CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 08866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7953/ 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Bosio . -Ricorrente – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -Intimata – Avverso l a sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 27 /20 21 depositata il giorno 11/01/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. l’[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello COMPRAVENDITA2 dell’Aquila n. 27/2001 nella causa tra la società ricorrente e la società L’[OSCURATO:PERSONA]. La parte intimata non ha svolto difese. 2. Con atto del 19/01/2024, la società ricorrente ha rinuncia to al ricorso. 3. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio (art. 391, cod. proc. civ.). 4.Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, a cui la società intimata non ha partecipato. 5. Circa il contributo unificato va data continuità al seguente principio di diritto: «in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionator ia, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» ( ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso