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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42234/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino, previa dichiarazione di non doversi procedere, nei confronti degli imputati, in relazione ai reati, commessi in concorso tra loro, di cui all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi A e B) e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo C), perché estinti per prescrizione, ha ridotto la pena inflitta in relazione ai residui reati di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo D), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo E), art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo F), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo G), art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo H), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo I) nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno e la durata delle pene accessorie, nonché l'ammontare della confisca per equivalente in € 1.266.138,00.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi, aventi motivi comuni, gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Ny.

2.1. Con il primo motivo/deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c), in relazione all'art. 191 cod.proc.pen. e all'art. 220 disp.att. cod.proc.pen.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto acquisibile al fascicolo del dibattimento, e utilizzato nel processo, gli atti della verifica fiscale iniziata il 2 settembre 2014 su CAMI e in data 15 settembre 2014 era già maturata in capo agli operanti la consapevolezza della presunta frode fiscale.

Alla data di accesso presso la società verificata, gli operanti erano già consapevoli degli indizi di reato a carico degli imputati con conseguente obbligo di rispetto dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. la cui violazione è stata illogicamente esclusa dai giudici del merito ritenendo erroneamente la valenza di prova di "parti ricognitive" e, dunque, l'utilizzabilità degli atti stessi.

La corte territoriale, disattendendo la censura difensiva, non avrebbe correttamente applicato il disposto di cui all'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. per cui occorre che vi sia la mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto éprescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata.

Consegue che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio ad altro giudice affinchè, espunti i documenti da 1 a 6 dell'elenco del P.M. e da 4 a 7 dell'elenco del P.M., valuti gli elementi a carico degli imputati.

2.2. Con il secondo motivo/deduce la violazione di legge in relazione agli art. 192 e 533 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità penale.

In sintesi, contesta il difensore la motivazione della sentenza impugnata che, in relaziongFermazione di responsabilità penale, pur non avendo messo in discussione l'esistenza di una struttura commerciale esistente e di una effettiva organizzazione aziendale di [OSCURATO:SOCIETA], soggetto giudico effettivo e operante, avrebbe ritenuto la falsità delle prestazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.

Ciò detto, la sentenza impugnata avrebbe escluso l'effettività delle prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA] (capi D, F e H) sulla scorta del mero dato del mancato rinvenimento presso [OSCURATO:PERSONA] dei registri Iva, acquisti e vendite, e il libro giornale e sull'assenza di schede contabili tr,a la &d. é0 COy o società emittente e la [OSCURATO:SOCIETA].

La corte territoriale non avrebbe/dei docun)enti che indicavano l'effettività del rapporto tra Carni e [OSCURATO:PERSONA], mentre sarebbe illogica la motivazione che argomenta l'inesistenza delle prestazioni fatturate in ragione delle caratteristiche degli autotrasportatori ritenute incompatibili con la veridicità della fattura e in ragione del cambio di codice rilevati nella registrazione di magazzino.

Allo stesso modo, la società [OSCURATO:SOCIETA] si era avvalsa dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da cui l'effettiva prestazione svolta e indicata nelle fatture degli anni 2010-2013 di cui ai residui capi D) e F) e di quelle indicate nelle fatture emesse dalla impresa [OSCURATO:PERSONA] (capo D) per lavori a seguito di eventi alluvionali nel 2008, fatture contabilizzate e pagate da [OSCURATO:SOCIETA].

Per la corte territoriale non vi sarebbero stati rapporti effettivi tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] per essere, quest'ultima, un mero evasore totale operante in diverso settore in assenza di documentazione cartacea e informatica.

Quanto alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del cliente [OSCURATO:SOCIETA], queste sono state regolarmente registrate e corredata dai relativi DDT emesse in sospensione di imposta non essendo richiesto al cedente nessuna altra verifica al di fuori di quella cartolare circa la qualità di esportatore abituale dell'acquirente.

Quanto ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] (capi D,E,F,G,H e I) la società Carni negli anni 2012 e 2014 ha avuto rapporti commerciali con la prima emettendo etcevuto fatture per l'acquisito di materie prime regolarmente fatturate da [OSCURATO:SOCIETA] e registrate e contabilizzate da Carni e pagate da questa con bonifici bancarie Le materitprime.sono state acquistate da [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA] spa e trasportate...direttamente a Carni.

La società [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto attività di intermediazione nel commercio di materiale plastico, risultando i trasporti a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ogni caso il materiale probatorio sulla base del quale il giudice del merito ha tratto la dimostrazione della fittizietà dei rapporti tra Carni e Belog deriva da atti inutilizzabili.

Infine, con riguardo alle fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA], che la Carni ha ricevuto nel 2010, sarebbe-elative non a operazioni inesistenti bensì a resi relativi a merci difettose.

Mentre con riguardo alle altre fatture contestate, l'indice di fittizietà della prestazione sarebbe stato individuato solamente nell'incapacità di portata dei mezzi utilizzati per i trasporti e nella non veridicità dei trasporti indicati nei DDT.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi, aventi motivi comuni, sono inammissibili perché prospettano, in parte, motivi manifestamente infondati e, in parte, generici.

5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e anche in parte generico, perché contrario all'orientamento consolidato di Questa Corte di legittimità.

È, indubbio che, a norma dell'art. 220 disp. att. c.p.p., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale debbano essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, come ritenuto da una risalente pronuncia, Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aponte, Rv. 251235, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 cod.proc.pen., come affermato in epoca più recente da Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523).

Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523).

Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.

Il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. cod.proc.pen., cui segue il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez.

Un., 28.11.2004, n. 45477, Raineri, Rv 220291; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Cacace, Rv. 233330).

Non di meno, la violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299).

Diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e gli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all'evidenza priva di fondamento.

Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutizzabilità con riguardo ai singoli e specifici atti compiuti dalla Guardia di Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima.

Sotto questo profilo la censura appare manifestamente infondata nella misura in cui i ricorrenti argomentano la violazione di legge tout court senza indicare l'atto che sarebbe colpito dalla inutilizzabilità, la norma processuale violata e il momento a partire dal quale sarebbe sorto l'obbligo di osservare il disposto di cui all'art 220 disp.att. cod.proc.pen.

Peraltro, osserva il Collegio, che la censura non coglie nel segno là dove, nella sentenza impugnata, i giudici dell'impugnazione hanno respinto l'analoga censura sul rilievo che il processo verbale di constatazione e tutti gli atti erano stati acquisiti, con il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 493 comma 3 cod.proc.pen. (cfr. pag. 3) da cui anche l'inammissibilità del motivo per omesso confronto con le ragioni della decisione.

6. Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dei ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, di soggetti emittenti fatture per operazioni inesistenti e soggetti che le hanno utilizzate nelle dichiarazioni fiscali per abbattere i costi.

Il difensore dei ricorrenti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.

È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

Fatta questa premessa, i giudici del merito, con doppio accertamento conforme, hanno argomentato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalle società emittenti [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], Futuredil di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], di cui si è avvalsa, negli anni 2012- 2014, la [OSCURATO:SOCIETA], per indicare costi inesistenti nelle dichiarazioni fiscali per i relativi anni di imposta ( capi D, F, H), nonché di quelle emesse da [OSCURATO:SOCIETA] per consentire a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] l'evasione fiscale mediante utilizzo nelle relative dichiarazioni fiscali (capi E, G, I), sulla scorta di una pluralità di elementi tratti dal compendio probatorio, e, dunque, presenti nell'orizzonte cognitivo del giudice del merito, rispetto ai quali i ricorrenti non si confrontano compiutamente censurando solo parzialmente le ragioni della decisione.

Peraltro, mette conto rilevare il Collegio, che già i giudici dell'impugnazione, nel disattendere le censure difensive, avevano rilevato la genericità delle deduzioni svolte nei motivi di appello, frutto di una inammissibile valutazione parcellizzata e frazionate degli elementi probatori (cfr. pag.7).

Ed invero, è sufficiente leggere la sentenza impugnata là dove i giudici dell'impugnazione hanno argomentato, con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della Cami, in ragione di una pluralità di elementi, primo dei quali l'oggetto sociale della stessa circoscritto al commercio di biciclette e articoli di ferramenta, del tutto eterogeneo rispetto all'attività svolta da Carni, l'assenza di movimentazione del magazzino e l'indicazione, nelle fatture rivenute nella disponibilità di Carni, dell'indicazione di un diverso vettore, rispetto al quale i ricorrenti neppure si confrontano (cfr. pag. 4 e 8) e se non con deduzioni non pertinenti (cambio codici, censure sui vettori) e che comunque non sono idonee a scardinare il complessivo ragionamento circa l'inesistenza oggettiva delle prestazioni.

Stesso discorso vale anche per le fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA], risultata, in primis, evasore totale, ma operante in settore (commercio all'ingrosso di materiale informatico) del tutto eterogeneo rispetto all'attività di Cami, in un contesto di totale assenza di documentazione attestante rapporti commerciali tra le due società (cfr. 4 e 9).

Quanto all'impresa [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 7) la sentenza impugnata ha dato rilievo alla circostanza che l'impresa è un evasore totale, privo di dotazioni per eseguire le lavorazioni indicate nelle fatture.

A nulla rilevata) che le stesse siatAu contabilizzate, contabilizzazione necessaria proprio per il suo utilizzo nella dichiarazione fiscale per indicare costi fittizi.

Anche per le fatture emesse da Futuredil di [OSCURATO:PERSONA], l'inesistenza oggettiva della prestazioni indicate nelle fatture (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria) è stata tratta dall'assenza di mezzi per realizzarli in capo all'impresa e dalla circostanza che le fatture relative agli anni 2011 e 2012 con analoga numerazione registrate nella contabilità di Futuredil avevano importi e soggetto passivo diversi rispetto alle fatture contabilizzate da Carni (cfr. pag. 6).

In relazione alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA], riferibile alla famiglia Caffaro, la sentenza impugnata, oltre a rilevare che la società aveva oggetto sociale del tutto eterogeneo rispetto all'oggetto delle fatture, non aveva dipendenti ed aveva una utenza telefonica ubicata presso la sede da Cami, pur dando atto che nella contabilità Carni la società era indicata quale intermediaria per taluni acquisti operati presso la [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA] non vi era menzione della società [OSCURATO:SOCIETA], quale intermediar'13\negli acquisti con Carni (.

Anche nella fatturazione attiva di Carni verso [OSCURATO:SOCIETA] non era stata rinvenuta alcuna contrattazione oltre al rilevato superamento della portata di trasporto dei vettori (cfr. pag. 5 e 10).

Infine, l'assenza di documentazione attestante rapporti commerciali tra Carni e [OSCURATO:SOCIETA], società fondata dal padre di [OSCURATO:PERSONA], a supporto delle fatture e l'incapacità del vettore per le consegne delle merci indicate, sono stati elementi dimostrativi della inesistenza delle fatture attive emesse da Carni verso [OSCURATO:SOCIETA] e passive da [OSCURATO:SOCIETA] a Carni (cfr. pag. 5 e 10).

Il mancato confronto con le ragioni della decisione e delle argomentazioni con cui i giudici dell'impugnazione hanno disatteso le -generiche- deduzioni difensive, rendono i ricorsi inammissibili per genericità.

8. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

Alla dichiarazione di , inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino, previa dichiarazione di non doversi procedere, nei confronti degli imputati, in relazione ai reati, commessi in concorso tra loro, di cui all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi A e B) e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo C), perché estinti per prescrizione, ha ridotto la pena inflitta in relazione ai residui reati di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo D), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo E), art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo F), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo G), art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo H), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo I) nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno e la durata delle pene accessorie, nonché l'ammontare della confisca per equivalente in € 1.266.138,00. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi, aventi motivi comuni, gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Ny. 2.1. Con il primo motivo/deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c), in relazione all'art. 191 cod.proc.pen. e all'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto acquisibile al fascicolo del dibattimento, e utilizzato nel processo, gli atti della verifica fiscale iniziata il 2 settembre 2014 su CAMI e in data 15 settembre 2014 era già maturata in capo agli operanti la consapevolezza della presunta frode fiscale. Alla data di accesso presso la società verificata, gli operanti erano già consapevoli degli indizi di reato a carico degli imputati con conseguente obbligo di rispetto dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. la cui violazione è stata illogicamente esclusa dai giudici del merito ritenendo erroneamente la valenza di prova di "parti ricognitive" e, dunque, l'utilizzabilità degli atti stessi. La corte territoriale, disattendendo la censura difensiva, non avrebbe correttamente applicato il disposto di cui all'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. per cui occorre che vi sia la mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto éprescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata. Consegue che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio ad altro giudice affinchè, espunti i documenti da 1 a 6 dell'elenco del P.M. e da 4 a 7 dell'elenco del P.M., valuti gli elementi a carico degli imputati. 2.2. Con il secondo motivo/deduce la violazione di legge in relazione agli art. 192 e 533 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità penale. In sintesi, contesta il difensore la motivazione della sentenza impugnata che, in relaziongFermazione di responsabilità penale, pur non avendo messo in discussione l'esistenza di una struttura commerciale esistente e di una effettiva organizzazione aziendale di [OSCURATO:SOCIETA], soggetto giudico effettivo e operante, avrebbe ritenuto la falsità delle prestazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali. Ciò detto, la sentenza impugnata avrebbe escluso l'effettività delle prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA] (capi D, F e H) sulla scorta del mero dato del mancato rinvenimento presso [OSCURATO:PERSONA] dei registri Iva, acquisti e vendite, e il libro giornale e sull'assenza di schede contabili tr,a la &d. é0 COy o società emittente e la [OSCURATO:SOCIETA]. La corte territoriale non avrebbe/dei docun)enti che indicavano l'effettività del rapporto tra Carni e [OSCURATO:PERSONA], mentre sarebbe illogica la motivazione che argomenta l'inesistenza delle prestazioni fatturate in ragione delle caratteristiche degli autotrasportatori ritenute incompatibili con la veridicità della fattura e in ragione del cambio di codice rilevati nella registrazione di magazzino. Allo stesso modo, la società [OSCURATO:SOCIETA] si era avvalsa dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da cui l'effettiva prestazione svolta e indicata nelle fatture degli anni 2010-2013 di cui ai residui capi D) e F) e di quelle indicate nelle fatture emesse dalla impresa [OSCURATO:PERSONA] (capo D) per lavori a seguito di eventi alluvionali nel 2008, fatture contabilizzate e pagate da [OSCURATO:SOCIETA]. Per la corte territoriale non vi sarebbero stati rapporti effettivi tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] per essere, quest'ultima, un mero evasore totale operante in diverso settore in assenza di documentazione cartacea e informatica. Quanto alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del cliente [OSCURATO:SOCIETA], queste sono state regolarmente registrate e corredata dai relativi DDT emesse in sospensione di imposta non essendo richiesto al cedente nessuna altra verifica al di fuori di quella cartolare circa la qualità di esportatore abituale dell'acquirente. Quanto ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] (capi D,E,F,G,H e I) la società Carni negli anni 2012 e 2014 ha avuto rapporti commerciali con la prima emettendo etcevuto fatture per l'acquisito di materie prime regolarmente fatturate da [OSCURATO:SOCIETA] e registrate e contabilizzate da Carni e pagate da questa con bonifici bancarie Le materitprime.sono state acquistate da [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA] spa e trasportate...direttamente a Carni. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto attività di intermediazione nel commercio di materiale plastico, risultando i trasporti a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ogni caso il materiale probatorio sulla base del quale il giudice del merito ha tratto la dimostrazione della fittizietà dei rapporti tra Carni e Belog deriva da atti inutilizzabili. Infine, con riguardo alle fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA], che la Carni ha ricevuto nel 2010, sarebbe-elative non a operazioni inesistenti bensì a resi relativi a merci difettose. Mentre con riguardo alle altre fatture contestate, l'indice di fittizietà della prestazione sarebbe stato individuato solamente nell'incapacità di portata dei mezzi utilizzati per i trasporti e nella non veridicità dei trasporti indicati nei DDT. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi, aventi motivi comuni, sono inammissibili perché prospettano, in parte, motivi manifestamente infondati e, in parte, generici. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e anche in parte generico, perché contrario all'orientamento consolidato di Questa Corte di legittimità. È, indubbio che, a norma dell'art. 220 disp. att. c.p.p., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale debbano essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, come ritenuto da una risalente pronuncia, Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aponte, Rv. 251235, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 cod.proc.pen., come affermato in epoca più recente da Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. cod.proc.pen., cui segue il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. Un., 28.11.2004, n. 45477, Raineri, Rv 220291; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Cacace, Rv. 233330). Non di meno, la violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299). Diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e gli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all'evidenza priva di fondamento. Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutizzabilità con riguardo ai singoli e specifici atti compiuti dalla Guardia di Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima. Sotto questo profilo la censura appare manifestamente infondata nella misura in cui i ricorrenti argomentano la violazione di legge tout court senza indicare l'atto che sarebbe colpito dalla inutilizzabilità, la norma processuale violata e il momento a partire dal quale sarebbe sorto l'obbligo di osservare il disposto di cui all'art 220 disp.att. cod.proc.pen. Peraltro, osserva il Collegio, che la censura non coglie nel segno là dove, nella sentenza impugnata, i giudici dell'impugnazione hanno respinto l'analoga censura sul rilievo che il processo verbale di constatazione e tutti gli atti erano stati acquisiti, con il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 493 comma 3 cod.proc.pen. (cfr. pag. 3) da cui anche l'inammissibilità del motivo per omesso confronto con le ragioni della decisione. 6. Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dei ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, di soggetti emittenti fatture per operazioni inesistenti e soggetti che le hanno utilizzate nelle dichiarazioni fiscali per abbattere i costi. Il difensore dei ricorrenti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Fatta questa premessa, i giudici del merito, con doppio accertamento conforme, hanno argomentato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalle società emittenti [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], Futuredil di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], di cui si è avvalsa, negli anni 2012- 2014, la [OSCURATO:SOCIETA], per indicare costi inesistenti nelle dichiarazioni fiscali per i relativi anni di imposta ( capi D, F, H), nonché di quelle emesse da [OSCURATO:SOCIETA] per consentire a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] l'evasione fiscale mediante utilizzo nelle relative dichiarazioni fiscali (capi E, G, I), sulla scorta di una pluralità di elementi tratti dal compendio probatorio, e, dunque, presenti nell'orizzonte cognitivo del giudice del merito, rispetto ai quali i ricorrenti non si confrontano compiutamente censurando solo parzialmente le ragioni della decisione. Peraltro, mette conto rilevare il Collegio, che già i giudici dell'impugnazione, nel disattendere le censure difensive, avevano rilevato la genericità delle deduzioni svolte nei motivi di appello, frutto di una inammissibile valutazione parcellizzata e frazionate degli elementi probatori (cfr. pag.7). Ed invero, è sufficiente leggere la sentenza impugnata là dove i giudici dell'impugnazione hanno argomentato, con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della Cami, in ragione di una pluralità di elementi, primo dei quali l'oggetto sociale della stessa circoscritto al commercio di biciclette e articoli di ferramenta, del tutto eterogeneo rispetto all'attività svolta da Carni, l'assenza di movimentazione del magazzino e l'indicazione, nelle fatture rivenute nella disponibilità di Carni, dell'indicazione di un diverso vettore, rispetto al quale i ricorrenti neppure si confrontano (cfr. pag. 4 e 8) e se non con deduzioni non pertinenti (cambio codici, censure sui vettori) e che comunque non sono idonee a scardinare il complessivo ragionamento circa l'inesistenza oggettiva delle prestazioni. Stesso discorso vale anche per le fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA], risultata, in primis, evasore totale, ma operante in settore (commercio all'ingrosso di materiale informatico) del tutto eterogeneo rispetto all'attività di Cami, in un contesto di totale assenza di documentazione attestante rapporti commerciali tra le due società (cfr. 4 e 9). Quanto all'impresa [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 7) la sentenza impugnata ha dato rilievo alla circostanza che l'impresa è un evasore totale, privo di dotazioni per eseguire le lavorazioni indicate nelle fatture. A nulla rilevata) che le stesse siatAu contabilizzate, contabilizzazione necessaria proprio per il suo utilizzo nella dichiarazione fiscale per indicare costi fittizi. Anche per le fatture emesse da Futuredil di [OSCURATO:PERSONA], l'inesistenza oggettiva della prestazioni indicate nelle fatture (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria) è stata tratta dall'assenza di mezzi per realizzarli in capo all'impresa e dalla circostanza che le fatture relative agli anni 2011 e 2012 con analoga numerazione registrate nella contabilità di Futuredil avevano importi e soggetto passivo diversi rispetto alle fatture contabilizzate da Carni (cfr. pag. 6). In relazione alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA], riferibile alla famiglia Caffaro, la sentenza impugnata, oltre a rilevare che la società aveva oggetto sociale del tutto eterogeneo rispetto all'oggetto delle fatture, non aveva dipendenti ed aveva una utenza telefonica ubicata presso la sede da Cami, pur dando atto che nella contabilità Carni la società era indicata quale intermediaria per taluni acquisti operati presso la [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA] non vi era menzione della società [OSCURATO:SOCIETA], quale intermediar'13\negli acquisti con Carni (. Anche nella fatturazione attiva di Carni verso [OSCURATO:SOCIETA] non era stata rinvenuta alcuna contrattazione oltre al rilevato superamento della portata di trasporto dei vettori (cfr. pag. 5 e 10). Infine, l'assenza di documentazione attestante rapporti commerciali tra Carni e [OSCURATO:SOCIETA], società fondata dal padre di [OSCURATO:PERSONA], a supporto delle fatture e l'incapacità del vettore per le consegne delle merci indicate, sono stati elementi dimostrativi della inesistenza delle fatture attive emesse da Carni verso [OSCURATO:SOCIETA] e passive da [OSCURATO:SOCIETA] a Carni (cfr. pag. 5 e 10). Il mancato confronto con le ragioni della decisione e delle argomentazioni con cui i giudici dell'impugnazione hanno disatteso le -generiche- deduzioni difensive, rendono i ricorsi inammissibili per genericità. 8. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di , inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamen
Sentenza Cassazione n. 42234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris