CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07586/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 4943-2021 proposto da:rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MATAFORA2026 FRANCESCO;567 - intimati –sul ricorso 9921-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro- intimaNtumae r–o r egistro generale 4943/2021Numero sezionale 567/2026avverso la sentenza n. 3059/2020 della CORTE D'APPENLuLmOero ddi ir accolta generale 7586/2026NAPOLI, depositata il 09/11/2020 R.G.N. 1338/2017; Data pubblicazione 30/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso diAldo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ex-dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli,diretto, per quanto qui rileva, all’inclusione nella base di calcolodel TFR sia dello straordinario domenicale, sia dell’assegnointegrativo aziendale.2. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravameproposto dalla Fondazione, respingeva la domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta di tutti gli importi percepiti a titolo di assegno integrativoaziendale.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello quantoall’inclusione nella base di calcolo del TFR dello straordinariodomenicale, con 2 motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] StasioMatafora la impugnano, con successivo ricorso, quantoall’esclusione dell’assegno integrativo, sulla base di 4 motivi,illustrati da memoria.Ragioni della decisione1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione deiprocedimenti di impugnazione avverso la medesima pronuncia,Numero registro generale 4943/2021ai sensi dell’art. 335 c.c.p.; conseguentemente, il ricorso dellaN umero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026e quello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Con il primo motivo del proprio ricorso la FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2120, 2697, 2729 c.c. e 110 CCNL 2003 (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la Corte di merito, basandosi suargomenti non condivisibili, ha qualificato il lavoro domenicalestraordinario svolto dai dipendenti come avente caratterecontinuativo, sebbene ciò non fosse stato dimostrato in giudiziodai lavoratori e sia contrario a quanto stabilito dallacontrattazione collettiva di riferimento (art. 110 CCNL deidipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche del 2003), e che, inquesto modo, è stato violato l’art. 2120 c.c. sulla nonoccasionalità delle attività retributive da includere per il calcolodel TFR.3. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1352, 1363, 1365 c.c.nell’interpretazione degli artt. 47 e 108 CCNL, nonché dellacorrispondente contrattazione integrativa e, di conseguenza,dell’art. 2120 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): sostieneche la Corte di merito ha male interpretato le disposizioni dellacontrattazione collettiva nazionale ed integrativa, non rilevandoche la stessa esclude la possibilità di considerare nonoccasionale il lavoro straordinario domenicale.4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, sono inammissibili, perché non si confrontanoadeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.5. Questa, sinteticamente ma chiaramente, ha specificatoche la giurisprudenza “assolutamente unanime, cui il collegioNumero registro generale 4943/2021intende aderire, ha più volte espresso il principio secondo cui ilN umero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026lavoro straordinario si conteggia nel calcolo per il t.f.r., a pattDoat a pubblicazione 30/03/2026e condizione che rivesta un carattere continuativo e nonoccasionale; e in ogni caso tali ore di lavoro prestate comestraordinario non devono risultare nei periodi di pagaconsiderati in maniera occasionale o transitoria”; che, nel caso“che ci occupa, a prescindere dalla notorietà della circostanzache le rappresentazioni teatrali si svolgono anche e soprattuttonella giornata della domenica, deve osservarsi che dalle bustepaga, riferentesi a diversi periodi ed allegate in atti, emerge lacorresponsione dello straordinario con regolarità e continuità”;che, a fronte di tale produzione, con univoco carattere quantomeno indiziario, la Fondazione non ha efficacemente contestatola circostanza, limitandosi ad eccepirne, in primo grado, la noncomputabilità in quanto elemento eccezionale dellaretribuzione.6. Pertanto, le doglianze si risolvono, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge(qui anche di contratto collettivo) nell’inammissibile richiesta dirivalutazione dei fatti storici come operata dal giudice di merito,il cui ragionamento decisorio non è rivedibile in sede dilegittimità nel senso di revisione dell'opzione che ha condotto ilgiudice del merito ad una determinata soluzione della questioneesaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro cheun giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuovaformulazione, contrariamente alla funzione assegnatadall'ordinamento al giudice di legittimità, cui non spettaprocedere ad un nuovo giudizio di merito attraversoun'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti dicausa (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019, Cass. n. 16526/2016).Numero registro generale 4943/20217. Posto che la sentenza impugnata ha ritenuto provato ilN umero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026diritto rivendicato sulla base delle produzioni documentali, Dleat a pubblicazione 30/03/2026censure in esame si risolvono in una contestazione dellavalutazione probatoria della Corte territoriale, riservata algiudice di merito e pertanto, qualora congruamenteargomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n.29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019 cit., S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).8. Parimenti inammissibile, per ragioni processuali, risulta ilricorso incidentale degli ex-dipendenti.9. Questi censurano la sentenza impugnata per (primomotivo) violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.)degli artt. 11, 43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del2003, dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio1993 e dell’art. 1372 c.c.; (secondo motivo) violazione e falsaapplicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) dell’art. 2120, comma 2,c.c.; (terzo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360, n.3, c.p.c.) degli artt. 1362 e 1363 c.c. in combinato disposto conl’art. 2120, comma 2, c.c. e con l’art. 12 Preleggi; (quartomotivo) nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 comma 6 Cost.10. Risulta dagli atti che il ricorso principale è stato notificatoin data 8.2.2021, sicché entro i quaranta giorni successividoveva essere richiesta la notificazione del ricorso incidentale.11. Infatti, in tema di processo litisconsortile, in virtù delprincipio di unità dell'impugnazione, il ricorso propostoirritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazioneincidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne irequisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibileN usmoelroo r egistro generale 4943/2021Numero sezionale 567/2026se la notificazione del relativo atto non ecceda il termNiunmeer o ddi ir accolta generale 7586/2026quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né Dlaat a pubblicazione 30/03/2026decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine puòritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno"di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o latempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai solifini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa incaso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.(Cass. n. 13104/2024, n. 30775/2019).12. Ne consegue che il ricorso autonomo degli ex-dipendenti,notificato il 6.4.2021, risulta tardivo e non può essere convertitoper la ragione anzidetta. L’istanza di riunione in atti illustra leragioni che avrebbero impedito la tempestiva proposizione delricorso incidentale (circostanze enunciate ma nondocumentate), ma non contiene richiesta di rimessione intermini, e riguarda i rapporti con e tra i professionisti.13. La peculiare situazione processuale (inammissibilità dientrambi i ricorsi, principale e incidentale, assenza di attivitàdifensiva con controricorsi) giustifica la compensazione tra leparti delle spese di lite del presente giudizio.Numero registro generale 4943/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E TFR- Calcolo -AssegnoSEZIONE LAVOROintegrativoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: aziendale –Lavoro festivoDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -R.G.N.4943/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- R.G.N.9921/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 4943-2021 proposto da:rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MATAFORA2026 FRANCESCO;567 - intimati –sul ricorso 9921-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro- intimaNtumae r–o r egistro generale 4943/2021Numero sezionale 567/2026avverso la sentenza n. 3059/2020 della CORTE D'APPENLuLmOero ddi ir accolta generale 7586/2026NAPOLI, depositata il 09/11/2020 R.G.N. 1338/2017; Data pubblicazione 30/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso diAldo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ex-dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli,diretto, per quanto qui rileva, all’inclusione nella base di calcolodel TFR sia dello straordinario domenicale, sia dell’assegnointegrativo aziendale.2. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravameproposto dalla Fondazione, respingeva la domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta di tutti gli importi percepiti a titolo di assegno integrativoaziendale.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello quantoall’inclusione nella base di calcolo del TFR dello straordinariodomenicale, con 2 motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] StasioMatafora la impugnano, con successivo ricorso, quantoall’esclusione dell’assegno integrativo, sulla base di 4 motivi,illustrati da memoria.Ragioni della decisione1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione deiprocedimenti di impugnazione avverso la medesima pronuncia,Numero registro generale 4943/2021ai sensi dell’art. 335 c.c.p.; conseguentemente, il ricorso dellaN umero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026e quello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Con il primo motivo del proprio ricorso la FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2120, 2697, 2729 c.c. e 110 CCNL 2003 (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la Corte di merito, basandosi suargomenti non condivisibili, ha qualificato il lavoro domenicalestraordinario svolto dai dipendenti come avente caratterecontinuativo, sebbene ciò non fosse stato dimostrato in giudiziodai lavoratori e sia contrario a quanto stabilito dallacontrattazione collettiva di riferimento (art. 110 CCNL deidipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche del 2003), e che, inquesto modo, è stato violato l’art. 2120 c.c. sulla nonoccasionalità delle attività retributive da includere per il calcolodel TFR.3. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1352, 1363, 1365 c.c.nell’interpretazione degli artt. 47 e 108 CCNL, nonché dellacorrispondente contrattazione integrativa e, di conseguenza,dell’art. 2120 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): sostieneche la Corte di merito ha male interpretato le disposizioni dellacontrattazione collettiva nazionale ed integrativa, non rilevandoche la stessa esclude la possibilità di considerare nonoccasionale il lavoro straordinario domenicale.4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, sono inammissibili, perché non si confrontanoadeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.5. Questa, sinteticamente ma chiaramente, ha specificatoche la giurisprudenza “assolutamente unanime, cui il collegioNumero registro generale 4943/2021intende aderire, ha più volte espresso il principio secondo cui ilN umero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026lavoro straordinario si conteggia nel calcolo per il t.f.r., a pattDoat a pubblicazione 30/03/2026e condizione che rivesta un carattere continuativo e nonoccasionale; e in ogni caso tali ore di lavoro prestate comestraordinario non devono risultare nei periodi di pagaconsiderati in maniera occasionale o transitoria”; che, nel caso“che ci occupa, a prescindere dalla notorietà della circostanzache le rappresentazioni teatrali si svolgono anche e soprattuttonella giornata della domenica, deve osservarsi che dalle bustepaga, riferentesi a diversi periodi ed allegate in atti, emerge lacorresponsione dello straordinario con regolarità e continuità”;che, a fronte di tale produzione, con univoco carattere quantomeno indiziario, la Fondazione non ha efficacemente contestatola circostanza, limitandosi ad eccepirne, in primo grado, la noncomputabilità in quanto elemento eccezionale dellaretribuzione.6. Pertanto, le doglianze si risolvono, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge(qui anche di contratto collettivo) nell’inammissibile richiesta dirivalutazione dei fatti storici come operata dal giudice di merito,il cui ragionamento decisorio non è rivedibile in sede dilegittimità nel senso di revisione dell'opzione che ha condotto ilgiudice del merito ad una determinata soluzione della questioneesaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro cheun giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuovaformulazione, contrariamente alla funzione assegnatadall'ordinamento al giudice di legittimità, cui non spettaprocedere ad un nuovo giudizio di merito attraversoun'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti dicausa (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019, Cass. n. 16526/2016).Numero registro generale 4943/20217. Posto che la sentenza impugnata ha ritenuto provato ilN umero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026diritto rivendicato sulla base delle produzioni documentali, Dleat a pubblicazione 30/03/2026censure in esame si risolvono in una contestazione dellavalutazione probatoria della Corte territoriale, riservata algiudice di merito e pertanto, qualora congruamenteargomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n.29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019 cit., S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).8. Parimenti inammissibile, per ragioni processuali, risulta ilricorso incidentale degli ex-dipendenti.9. Questi censurano la sentenza impugnata per (primomotivo) violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.)degli artt. 11, 43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del2003, dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio1993 e dell’art. 1372 c.c.; (secondo motivo) violazione e falsaapplicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) dell’art. 2120, comma 2,c.c.; (terzo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360, n.3, c.p.c.) degli artt. 1362 e 1363 c.c. in combinato disposto conl’art. 2120, comma 2, c.c. e con l’art. 12 Preleggi; (quartomotivo) nullità della sentenza per motivazione meramenteapparente (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 comma 6 Cost.10. Risulta dagli atti che il ricorso principale è stato notificatoin data 8.2.2021, sicché entro i quaranta giorni successividoveva essere richiesta la notificazione del ricorso incidentale.11. Infatti, in tema di processo litisconsortile, in virtù delprincipio di unità dell'impugnazione, il ricorso propostoirritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazioneincidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne irequisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibileN usmoelroo r egistro generale 4943/2021Numero sezionale 567/2026se la notificazione del relativo atto non ecceda il termNiunmeer o ddi ir accolta generale 7586/2026quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né Dlaat a pubblicazione 30/03/2026decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine puòritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno"di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o latempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai solifini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa incaso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.(Cass. n. 13104/2024, n. 30775/2019).12. Ne consegue che il ricorso autonomo degli ex-dipendenti,notificato il 6.4.2021, risulta tardivo e non può essere convertitoper la ragione anzidetta. L’istanza di riunione in atti illustra leragioni che avrebbero impedito la tempestiva proposizione delricorso incidentale (circostanze enunciate ma nondocumentate), ma non contiene richiesta di rimessione intermini, e riguarda i rapporti con e tra i professionisti.13. La peculiare situazione processuale (inammissibilità dientrambi i ricorsi, principale e incidentale, assenza di attivitàdifensiva con controricorsi) giustifica la compensazione tra leparti delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorsoincidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrentiincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 4943/2021pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 30/03/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorsoincidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrentiincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 4943/2021pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 7586/2026dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 30/03/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]