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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01694/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3205/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 82; - ricorrente - 23-1.4- contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 168/35/13, depositata il 17 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera d consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 357/25/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

La CTR osservava in particolare: -che la sentenza appellata era adeguatamente motivata, sicchè non meritava affatto la correlativa censura di nullità per questa ragione; -che invece non potevano considerarsi integralmente fondate le pretese creditorie portate dall'atto impositivo impugnato, essendo lo stesso basato sullo scostamento dallo studio di settore, senza però tener conto delle allegazioni difensive della società contribuente, con particolare riguardo alla "non normalità" della situazione della sua attività economica nell'annualità fiscale de qua a causa di un allagamento della sede aziendale (negozio di calzature), che aveva reso necessario procedere alla svendita delle merci in magazzino; -che pertanto le imposte accertate dovevano essere giudizialmente ridotte del 30%.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione la società contribuente e le sue socie dec ucendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l'Agenzia celle entrate, che peraltro propone a sua volta un motivo unico di ricorso incidentale.

Considerato che: Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- le ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, lett. c), d.lgs. 146/1998, poiché la CTR, pur riconoscendo che nell'annualità oggetto della verifica fiscale la società contribuente si trovava in un periodo di "non normale svolgimento dell'attività'', invece che ritenere semplicemente inapplicabile la metodologia accertativa utilizzata dall'agenzia fiscale, ha ritenuto di a Dbattere forfetariamente il quantum delle pretese creditorie erariali.

La censura è fondata.

Pacifico in fatto che l'atto impositivo impugnato è basato, unicamente, sullo scostamento del "dichiarato" dalla società contribuente per l'annualità 2006 da quanto accertabile sulla base dell'applicazione del correlativo studio di settore; accertato dalla CTR laziale che, a causa di un allagamento, a [OSCURATO:PERSONA] in quel periodo di imposta non era in una condizione di "normale" svolgimento della sua attività imprenditoriale, tanto che ha dovuto ricorrere alla svendita delle proprie merci, la conseguenza giuridica di tale accertamento non poteva che essere quello della inapplicabilità, integrale, della metodologia accertativa parametrica utilizzata dall'Ente impositore e quindi l'annullamento dell'atto impositivo medesimo.

La diversa soluzione adottata dal giudice tributario di appello ossia l'annullamento parziale di detto atto, con riduzione "para- equitativa" delle pretese creditorie ere riali sicuramente integra il denunciato error in judicando in jure.

Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrerte incidentale si duole della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un fatto controverso e decisivo, poiché la CTR ha parzialmente decurtato le sue pretese creditorie sulla base di una indimostrata causa di esclusione dell'applicabilità dello studio di settore.

La censura è inammissibile.

Nella valutazione della motivazione della sentenza impugnata deve necessariamente applicarsi, la versione vigente dell'ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la quale non prevede più, come quella precedente, il vizio motivazionale per contraddittorietà, ma, del tutto diversamente, l' "omesso esame" di un fatto decisivo controverso, peraltro sicuramente non sussistente nel caso in esame.

In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugniy:a va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va accolto il ricorso introduttivo della lite.

Stante l'esito alterno delle fasi del processo, le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte, accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3205/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 82; - ricorrente - 23-1.4- contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 168/35/13, depositata il 17 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera d consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 357/25/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare: -che la sentenza appellata era adeguatamente motivata, sicchè non meritava affatto la correlativa censura di nullità per questa ragione; -che invece non potevano considerarsi integralmente fondate le pretese creditorie portate dall'atto impositivo impugnato, essendo lo stesso basato sullo scostamento dallo studio di settore, senza però tener conto delle allegazioni difensive della società contribuente, con particolare riguardo alla "non normalità" della situazione della sua attività economica nell'annualità fiscale de qua a causa di un allagamento della sede aziendale (negozio di calzature), che aveva reso necessario procedere alla svendita delle merci in magazzino; -che pertanto le imposte accertate dovevano essere giudizialmente ridotte del 30%. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione la società contribuente e le sue socie dec ucendo un motivo unico. Resiste con controricorso l'Agenzia celle entrate, che peraltro propone a sua volta un motivo unico di ricorso incidentale. Considerato che: Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- le ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, lett. c), d.lgs. 146/1998, poiché la CTR, pur riconoscendo che nell'annualità oggetto della verifica fiscale la società contribuente si trovava in un periodo di "non normale svolgimento dell'attività'', invece che ritenere semplicemente inapplicabile la metodologia accertativa utilizzata dall'agenzia fiscale, ha ritenuto di a Dbattere forfetariamente il quantum delle pretese creditorie erariali. La censura è fondata. Pacifico in fatto che l'atto impositivo impugnato è basato, unicamente, sullo scostamento del "dichiarato" dalla società contribuente per l'annualità 2006 da quanto accertabile sulla base dell'applicazione del correlativo studio di settore; accertato dalla CTR laziale che, a causa di un allagamento, a [OSCURATO:PERSONA] in quel periodo di imposta non era in una condizione di "normale" svolgimento della sua attività imprenditoriale, tanto che ha dovuto ricorrere alla svendita delle proprie merci, la conseguenza giuridica di tale accertamento non poteva che essere quello della inapplicabilità, integrale, della metodologia accertativa parametrica utilizzata dall'Ente impositore e quindi l'annullamento dell'atto impositivo medesimo. La diversa soluzione adottata dal giudice tributario di appello ossia l'annullamento parziale di detto atto, con riduzione "para- equitativa" delle pretese creditorie ere riali sicuramente integra il denunciato error in judicando in jure. Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrerte incidentale si duole della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un fatto controverso e decisivo, poiché la CTR ha parzialmente decurtato le sue pretese creditorie sulla base di una indimostrata causa di esclusione dell'applicabilità dello studio di settore. La censura è inammissibile. Nella valutazione della motivazione della sentenza impugnata deve necessariamente applicarsi, la versione vigente dell'ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la quale non prevede più, come quella precedente, il vizio motivazionale per contraddittorietà, ma, del tutto diversamente, l' "omesso esame" di un fatto decisivo controverso, peraltro sicuramente non sussistente nel caso in esame. In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugniy:a va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va accolto il ricorso introduttivo della lite. Stante l'esito alterno delle fasi del processo, le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte, accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Cosi de
Sentenza Cassazione n. 01694/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris