CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanisetta che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo 94) consistente nel concorso esterno al clan Sanfilippo, appartenente alla Stidda. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta presenta tre motivi di ricorso per cassaziorte. Con il primo denuncia il vizio di motivazione in merito all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perché il clan stiddaro Sanfilippo era un sodalizio mafioso la cui esistenza era stata accertata con plurime sentenze passate in giudicato. Quindi, il Tribunale del riesame aveva confuso il profilo dell'esistenza del sodalizio con la specifica incolpazione del presente procedimento relativa al rafforzamento del clan da parte del Berlingieri. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione in merito alla valutazione dell'elemento oggettivo, poiché il Berlingieri era diventato il reggente del clan Guerra dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e del suo braccio destro, [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che la condotta ascritta al Berlingieri consisteva nella perdurante erogazione di somme di denaro ai familiari del Sanfilippo, secondo il Pubblico ministero non poteva escludersi che analoghe dinamiche potevano ripetersi anche con riferimento ad altri e diversi sodalizi criminali mafiosi. Con il terzo eccepisce la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari. Infatti, essendo stato ascritto al Berlingieri il concorso esterno, consistente nella perdurante erogazione di somme di denaro a un clan vicino, non poteva escludersi che analoghe dinamiche potevano ripetersi anche con riferimento ad altri e diversi sodalizi criminali. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è ‘.i :gremda0. tt.A1Lot Come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, è incoerente l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa rispetto a un clan di cui non è ancora contestata l'esistenza. Perciò non è possibile sostenere che le dazioni di denaro da parte del clan Guerra, tramite il reggente Berlingieri, allo stiddaro [OSCURATO:PERSONA], siano state funzionali ad agevolare il clan di questi, ritenuto operativo, secondo l'incolpazione del capo 21), solo a partire dal settembre 2017, cioè in data successiva alla condotta del capo 94). Nel ricorso il Pubblico ministero indugia sulla storia del clan Sanfilippo a partire dagli anni '80 del secolo scorso. Tuttavia, non coglie nel segno, perché la dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio criminale in una determinata epoca storica sulla base di sentenze irrevocabili non assolve alla prova dell'esistenza anche nel periodo successivo (Cass., Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788). Secondo il Tribunale del riesame, il Berlingieri, reggente del clan Guerra, aveva deciso d'interrompere i trasferimenti di denaro al Sanfilippo perché questi non aveva offerto più alcun contributo concreto alla gestione del traffico di stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA] e tanto bastava per ritenere che il contributo fosse stato dato alla persona e non al clan. Si tratta di una conclusione non manifestamente illogica o contraddittoria dell'interpretazione di intercettazioni telefoniche tra esponenti del clan Sanfilippo. Va ricordato che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Ciò nondimeno, il Pubblico ministero propone una lettura alternativa della vicenda che non vale a disarticolare il ragionamento seguito. In particolare, non è dirimente, ai fini del concorso esterno, la cifra particolarmente elevata che veniva corrisposta dal clan Guerra al Sanfilippo, siccome ben poteva rientrare nella pattuizione per la gestione della piazza di spaccio, come evidenziato dal Tribunale. D'altra parte, dalla decisione ritorsiva di Sanfilippo di ordinare l'omicidio dell'indagato, solo perché aveva cessato i pagamenti, non può desumersi con ragionevole certezza la fondatezza della accusa. Non a caso, il Tribunale del riesame ha valorizzato la stessa circostanza per confermare, all'opposto, la tesi del GIP secondo cui non vi erano esigenze cautelari da proteggere, dal momento che il Berlingieri aveva interrotto i pagamenti. Anche sotto questo profilo, la decisione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure del Pubblico ministero ricorrente che non ha allegato vizi di macroscopica evidenza (Cass. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e Cass., Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il terzo motivo sulle esigenze cautelari è da ritenersi assorbito. Il ricorso è pertanto in