CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cinquefrondi avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 relativamente alla coltivazione di una piantagione di canapa indiana composta da 952 piante. 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale del riesame fondato il proprio convincimento, in ordine all'aggravante dell'ingente quantità, sugli esiti delle analisi chimiche del R.I.S. di Messina del 22 ottobre 2021 attestanti il superamento del limite di legge di 4374,4 volte, senza tenere in debito conto degli esiti della consulenza tecnica di parte e del mancato rinvenimento, nel fascicolo del pubblico ministero, del verbale di campionamento delle piante con la conseguente incertezza sia sul metodo seguito che degli stessi esiti del R.I.S. di Messina. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 2. L'unico motivo proposto riguarda l'insussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. Detta deduzione, in punto di qualificazione giuridica, non appare rivolta a rimuovere alcun effettivo pregiudizio che il ricorrente asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato. Infatti, l'eventuale esclusione dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della contestazione del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 contenuta nell'ordinanza cautelare, aldilà di non incidere sulla legittimità del titolo, non avrebbe alcun riflesso sui termini di durata massima della custodia cautelare che, in relazione alla fase delle indagini preliminari in cui si trova il procedimento, rimane comunque quella massima di un anno prevista dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen., cosicché non si ravvisa, né è stato rappresentato, quale sia, nella specie, l'interesse ad impugnare di Ciurleo. L' art. 568, comma 4, cod. proc. pen., esige, quale condizione di ammissibilità del gravame, che vi sa l'interesse, inteso come vantaggio derivante direttamente dalla rimozione del provvedimento che ha determinato la situazione pregiudizievole per il titolare del diritto. In sostanza la facoltà di attivare i procedimenti di gravarne non è assoluta, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale l'atto impugnato è idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione o la sua riforma rendono possibile il conseguimento di un risultato pratico favorevole. Da ciò consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione allorché questo abbia di mira la sola esattezza teorica della decisione (Sez. 2, n. 12993 del 19/02/2013, Marra, Rv. 255544). La menzionata regola, stante la sua natura generale, è applicabile anche alle impugnazioni dei provvedimenti de libertate per i quali deve valere un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). Quando la misura cautelare abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, come nella specie, è necessario che dall'impugnazione conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della legittimità della misura, come avviene quando le esigenze cautelari siano state fondate solo sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. o quando l'esclusione dell'aggravante incida sulla durata massima dei termini della custodia cautelare (Sez. 6, n. 5213 dell'11/12./2018, Fucito, Rv. 275028). Nessuno di detti effetti ricorre nella specie, né del resto è stato rappresentato dal ricorrente. 3. Alla stregua di tali rilievi si deve concludere per l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t