CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08475/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 047D5Q8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 27 maggio 2021, emessa all'esito di giudizio ab- breviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclu- sione ed euro 28.000 di multa e alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al provvedimento di espulsione. 3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità e sulla ca- pacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji, Rv. 279388; Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404). Ciò posto, l'espulsione è stata disposta in ragione della riconosciuta pericolosità dell'imputato, ai sensi dell'art. 203 cod. pen. e, in particolare, in considerazione della qualità, della quantità e della diversa tipologia delle sostanze trattate, delle modalità di custodia, della disponibilità di un bilancino di precisione e di bustine per la suddi- visione in dosi e del possesso della somma di euro 7.100. Pertanto, la Corte di merito, con motivazione logica ed immune da censure, ha illustrato plurimi fattori indicativi dell'accurata organizzazione dell'attività illecita, di collegamenti con ambienti criminali e di un concreto pericolo di reiterazione del reato. Esaminando in via unitaria l'intero complesso motivazionale delle due sentenze di merito, risulta correttamente valutata l'esistenza delle condizioni necessarie per formulare il giudizio di pericolosità rilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza in esame. Deve rilevarsi, infatti, che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motiva- zione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come nella fattispecie - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appel- lante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valu- tazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). E' necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art.117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla .sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020, Aynla, Rv. 279987; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257). A tal pro- posito, la Corte territoriale ha dato atto in sentenza di tale bilanciamento: pur avendo riconosciuto una situazione familiare e lavorativa sufficientemente stabile e una re- golare permanenza dell'imputato sul territorio, la gravità delle modalità di realizza- zione della condotta e l'ingente somma di denaro confiscata hanno indotto il giudice di merito ad accertare la sussistenza della concreta pericolosità dell'imputato. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l'apparato argomentativo appare completo ed esauriente e non incentrato su valutazioni di natura generica, valide per ogni tipologia di reato analogo. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis