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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15795/2026

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le delloStato– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], CARMELOPUGLISI tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 2191/06/2020,depositata il 23/04/2020 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito di verifica della Guardia di Finanza sui conti correnti dellasocietà e dei soci, riguardante inizialmente gli anni 2005–2006 esuccessivamente estesa al 2007, l’Ufficio emetteva avvisi diaccertamento in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e in capo ai socidella stessa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Gli avvisi di accertamento erano fondati sulle risultanze delleindagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, contestandosisia versamenti sia prelevamenti non giustificati.

Tali avvisi diaccertamento erano notificati alla società il 23 dicembre 2011 e ai sociil 30 dicembre 2011; il 27 febbraio 2012 venivano presentate le istanzedi accertamento con adesione, seguite da un ricorso cumulativo alla CTPil 25 maggio 2012.La CTP di Catania dichiarava i ricorsi inammissibili per tardività; laCTR invece riteneva ammissibile i ricorsi, estendendo l’effettosospensivo anche all’avviso societario, nonostante la tardivitàdell’istanza di accertamento con adesione presentata dalla società.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a tre motivi; resistono con unico controricorso i contribuenti.Ragioni della decisioneCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 6 del d.Lgs. 218 del 1997; secondo l’Agenzia delle Entrate ricorrente la CTR haerroneamente esteso l’effetto sospensivo dell’istanza di adesionepresentata dai soci anche all’avviso societario, nonostante la tardività;si sostiene che gli avvisi siano del tutto autonomi e devono quindi essereimpugnati ciascuno nei termini di decadenza; la tempestività di uno nonsana la tardività dell’altro.Il motivo è fondato.Va premesso in fatto che, come risulta dalla sentenza impugnata,“l'istanza di accertamento con adesione è stata presentata in data.27.02.2012 e il ricorso è stato notificato in data. 25.05.2012...”; sievince inoltre dal controricorso che “In data 27 Febbraio 2012 la societàe i sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano ai sensidell'art. 6 del D.Lgs n. 218/1997 distinte istanze di accertamento conadesione per gli avvisi di accertamento Aventi rispettivamenteprotocollo....” (seguono i nn.ri di protocollo di tre atti).Alla luce di ciò deve ritenersi acclarato che in data 27 febbraio2012 siano state presentate tutte e tre le istanze di accertamento riferitea tutti e tre gli avvisi notificati, vale a dire sia quelli che hanno attinto isoci, sia quello che ha attinto la società.Risulta poi pacifico, che, come si legge nella sentenza di merito“gli avvisi di accertamento sono stati notificati ai soci in data 30.12.2011e alla società in data 23.11.2011”.Pertanto, è incontroverso in ultimo che l'istanza di accertamentocon adesione avente per oggetto l'avviso di accertamento societario siastata notificata all'Ufficio solo una volta già scaduto il termine di 60giorni.Ciò chiarito, resta solo da fare applicazione nel presente caso dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di contenziosotributario, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettificaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle deisingoli soci, comporta l'estensione del contraddittorio processuale a tuttii soci ai sensi dell'art. 14 d.

Lgs. n. 546 del 1992, ma non anche di quelloendoprocedimentale, per il quale non sussiste un litisconsorzionecessario analogo a quello processuale.

Ne consegue che laproposizione tempestiva dell'istanza di adesione da parte del singolosocio, al quale sia stato notificato l'accertamento riguardante la società,non è idonea a rimettere in termini quest'ultima rispetto all'istanza diadesione dalla stessa non tempestivamente formulata, determinando ladefinitività dell'accertamento, diversamente da quanto accade invece incaso di tempestiva istanza di adesione proposta dal socio con riguardoal reddito di partecipazione allo stesso imputato per trasparenza, avendoegli, in tal caso, autonomo interesse ad attivare tale modalità alternativadi possibile definizione del contenzioso tributario, ancorché la societànon si sia avvalsa della medesima opzione quanto al reddito ad essacontestato (Cass. n. 14227/2020).Pertanto, nel ritenere tempestiva l’istanza in argomento e quindiammissibile il ricorso avverso l’avviso di accertamento societario, la CTRha commesso errore di diritto; il motivo di ricorso va quindi accolto e lasentenza impugnata conseguentemente cassata senza rinvio nellastatuizione in cui ha accolto il ricorso della società ex art. 382 comma 3c.p.c.Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992lamentando la carenza assoluta di motivazione; la CTR, secondol’Amministrazione finanziaria ricorrente, si è limitata ad affermare – inmodo generico - che i contribuenti avrebbero fornito una “ricostruzioneaccurata e documentata” delle movimentazioni bancarie mentre eranecessario esaminare analiticamente le singole operazioni; neppure - sisostiene ancora nel motivo di ricorso in esame – è stata valutataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026criticamente da parte del giudice di merito la documentazione prodotta,in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992.Il motivo è infondato.Invero, dalla lettura della sia pur stringata motivazione èconsentito comprendere le ragioni sottostanti l’iter logico-giuridico cheha condotto il collegio di merito a decisione, risultando in concreto lamotivazione munita di contenuto rispettoso del c.d.

“minimocostituzionale” (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza di appello perviolazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.; sostienel’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata haerroneamente applicato le norme sulla presunzione di imponibilità deimovimenti bancari.

In base alla normativa, si deduce, l’onere della provaè a carico del contribuente, che deve dimostrare la non rilevanza fiscaledei movimenti bancari contestati.

È ammessa anche la prova presuntiva,ma non generica o cumulativa.

A fronte di tale onere, il giudice avrebbedovuto motivare analiticamente su ogni singola operazione e sullerelative giustificazioni fornite dal contribuente.

La CTR ha invece ritenutogenericamente che tutte le operazioni fossero giustificate, senza unaverifica puntuale, in violazione delle norme citate.Il motivo è fondato.Si rileva dalla lettura della pronuncia di merito che secondo ilgiudice dell’appello “… gli appellanti hanno offerto una ricostruzioneaccurata, e adeguatamente documentata, di tutte le movimentazionibancarie ritenute ingiustificate, dalla quale si evince che tutte leoperazioni sono giustificate essendo transitate nella contabilità dellasocietà e confluite a formare la base imponibile per la determinazionedelle imposte”.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026Tale affermazione è evidentemente priva dell’analiticità che èrichiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in materia diaccertamenti fondati sulle risultanze di indagini finanziarie.Con riguardo, infatti, agli elementi di prova che va operata in casodi indagini finanziarie, si ritiene (Cass. n. 10480/2018; Cass. n.30786/2018; Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 13427/2024) che in temadi accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare lapresunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 deld.P.R. n. 633 del 1972, egli deve dimostrare in modo analiticol'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili; analogamenteil giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordineall'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ognisingola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.In concreto, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura dellemovimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione dicui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice è tenuto ad unavalutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, nonessendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddettemovimentazioni per categorie o per gruppi.

Nel presente caso lavalutazione operata dalla CTR è tutt’altro che analitica, dal momento chemanca di individuare uno per uno gli importi, la tipologia e la naturadelle singole operazioni contestate ponendole a confronto con legiustificazioni per ciascuna operazione fornite o non fornite daicontribuenti.Pertanto, la pronuncia impugnata risulta, sul punto, del tuttodisallineata rispetto ai principi di diritto enunciati da questa Corte,avendo mancato di esaminare in modo analitico le singole operazioni ele singole contestazioni così come le singole giustificazioni dedotte dalcontribuente e va conseguentemente cassata con rinvio al giudice diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026appello che riesaminerà i fatti di causa facendo applicazione dei superioriprincipi.Inoltre, il giudice del rinvio avrà cura di fare applicazione allasituazione di fatto della pronuncia del Giudice delle Leggi (Corte Cost. n.10/2023) secondo la quale – a seguito dell’accertamento ai sensidell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 – bisogna tenere contodell’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detrattidall’ammontare dei prelievi non giustificati.Deve in ultimo precisarsi che la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.rimane litisconsorte necessario nel giudizio di rinvio, al quale la stessadovrà quindi essere messa in condizione di partecipare, ferma restandola statuizione qui espressa riguardo il primo motivo di ricorso P.Q.Maccoglie il primo e il terzo motivo ricorso; rigetta il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia - limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche in ordine alle spese di lite del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le delloStato– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], CARMELOPUGLISI tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 2191/06/2020,depositata il 23/04/2020 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito di verifica della Guardia di Finanza sui conti correnti dellasocietà e dei soci, riguardante inizialmente gli anni 2005–2006 esuccessivamente estesa al 2007, l’Ufficio emetteva avvisi diaccertamento in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e in capo ai socidella stessa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Gli avvisi di accertamento erano fondati sulle risultanze delleindagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, contestandosisia versamenti sia prelevamenti non giustificati. Tali avvisi diaccertamento erano notificati alla società il 23 dicembre 2011 e ai sociil 30 dicembre 2011; il 27 febbraio 2012 venivano presentate le istanzedi accertamento con adesione, seguite da un ricorso cumulativo alla CTPil 25 maggio 2012.La CTP di Catania dichiarava i ricorsi inammissibili per tardività; laCTR invece riteneva ammissibile i ricorsi, estendendo l’effettosospensivo anche all’avviso societario, nonostante la tardivitàdell’istanza di accertamento con adesione presentata dalla società.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a tre motivi; resistono con unico controricorso i contribuenti.Ragioni della decisioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 6 del d.Lgs. 218 del 1997; secondo l’Agenzia delle Entrate ricorrente la CTR haerroneamente esteso l’effetto sospensivo dell’istanza di adesionepresentata dai soci anche all’avviso societario, nonostante la tardività;si sostiene che gli avvisi siano del tutto autonomi e devono quindi essereimpugnati ciascuno nei termini di decadenza; la tempestività di uno nonsana la tardività dell’altro.Il motivo è fondato.Va premesso in fatto che, come risulta dalla sentenza impugnata,“l'istanza di accertamento con adesione è stata presentata in data.27.02.2012 e il ricorso è stato notificato in data. 25.05.2012...”; sievince inoltre dal controricorso che “In data 27 Febbraio 2012 la societàe i sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano ai sensidell'art. 6 del D.Lgs n. 218/1997 distinte istanze di accertamento conadesione per gli avvisi di accertamento Aventi rispettivamenteprotocollo....” (seguono i nn.ri di protocollo di tre atti).Alla luce di ciò deve ritenersi acclarato che in data 27 febbraio2012 siano state presentate tutte e tre le istanze di accertamento riferitea tutti e tre gli avvisi notificati, vale a dire sia quelli che hanno attinto isoci, sia quello che ha attinto la società.Risulta poi pacifico, che, come si legge nella sentenza di merito“gli avvisi di accertamento sono stati notificati ai soci in data 30.12.2011e alla società in data 23.11.2011”.Pertanto, è incontroverso in ultimo che l'istanza di accertamentocon adesione avente per oggetto l'avviso di accertamento societario siastata notificata all'Ufficio solo una volta già scaduto il termine di 60giorni.Ciò chiarito, resta solo da fare applicazione nel presente caso dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di contenziosotributario, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettificaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle deisingoli soci, comporta l'estensione del contraddittorio processuale a tuttii soci ai sensi dell'art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, ma non anche di quelloendoprocedimentale, per il quale non sussiste un litisconsorzionecessario analogo a quello processuale. Ne consegue che laproposizione tempestiva dell'istanza di adesione da parte del singolosocio, al quale sia stato notificato l'accertamento riguardante la società,non è idonea a rimettere in termini quest'ultima rispetto all'istanza diadesione dalla stessa non tempestivamente formulata, determinando ladefinitività dell'accertamento, diversamente da quanto accade invece incaso di tempestiva istanza di adesione proposta dal socio con riguardoal reddito di partecipazione allo stesso imputato per trasparenza, avendoegli, in tal caso, autonomo interesse ad attivare tale modalità alternativadi possibile definizione del contenzioso tributario, ancorché la societànon si sia avvalsa della medesima opzione quanto al reddito ad essacontestato (Cass. n. 14227/2020).Pertanto, nel ritenere tempestiva l’istanza in argomento e quindiammissibile il ricorso avverso l’avviso di accertamento societario, la CTRha commesso errore di diritto; il motivo di ricorso va quindi accolto e lasentenza impugnata conseguentemente cassata senza rinvio nellastatuizione in cui ha accolto il ricorso della società ex art. 382 comma 3c.p.c.Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992lamentando la carenza assoluta di motivazione; la CTR, secondol’Amministrazione finanziaria ricorrente, si è limitata ad affermare – inmodo generico - che i contribuenti avrebbero fornito una “ricostruzioneaccurata e documentata” delle movimentazioni bancarie mentre eranecessario esaminare analiticamente le singole operazioni; neppure - sisostiene ancora nel motivo di ricorso in esame – è stata valutataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026criticamente da parte del giudice di merito la documentazione prodotta,in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992.Il motivo è infondato.Invero, dalla lettura della sia pur stringata motivazione èconsentito comprendere le ragioni sottostanti l’iter logico-giuridico cheha condotto il collegio di merito a decisione, risultando in concreto lamotivazione munita di contenuto rispettoso del c.d. “minimocostituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza di appello perviolazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.; sostienel’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata haerroneamente applicato le norme sulla presunzione di imponibilità deimovimenti bancari. In base alla normativa, si deduce, l’onere della provaè a carico del contribuente, che deve dimostrare la non rilevanza fiscaledei movimenti bancari contestati. È ammessa anche la prova presuntiva,ma non generica o cumulativa. A fronte di tale onere, il giudice avrebbedovuto motivare analiticamente su ogni singola operazione e sullerelative giustificazioni fornite dal contribuente. La CTR ha invece ritenutogenericamente che tutte le operazioni fossero giustificate, senza unaverifica puntuale, in violazione delle norme citate.Il motivo è fondato.Si rileva dalla lettura della pronuncia di merito che secondo ilgiudice dell’appello “… gli appellanti hanno offerto una ricostruzioneaccurata, e adeguatamente documentata, di tutte le movimentazionibancarie ritenute ingiustificate, dalla quale si evince che tutte leoperazioni sono giustificate essendo transitate nella contabilità dellasocietà e confluite a formare la base imponibile per la determinazionedelle imposte”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026Tale affermazione è evidentemente priva dell’analiticità che èrichiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in materia diaccertamenti fondati sulle risultanze di indagini finanziarie.Con riguardo, infatti, agli elementi di prova che va operata in casodi indagini finanziarie, si ritiene (Cass. n. 10480/2018; Cass. n.30786/2018; Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 13427/2024) che in temadi accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare lapresunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 deld.P.R. n. 633 del 1972, egli deve dimostrare in modo analiticol'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili; analogamenteil giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordineall'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ognisingola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.In concreto, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura dellemovimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione dicui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice è tenuto ad unavalutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, nonessendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddettemovimentazioni per categorie o per gruppi. Nel presente caso lavalutazione operata dalla CTR è tutt’altro che analitica, dal momento chemanca di individuare uno per uno gli importi, la tipologia e la naturadelle singole operazioni contestate ponendole a confronto con legiustificazioni per ciascuna operazione fornite o non fornite daicontribuenti.Pertanto, la pronuncia impugnata risulta, sul punto, del tuttodisallineata rispetto ai principi di diritto enunciati da questa Corte,avendo mancato di esaminare in modo analitico le singole operazioni ele singole contestazioni così come le singole giustificazioni dedotte dalcontribuente e va conseguentemente cassata con rinvio al giudice diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 24445/2020Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 15795/2026Data pubblicazione 22/05/2026appello che riesaminerà i fatti di causa facendo applicazione dei superioriprincipi.Inoltre, il giudice del rinvio avrà cura di fare applicazione allasituazione di fatto della pronuncia del Giudice delle Leggi (Corte Cost. n.10/2023) secondo la quale – a seguito dell’accertamento ai sensidell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 – bisogna tenere contodell’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detrattidall’ammontare dei prelievi non giustificati.Deve in ultimo precisarsi che la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.rimane litisconsorte necessario nel giudizio di rinvio, al quale la stessadovrà quindi essere messa in condizione di partecipare, ferma restandola statuizione qui espressa riguardo il primo motivo di ricorso P.Q.Maccoglie il primo e il terzo motivo ricorso; rigetta il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia - limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche in ordine alle spese di lite del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7
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