CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31600/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale nonché controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente nonché ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO MILANO n. 2792/2018 depositata il05/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2792/2018, depositata il 5.6.2018, la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 624/2015 del 29.05.2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già sindaci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora fallita, al pagamento in favore della procedura di € 60.000,00, oltre accessori di legge, e ciò in accoglimento dell’azione di responsabilità proposta dal curatore a norma dell’art. 146 L.F.. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che i due predetti sindaci avevano violato il dovere di vigilanza loro imposto dall’art. 2407 cod. civ. in quanto, nonostante fossero consapevoli, negli anni 2005, 2006 e 2007, degli atti gravemente pregiudizievoli per la società posti in essere dall’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] – circostanza desumibile dai verbali delle riunioni degli stessi sindaci – la loro inerzia si era protratta per lungo tempo, atteso che solo alla fine del 2007 avevano assunto le doverose iniziative. In particolare, il Pesce ed il Valli avevano tenuto una condotta negligente in sede di redazione della relazione al bilancio dell’esercizio chiuso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto, pur in possesso di tutte le informazioni e consapevoli delle numerose criticità – gli stessi avevano sollevato all’amministratore dei rilievi nel corso delle verifiche periodiche - non avevano esercit ato il doveroso controllo sui criteri di valutazione utilizzati dall’organo amministrativo nella redazione del predetto bilancio, al fine di assicurare il rispetto del principio di rappresentazione veritiera e corretta di cui all’art. 2423 cod. civ., così consentendo la prosecuzione dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quantomeno a far data dal 30.4.2007, pur in presenza di una causa di scioglimento. Ciò premesso, al fine di individuare i singoli atti gestori posti in essere dall’amministratore in relazione ai quali configurare la responsabilità dei sindaci, la Corte d’Appello ha, in primo luogo, evidenziato che il consulente tecnico d’ufficio, nella propria relazione, aveva proposto di far riferimento agli atti –inseriti in una tabella - che trovavano l a collocazione temporale tra il 30.4.2007 ed il 22.10.2008, atti che il collegio sindacale avrebbe potuto impedire se avesse rilevato tempestivamente (entro il 30.4.2007) la sussistenza della causa di scioglimento della società ed avesse assunto i conseguenti provvedimenti previsti dall’art. 2485 cod. civ.. La Corte d’Appello ha quindi soffermato la propria attenzione, tra gli altri, sulle spese per sponsorizzazioni [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 60.000,00 e sulle fatture per prestazioni inesistenti o non inerenti per € 883.645,00 nel 2007 e per euro € 9.382,00 nel 2008. Quanto alla prima spesa dell’importo di € 60.000,00, il giudice d’appello ha messo in luce che il collegio sindacale aveva avuto contezza di tale spesa - sostenuta dall’amministratore in un momento in cui la situazione di dissesto della società era palese – con la conseguenza che doveva condividersi quanto rilevato dal CTU, ovvero che l’accertamento della causa di scioglimento della società e l’assunzione dei conseguenti provvedimenti avrebbe impedito tale spesa. Quanto alla seconda spesa documentata da fatture per prestazioni inesistenti, il giudice di secondo grado ha rilevato che non erano stati indicati, né dalla curatela, né dal CTU, elementi concreti da cui desumere che la falsità di tali fatture potesse essere conoscibile ai sindaci. Non risultavano, in particolare, specificamente indicate le date in cui tali fatture fossero state inserite in contabilità al fine di poter ricostruire se vi fosse stata per sindaci la possibilità di esercitare un controllo. E’ quindi stata esclusa la responsabilità dei sindaci per tale atto gestorio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, depositando, altresì, ricorso incidentale, affidandolo, rispettivamente a tre e un motivo. Tutte le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale il [OSCURATO:PERSONA] s.r.. in liquidazione ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 e 5 cod. proc. civ.. Ad avviso della curatela, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un vizio logico che inficerebbe il suo percorso argomentativo. Infatti, mentre con riferimento alle spese per sponsorizzazioni (dell’importo di € 60.000,00) la Corte d’Appello ha ritenuto che il profilo di responsabilità da tenersi in considerazione era dato dall’omesso tempestivo accertamento della pregressa sopravvenuta causa di scioglimento della società, con riferimento alle fatture per prestazioni inesistenti o non inerenti è stato seguito il diverso criterio dell’omesso controllo sulle singole voci di spesa. 2. Il motivo non è fondato. Va osservato che dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla I. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto al "minimo costituzionale", nel senso che «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalm ente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Deve quindi accertarsi se il vizio logico dedotto dalla curatela rientri in una delle ipotesi previste dalle Sezioni Unite, e, segnatamente, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”. La risposta deve ritenersi negativa. Ritiene questo Collegio che, a prescindere dalla correttezza o meno del ragionamento giuridico svolto dalla Corte d’Appello, la diversa valutazione effettuata da tale giudice (come atto gestorio ascrivibile alla responsabilità dei sindaci) della voce di spesa relativa alle sponsorizzazioni rispetto a quella documentata da fatture per operazioni inesistenti, non dia luogo ad un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”. Come, infatti, già sopra riportato nella parte narrativa, da un attento esame della motivazione della sentenza impugnata emerge che, con riferimento alla spesa per sponsorizzazioni, la Corte territoriale, per addebitarla alla responsabilità dei sindaci, non ha valorizzato solo il criterio che la stessa fosse stata sostenuta in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento della società, avendo evidenziato, altresì, che “il collegio sindacale aveva avuto contezza di tale spesa, sostenuta dall’amministratore in un momento in cui la situazione di dissesto della società era palese” e che “quindi” doveva condividersi quanto rilevato dal CTU. Dunque, anche con riferimento alla spesa per sponsorizzazioni, il collegio d’appello, per ascrivere la responsabilità ai sindaci, aveva ritenuto essenziale che questi ultimi ne fossero stati comunque a conoscenza e fossero quindi – come ritenuto per l’altra voce di spesa relativa alle fatture per operazioni inesistenti – in condizioni di esercitare un controllo. In sostanza, per la Corte d’Appello, pur in presenza di una causa di scioglimento della società, presupposto per configurare la responsabilità omissiva dei sindaci è che l’atto gestorio dannoso fosse da questi anche conosciuto (come per la prima voce di spesa) o fosse comunque conoscibile (come ritenuto negativamente per la seconda voce di spesa). Non vi è dubbio che il ragionamento svolto dalla Corte d’appello - a prescindere dalla correttezza giuridica, che non è stata, peraltro, in questa sede censurata - abbia una sua coerenza logica e non incorre quindi nelle violazioni denunciate dalla curatela. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione degli artt. 2697, 2729 cod. civ. nonché degli artt. 2403 e 2407 cod. civ.. Deduce il ricorrente che dalle risultanze istruttorie (relazione CTU) emergerebbe che non è stato assolto l’onere della prova gravante sul fallimento in ordine all’esborso da parte della fallita della somma di € 60.000,00 a favore della [OSCURATO:PERSONA]. Né potrebbe condividersi l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui l’omessa insinuazione al passivo costituirebbe una prova indiziaria del pagamento della somma fatturata a [OSCURATO:PERSONA]. Non potrebbe, infatti, ritenersi grave e preciso, a norma dell’art.2729 cod. civ., l’elemento indiziario richiamato nella sentenza impugnata. 4. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, come il mancato pagamento della somma di € 60.000,00. 5. Con il terzo motivo il Valli ha dedotto la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 e 132 cod. proc. civ.. per apparenza della motivazione, sul rilievo che la Corte avrebbe valorizzato, per ritenere che la somma di € 60.000,00 fosse stata effettivamente pagata dalla ditta fallita, una circostanza irrilevante sotto il profilo probatorio, quale la mancata insinuazione al passivo della [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con un unico motivo del ricorso incidentale il Pesce ha dedotto la violazione degli artt. 2697, 2729, 2403 e 2407 cod. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’addebitare ai sindaci la voce di danno relativa alle spese di sponsorizzazione, difettando, invece la prova che il danno si fosse verificato, non avendo il fallimento documentato l’esborso. Né tale prova potrebbe essere desunta dalla mancata insinuazione al passivo della procedura della [OSCURATO:PERSONA]. Tutti e tre i motivi del Valli e l’unico motivo del Pesce, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. Non vi è dubbio che i ricorrenti incidentali, nel ritenere non assolto l’onere probatorio gravante sul fallimento, formulino inammissibilmente censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, la quale è, invece, sottratta al sindacato del giudice di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ. novellato, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014. Manifestamente infondata è la censura secondo cui sarebbe meramente apparente il percorso argomentativo con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che la ditta fallita avesse effettivamente pagato la somma di € 60.000,00 alla [OSCURATO:PERSONA] (mancata insinuazione di questa società al passivo del fallimento), soddisfacendo, comunque, tale motivazione il requisito del “minimo costituzionale” secondo i criteri di cui alla citata sentenza delle S.U. n. 8052/2014. Inammissibile è, inoltre, la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., atteso che la violazione del precetto di cui alla norma predetta è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass.n.13395/2018). Parimenti inammissibile è la dedotta violazione dell’art. 2729 cod. civ., atteso che è giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (vedi Cass. n. 1234/2019). Infine, manifestamente infondata è l’asserita violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Costituisce ormai ius receptum di questa Corte il principio secondo cui "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. SSUU n. 8053/2014). Nel caso di specie, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell’allegare come fatto decisivo “il mancato pagamento della somma in questione”, si limita a svolgere una deduzione, non avendo in alcun modo indicato un “ fatto storico” di cui la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame. In virtù della reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Rigetta i ricorsi incidentali. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v