dall’agente della riscossione e decisivamente apprezzata dalla C.T.R. –per come anche riprodotta da AdER in controricorso (pp. 5e 6) -comprova, al più, la mera spedizione della raccomandata, non anche il suoricevimento, sicché erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto che, sul N. 9711/21R.G. punto, fosse stata fornita adeguata prova della validità e del perfezionamento della notifica,per c.d. irreperibilità relativa del destinatario; 3.1 - si impone, dunque, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, restando assorbito il secondo motivo; il giudice del rinvio, peraltro, avrà cura di accertare – ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione delle cartelle presupposte ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 – se , in relazione alle stesse cartelle , risulti versat a in atti idonea documentazione da cui evincersi che il Formentin ne aveva comunque avuto conoscenza in epoca precedente alla notifica della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio (quali, ad es., le due intimazioni di pagamento indicate da AdER a pag. 2 del controricorso, se ad esse riferite), il che avrebbe comunque determinato l’onere di impugnare le ripetute cartelle entro i 60 giorni successivi; d’altra parte, può senz’altro escludersi che tanto possa derivare dall’istanza di rateizzazione presentata dal Formentin in data 7.8.2015, perché evidentemente successiva alla notifica della detta comunica zione preventiva, avvenuta il 31.7.2015, e quindi irrilevante ai fini che interessano; 4.1 –in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; N. 9711/21R.G. P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto , in diversa composizione, che provvederà anche sul
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