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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40945/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 496 e 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 494 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello si erano proposte censure relative al solo trattamento sanzionatorio così che le odierne doglianze, sulla responsabilità del ricorrente e sulla qualificazione giuridica della condotta sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

Né può accedersi d'ufficio ad una modifica del titolo di reato comportando, questa, nel caso di specie, una rivalutazione in fatto non consentita al giudice di legittimità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GreclDrio DEPOSI T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 496 e 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 494 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello si erano proposte censure relative al solo trattamento sanzionatorio così che le odierne doglianze, sulla responsabilità del ricorrente e sulla qualificazione giuridica della condotta sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Né può accedersi d'ufficio ad una modifica del titolo di reato comportando, questa, nel caso di specie, una rivalutazione in fatto non consentita al giudice di legittimità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GreclDrio DEPOSI T
Sentenza Cassazione n. 40945/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris