CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rettificare la sentenza ex art. 619cod. proc. pen. quanto al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità delricorso nel resto;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 3 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Palermo, che ha riformato parzialmente – escludendo la circostanzaaggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen. e rideterminando iltrattamento sanzionatorio − la decisione del Tribunale di Palermo, che – all’esitodi rito abbreviato − aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto inabitazione, per avere sottratto alcuni oggetti personali a due dipendenti di unesercizio commerciale dal camerino destinato esclusivamente al personale, reatocommesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicata.2. L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato tre motivi, di seguito sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla conferma del giudizio circa la partecipazione concorsualedell’imputato al fatto, rispetto alla quale la Corte di appello si sarebbe appiattitasulla decisione del giudice di prime cure, dando luogo ad un ragionamentocongetturale.2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per il mancato riconoscimento del concorso anomalo in quanto Bonoaveva dichiarato, nel corso dell’udienza di convalida, di essersi accordato con laconcorrente per commettere il furto di un gioco da tavolo e che non potevaprevedere che la donna si sarebbe introdotta in un punto dell’eserciziocommerciale interdetto al pubblico.2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al calcolodella pena, che sarebbe errato perché divergerebbe rispetto alla premessasecondo cui l’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. – ritenuta prevalente sullarecidiva − avrebbe determinato la riduzione di un terzo perché, dalla pena base dianni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa, si era pervenuti a quella di annidue e mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa, invece che a quella di annidue e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa. Di conseguenza, anche lasuccessiva riduzione per il rito abbreviato sarebbe stata errata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Il primo motivo di ricorso ─ che denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla conferma del giudizio circa la partecipazione concorsualedell’imputato al fatto ─ è inammissibile in quanto basato su argomenti che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione diuna critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.243838). La Corte di appello, infatti, ha spiegato in sentenza le ragioni per cui lacondotta dell’imputato si è risolta in una vera e propria consapevole partecipazioneconcorsuale, come evinto sia dalla condivisione della decisione di commettere unfurto in quell’esercizio commerciale, sia dalla condotta di distrazione dellacommessa tenuta da [OSCURATO:PERSONA] per consentire alla complice di operare, sia dalla fugadal medesimo attuata subito dopo il fatto, segni, tutti, della consapevolezzadell’azione perpetranda e perpetrata.Il ricorrente, dal canto suo, trascura del tutto il ragionamento fondato sugliindicatori predetti, tentando di validare l’idea di essere stato un meroaccompagnatore della [OSCURATO:PERSONA], del tutto ignaro della finalità predatoria dellacoimputata, peraltro attingendo a considerazioni di carattere integralmenteteorico, sganciate dalla motivazione con cui il ricorrente doveva confrontarsi esorde alla valorizzazione probatoria delle stesse dichiarazioni dei due imputati, checomunque avevano affermato di essere entrati nell’esercizio con l’intenzione dicommettere un furto.3. É inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, che deduce violazionedi legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del concorsoanomalo in virtù del fatto che i due correi si erano accordati per commettere ilfurto di un gioco da tavolo e che l’iniziativa di eseguire la condotta predatoriaall’interno del camerino riservato ai dipendenti ─ con conseguente addebito del piùgrave reato ex art. 624-bis cod. pen. ─ era da ricondursi esclusivamente allaProvenza.L’inammissibilità è data dalla constatazione che l’unico dato di fattoevincibile dagli elementi a disposizione è che l’imputato aveva distratto lacommessa mentre la complice eseguiva il furto; invece la tesi che l’obiettivo fossesolo il gioco è stata introdotta esclusivamente dall’imputato e non è agganciata adalcun dato concreto. D’altra parte, neanche il ricorrente afferma che vi fossequalche elemento obiettivo, trascurato dalla Corte distrettuale, che avrebbedovuto indurre ad optare per la tesi del concorso anomalo.4. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato, giacché, effettivamente, lamotivazione della Corte di appello è contraddittoria nella parte in cui primapremette che al giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art.625-bis cod. pen. doveva seguire la riduzione di un terzo della pena e poierroneamente calcola detta riduzione in misura inferiore, portando la pena di anniquattro di reclusione ed euro 1200 di multa a quella di anni due e mesi nove direclusione ed euro 900 di multa invece che ad anni due e mesi otto di reclusioneed euro 800 di multa.Questa anomalia deve condurre ad annullare la sentenza impugnata quantoal trattamento sanzionatorio; l’annullamento può essere senza rinvio conrideterminazione della pena da parte di questa Corte, che può ricavare dallasentenza impugnata gli elementi per ricalcolarla, ispirandosi al dictum delle SezioniUnite circa la portata della novella dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103 secondo cui la Corte di cassazionepronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se,anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua deglielementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice dimerito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. U, n.3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831).Tenuto conto, quindi, della premessa della Corte di appello secondo cui lariduzione per l’attenuante avrebbe dovuto essere computata nella sua massimaestensione, la pena base individuata dalla Corte di appello di anni quattro direclusione ed euro 1200 di multa deve essere ridotta di un terzo per giungere aquella di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, stante lariconosciuta prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. sullarecidiva pluriaggravata (possibile in ragione della sentenza della Cortecostituzionale n. 56 del 2025). Detta pena va ulteriormente ridotta per ladecurtazione di un terzo “secco” per la scelta del rito abbreviato, per giungere allapena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 533,00(arrotondato per difetto il risultato decimale ex art. 134, secondo comma, cod.pen.) di multa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio, che ridetermina in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusioneed euro 533 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]