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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40130/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 febbraio 2021 ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui alla sentenza n. 252/2007 del Tribunale di Velletri, irrevocabile il 23 gennaio 2008.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1 Violazione di legge (art. 173, cod. pen., 31 d.P.R. 380/2001, 117, Costituzione, art. 7, CEDU e legge 689/1991).

Insufficiente motivazione sul punto.

Essendo decorsi molti anni dalla sentenza di condanna, senza esecuzione, l'ordine di demolizione (equiparabile ad una sanzione penale per la giurisprudenza CEDU, pena) deve ritenersi prescritto.

La qualificazione dell'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa pone una seria questione di costituzionalità, in relazione all'interpretazione da sempre seguita dalla CEDU sulle sanzioni di carattere penale; la ricorrente vive nell'immobile in oggetto e la demolizione lederebbe i suoi diritti.

Omessa notifica della sentenza insieme all'ingiunzione a demolire.

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.), e per genericità.

In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 - dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 - dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).

4. La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu (sulla confisca, ad esempio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ italia del 29 gennaio 2009) è mal posta.

Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti, Rv 245918).

5. La sentenza di condanna non doveva essere notificata alla ricorrente in quanto l'ingiunzione alla demolizione, regolarmente notificatale come rappresentato nel ricorso in cassazione, contiene tutti gli elementi per l'individuazione dell'immobile da demolire ("In tema di reati edilizi, la notifica della sentenza che dispone l'ordine di demolizione non è dovuta all'erede dell'imputato deceduto, nel frattempo divenuto titolare del bene, in quanto il provvedimento che dispone la demolizione, allo stesso ritualmente notificato nella qualità di terzo interessato, contiene tutti gli estremi idonei ad identificare la sentenza di condanna" Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019 - dep. 19/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950101).

6. Relativamente alla questione del diritto all'abitazione prospettato nel ricorso in cassazione deve rilevarsi che la questione è posta in modo alquanto generico poiché la ricorrente prospetta il suo diritto all'abitazione nell'immobile abusivo, ma non ha rappresentato al giudice di prime cure e nemmeno nel ricorso in cassazione l'assenza di proprietà di altri immobili utili per l'abitazione.Il diritto all'abitazione deve essere, infatti, utilmente confrontato con altri aspetti, pure costituzionalmente garantiti, e lo stesso non è assoluto: "Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio.

Fattispecie relativa all'impugnazione del provvedimento demolitorio di un vano accessorio edificato abusivamente, la cui stessa natura, secondo la Corte, esclude che possa prospettarsi una necessità abitativa idonea a precluderne l'esecuzione" (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 - dep. 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27799401; vedi, sulla necessità di allegare necessariamente l'inesistenza di altri immobili di proprietà, utili per l'abitazione, Sez. 3, del 5 giugno 2020 n. 17193, Manganiello, non massimata; vedi anche Cedu 21 aprile 2016 n. 46577, [OSCURATO:PERSONA] V/ Bulgaria).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 febbraio 2021 ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui alla sentenza n. 252/2007 del Tribunale di Velletri, irrevocabile il 23 gennaio 2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1 Violazione di legge (art. 173, cod. pen., 31 d.P.R. 380/2001, 117, Costituzione, art. 7, CEDU e legge 689/1991). Insufficiente motivazione sul punto. Essendo decorsi molti anni dalla sentenza di condanna, senza esecuzione, l'ordine di demolizione (equiparabile ad una sanzione penale per la giurisprudenza CEDU, pena) deve ritenersi prescritto. La qualificazione dell'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa pone una seria questione di costituzionalità, in relazione all'interpretazione da sempre seguita dalla CEDU sulle sanzioni di carattere penale; la ricorrente vive nell'immobile in oggetto e la demolizione lederebbe i suoi diritti. Omessa notifica della sentenza insieme all'ingiunzione a demolire. 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.), e per genericità. In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 - dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 - dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336). 4. La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu (sulla confisca, ad esempio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ italia del 29 gennaio 2009) è mal posta. Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti, Rv 245918). 5. La sentenza di condanna non doveva essere notificata alla ricorrente in quanto l'ingiunzione alla demolizione, regolarmente notificatale come rappresentato nel ricorso in cassazione, contiene tutti gli elementi per l'individuazione dell'immobile da demolire ("In tema di reati edilizi, la notifica della sentenza che dispone l'ordine di demolizione non è dovuta all'erede dell'imputato deceduto, nel frattempo divenuto titolare del bene, in quanto il provvedimento che dispone la demolizione, allo stesso ritualmente notificato nella qualità di terzo interessato, contiene tutti gli estremi idonei ad identificare la sentenza di condanna" Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019 - dep. 19/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950101). 6. Relativamente alla questione del diritto all'abitazione prospettato nel ricorso in cassazione deve rilevarsi che la questione è posta in modo alquanto generico poiché la ricorrente prospetta il suo diritto all'abitazione nell'immobile abusivo, ma non ha rappresentato al giudice di prime cure e nemmeno nel ricorso in cassazione l'assenza di proprietà di altri immobili utili per l'abitazione.Il diritto all'abitazione deve essere, infatti, utilmente confrontato con altri aspetti, pure costituzionalmente garantiti, e lo stesso non è assoluto: "Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. Fattispecie relativa all'impugnazione del provvedimento demolitorio di un vano accessorio edificato abusivamente, la cui stessa natura, secondo la Corte, esclude che possa prospettarsi una necessità abitativa idonea a precluderne l'esecuzione" (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 - dep. 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27799401; vedi, sulla necessità di allegare necessariamente l'inesistenza di altri immobili di proprietà, utili per l'abitazione, Sez. 3, del 5 giugno 2020 n. 17193, Manganiello, non massimata; vedi anche Cedu 21 aprile 2016 n. 46577, [OSCURATO:PERSONA] V/ Bulgaria). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere est
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