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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 27907/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9071/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9250/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha dato adeguato conto delle ragioni di ordine e sicurezza interna all’istituto di pena, poste a base del provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare, e il primo motivo di ricorso svolge al riguardo censure reiterative e in linea di puro fatto; che reiterativa è altresì la questione sollevata con il secondo motivo, avendo il giudice a quo adeguatamente verificato che nessuna delle restrizioni imposte durante la sorveglianza particolare incide sul diritto alla salute del detenuto; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27907/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9071/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9250/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha dato adeguato conto delle ragioni di ordine e sicurezza interna all’istituto di pena, poste a base del provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare, e il primo motivo di ricorso svolge al riguardo censure reiterative e in linea di puro fatto; che reiterativa è altresì la questione sollevata con il secondo motivo, avendo il giudice a quo adeguatamente verificato che nessuna delle restrizioni imposte durante la sorveglianza particolare incide sul diritto alla salute del detenuto; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27907/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27907/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris