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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42228/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' SANTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GERMANO' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 291/21 del 19.3-30.4.2021 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] e la memoria di replica dei ricorrenti e sentita la discussione orale tra le parti a seguito di richiesta di discussione orale formulata dal difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza impugnata, confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere e sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quest'ultima misura con gli arresti domiciliari in relazione ai reati, contestati a ciascuno di essi, di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 512-bis, 416-bis.1 c.p.

2. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] veniva imputato di avere attribuito fittiziamente a terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la titolarità delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] srl e di -avere attribuito fittiziamente a quest'ultima un autospurgo lveco e i profitti derivanti dall'attività di servizi di pulizia e manutenzione delle reti fognarie, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione e di agevolare l'infiltrazione delle cosche di 'ndrangheta Condello, Rugolino ed altre operanti in [OSCURATO:PERSONA], in tale settore commerciale.

3. A [OSCURATO:PERSONA] veniva attribuito il fatto di avere posto in essere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], l'intestazione fittizia a sé dell'omonima impresa individuale, operante nel settore dell'edilizia, gestita di fatto dal secondo, al fine di permettere alla cosca Condello di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione e di agevolarne l'infiltrazione nel settore.

4. Si tratta, quindi, di due fatti distinti, ma che avvengono nel medesimo• contesto, illustrato nella prima parte dell'ordinanza, relativo allo sviluppo dei ruoli di potere delle varie cosche di 'ndrangheta a [OSCURATO:PERSONA], e di quella Condello in particolare, su cui si sono aperti già numerosi procedimenti penali, ricordati nell'ordinanza stessa.

5. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza evidenziava quali elementi da cui dedurre i gravi indizi del reato le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e varie intercettazioni telefoniche.

6. Quanto al reato attribuito a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza evidenziava le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Gennaro, Lucibello nonché numerose intercettazioni telefoniche.

7. Contro tale ordinanza ricorrono sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], ciascuno sulla base di tre motivi.

A) Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A)1) [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. ed all'art. 512-bis c.p.

In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto, evidenziato in una memoria, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto intestare le quote della società ai terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), come contestato nel capo di imputazione, perché una ricerca storica della società evidenziava che la stessa derivava dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], e la ditta individuale era stata trasformata in srl nel 2007 con conferimento della ditta individuale per il 51%, mentre il restante 49% era stato sottoscritto dalla Modafferi, cognata di Raffa.

Tra il 2007 ed il 2009, quindi, le quote della srl erano detenute dalla Spoleti (51%) e della Modafferi (49%).

Il 6.11.2009 la Spoleti cedette al marito Raffa il proprio 51%, cosicchè da allora la società era costituita da Raffa (51%) e Modafferi (49%). [OSCURATO:PERSONA]' vi fu assunto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cosicché mancherebbe del tutto nell'ordinanza il confronto con tali dati fattuali che evidenzierebbero l'impossibilità per il Germano' di intestare fittiziamente le quote dalla società ai due soci, che ne erano già intestatari di diritto in precedenza, fin dal 2007 e 2009, comunque prima della sua assunzione.

2. Quanto alla intestazione dell'autospurgo, l'ordinanza non avrebbe considerato vari aspetti, evidenziati in una memoria, e cioè che il bene non era mai stato di proprietà di Germano' e comunque la [OSCURATO:PERSONA] lo aveva pagato ad un prezzo ben superiore al valore di mercato, e la mancata verifica della previa titolarità del, bene in capo al Germano' è essenziale per la sussistenza del reato.

3. L'ordinanza inoltre non avrebbe tenuto conto di numerosi elementi forniti dalla difesa per dimostrare che il ruolo primario all'interno della società faceva capo al Raffa e non al Germano'.

4. Anche sull'asserito incremento dei lavori a seguito dell'acquisizione dell'autospurgo, l'ordinanza avrebbe errato, non avendo tenuto conto delle produzioni difensive che evidenziavano che tale incremento si era già verificato prima dell'acquisizione del bene.

5. In ogni caso, non vi era motivo per il Germanò di temere una misura di prevenzione, cosicché sarebbe venuto meno uno degli elementi essenziali ai fini dell'elemento soggettivo del reato.

6. Il motivo è inammissibile.

La norma che viene in rilievo nella specie è l'art 512-bis c.p., secondo cui: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

6.1. La norma, formalmente introdotta dal d.

Igs n. 21 del 2018, non costituisce in realtà una novità del legislatore in quanto riproduce, in sostanza, l'art. 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in 1.7 agosto 1992 n. 356, ed è stata trasferita nel 2018 nel codice penale in attuazione della delega nell'ambito della riforma di cui alla legge n. 103 del 2017 che ha realizzato il principio della riserva di codice in materia penale; per questo, in riferimento ad essa resta valida l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sviluppata sulla prima norma del 1992 sopra citata.

7. La vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA] riguarda due beni: l'autospurgo e la società.

Sull'autospurgo l'ordinanza si sofferma a pag 13-17 e evidenzia che Condello si presentò a tale Giustra, che aveva la disponibilità del mezzo, intimandogli in sostanza di non venderlo.

Giustra era già in trattativa con un altro imprenditore, Scodeller, e dopo il colloquio con Condello gli ritirò l'offerta e la macchina attraverso vari passaggi finì alla [OSCURATO:PERSONA].Sulla società [OSCURATO:PERSONA] si sofferma da pag. 18 a pag.

24. Il collaboratore Lucibello afferma che [OSCURATO:PERSONA] apparteneva alla criminalità organizzata; [OSCURATO:PERSONA] afferma che [OSCURATO:PERSONA]' (di cui si spiega la parentela con i Condello) era di fatto proprietario della [OSCURATO:PERSONA] che operava in regime di favore, tanto che un concorrente sempre della criminalità organizzata, [OSCURATO:PERSONA], se ne era lamentato con [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla cosca più grande originaria della zona.

8. In merito al concetto di "trasferimento", ed in particolare alla sequenza temporale degli eventi, che nella prospettazione della difesa renderebbe il reato non configurabile perché al momento dell'ingresso del Germanò in società (formalmente come dipendente) la proprietà societaria era già ben definita e le quote erano già state sottoscritte, questa Corte (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Rv. 258343 - 01) ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992.

8.1. Il trasferimento non richiede un atto formale, può anche essere di fatto, pur lasciando le quote intestate ai formali proprietari.

In altra occasione, sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 274963 - 01, ha affermato che il reato in questione è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti.

8.2. E' vero, come eccepito dalla difesa, che non bisogna confondere il trasferimento della proprietà con quello della gestione, come del resto ha ricordato questa Corte (Sez. 2 n. 29633 del 28/5/2019, Rv. 276733) affermando che: «ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, conv. nella legge n. 356 del 1992, è necessaria l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicchè, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciali, anche nel caso in cui la condotta è finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Conf. n. 20769 del 2014 non massimata sul punto)» (Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655).

8.3. L'ordinanza impugnata, peraltro, fa riferimento al concetto di "proprietà sostanziale" (anche a pag. 26) e non di gestione, ed evidenzia che anche i collaboratori parlavano di Germanò come "proprietario" della [OSCURATO:PERSONA], anche se poi, certo, una parte di motivazione per chiarire la proprietà si riferisce anche alla gestione, però in termini di manifestazione della proprietà.

Del resto, si tratta di una srl di piccole dimensioni (due soli soci), per cui è anche comprensibile che per desumere la proprietà della società si faccia riferimento anche al compimento di atti di gestione, ma l'ordinanza correttamente prende come riferimento da verificare la proprietà della società e non la gestione.

8.4. Del resto, la stessa difesa, a pag. 24 del ricorso, esponendo le produzioni che aveva effettuato nella fase di merito e di cui lamenta l'omessa considerazione da parte del Riesame, fa riferimento ad una di esse che dovrebbe dimostrare "il ruolo primario del [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA]" ed anche a pagina 18 lamenta l'omessa considerazione di dichiarazioni che avrebbero dovuto dimostrare "l'assoluta preminenza, all'interno della società [OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società" dimostrando così, in qualche modo, di ritenere legate le due nozioni nel caso specifico, sebbene le stesse restino concettualmente distinte.

8.5. Tra l'altro, il contenuto delle menzionate sommarie informazioni non è riportato nel ricorso, e in ogni caso l'ordinanza si fa carico di affrontare i rilievi difensivi sugli indizi (pag 27) anche se tra i rilievi difensivi non cita le dichiarazioni che la difesa avrebbe prodotto.

8.6. Tuttavia, a proposito di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza a pag. 28 afferma espressamente che gli elementi raccolti (dichiarazioni collaboratori e intercettazioni) superano ogni rilievo difensivo e quindi, implicitamente, risponde anche al rilievo relativo alla omessa considerazione delle s.i.t. in questione.

Come si ribadirà ancora nel prosieguo, Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670 - 01, ha affermato che l'omesso esame di una memoria difensiva, o di un elemento di una memoria difensiva, da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata.

9. Sulla data (che, come detto, non rileva ai fini della sussistenza del reato, potendo la condotta verificarsi anche dopo la sottoscrizione delle quote, e rileva quindi ai fini della prescrizione) l'ordinanza evidenzia che anche a prendere come riferimento il 2009, iÌ termine di prescrizione sarebbe 12 anni (6 anni raddoppiati ex art 157, comma 6), ma con un atto interruttivo relativo all'applicazione della custodia cautelare, per cui certamente non è spirato ad oggi alcun termine di prescrizione.

10. Sull'autospurgo, l'obiezione principale nel ricorso (pag. 13) sostiene che l'ordinanza non dimostra che il bene provenisse dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]', sul presupposto che la condotta di trasferimento implichi che il bene appartenga a colui che lo trasferisce, ma, come detto, la norma ha una portata molto più ampia di quella che può derivare dal riferimento ad un formale negozio giuridico di trasferimento della proprietà, e riguarda tutte le situazioni di difformità tra titolarità formale e sostanziale.

11. In sintesi, quindi:

1. come ricorda anche la dottrina, oltre alla giurisprudenza, il reato in questione è un reato di pericolo astratto, a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia. (Tra le altre, sez. 1 n. 42532 del 13/6/2018, n.m.; sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Rv. 255405; sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Rv. 253340; sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, Rv. 254528; sez. 5, n. 25568 del 02/04/2007, Rv. 237703).

2. Può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato; l'ampiezza della norma trova un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico,

3. per il trasferimento non è necessario atto formale,

4. per il subentro in un'attività imprenditoriale questo può avvenire anche dopo la costituzione della società, per cui non è rilevante verificare quando gli attuali soci formali avevano acquistato le quote, e, tra l'altro, l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Rv. 250561),

5. in merito al dolo che, tra l'altro, non appare neppure graficamente prospettato come ratio specifica del motivo .di ricorso, ma su cui appare dedotta quasi incidentalmente la mancanza di motivazione, va osservato che sulla finalità di sottrarre il bene a misure di prevenzione l'ordinanza si sofferma a pag. 27 sottolineando che il ricorrente, per le sue frequentazioni mafiose, poteva essere soggetto a misura di prevenzione; la motivazione, quindi, sussiste e ha una sua logica, perché poi la vicinanza di Germanò ad ambienti mafiosi è descritta minuziosamente sia per rapporti di parentela che per precedenti penali (pag. 18) i quali, per affrontare quanto obiettato a pag. 22 del ricorso, nell'ordinanza si comprende che non rilevano in quanto tali, ma in quanto indici di pericolosità.

La difesa ha prodotto visura camerale di altra ditta (KIDS) per dimostrare che il Santo appariva come socio formale, e ciò sarebbe indice del fatto che non temeva misure di prevenzione.

Ora, premesso che anche questo elemento è meramente accennato in ricorso, ma non circostanziato anche nella sua specifica rilevanza, è vero che l'ordinanza non cita tale particolare, ma in questa sede cautelare non vi sono elementi per ritenere tale dato decisivo ai fini della valutazione sul venire meno del dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] non fa, infatti, certamente venire meno, da solo, automaticamente la possibilità di ravvisare il dolo specifico - a fronte del dato evidenziato in ordinanza secondo cui la vicinanza dell'indagato ad ambienti mafiosi era motivo per temere una misura di prevenzione - per cui, a fronte degli elementi evidenziati sul punto dall'ordinanza, è evidente che la stessa ha ritenuto implicitamente irrilevante non determinante tale elemento.

Si ribadisce, a questo proposito, il principio già ricordato sopra ed espresso da Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670 - 01, secondo cui l'omesso esame di una memoria difensiva, o di un elemento di una memoria difensiva, da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata.

Del resto, per quanto sia vero che sul tema si riscontrano posizioni molto varie in dottrina e giurisprudenza, con orientamenti molto rigorosi che richiedono una valutazione dei presupposti della misura di prevenzione, cioè della confisca, e tengono in conto specifico il reddito dichiarato dall'indagato per ricavarne elementi da cui dedurre la consapevolezza, in virtù della sproporzione tra tale dato ed il patrimonio, del possibile assoggettamento ad essa, o che valorizzano la specifica posizione processuale dell'indagato per dedurre che egli poteva rendersi conto dell'imminenza del provvedimento ablativo (per esempio, una esistente richiesta di rinvio a giudizio, eventualmente anche nei confronti di correi), un elemento comune che si ritrova nei precedenti sul tema è quello per cui la disamina giudiziale non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta interposizione, ma deve estendersi all'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, indicativi della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (sez. 6 n. 24436 del 16/7/2026, n.m.).

Nella specie, l'ordinanza impugnata non si è fermata alla riscontrata interposizione, ma ha evidenziato in un elemento ulteriore, la vicinanza del Germanò alla criminalità organizzata mafiosa, un motivo specifico che poteva indurlo a eludere l'accertamento sulla proprietà del bene.

Inoltre, in giurisprudenza si ritrova anche affermato il principio (Sez 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 261980-01) secondo cui lo «scopo elusivo» che connota il necessario dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a _prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.

Certo, come detto, il dolo deve essere desunto da elementi ulteriori rispetto alla mera intestazione fittizia del bene, ma nella specie la motivazione non desume il timore della misura patrimoniale, e la volontà di sottrarvi i beni, dalla mera intestazione fittizia, quanto ad un ulteriore fatto specifico, e cioè la sua vicinanza, desunta sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, ad ambienti criminosi.

12. Considerata anche l'attuale fase cautelare, ciò appare, quindi, sufficiente per confermare l'ordinanza impugnata sul punto, ricoprendo la stessa i requisiti necessari per ritenerne la legittimità, differenziandosi la motivazione in questione da quelle di altri procedimenti, annullate da questa Corte.

Si veda, al riguardo, sez. 1 n. 42532 del 13/6/2018, n.m. in cui, da quanto emerge, si verteva in un caso in cui la stessa ordinanza che aveva applicato la misura cautelare per il reato in questione attestava che l'indagato era incensurato e, implicitamente, che egli non aveva nemmeno manifestato il timore di essere colpito da misura cautelare per il delitto associativo.

Una situazione, quindi, comunque diversa da quella della presente ordinanza in cui, al contrario, il provvedimento impugnato dà specificamente conto, per quanto senza soffermarsi in maniera estremamente dettagliata sulle stesse, di situazioni fattuali da cui dedurre il dolo.

13. In merito all'autospurgo, il fatto che sia stato acquistato a prezzo superiore a quello di mercato (pag 12 ricorso) non appare determinante per escludere il reato, atteso che la norma nulla afferma al riguardo, ma come condotta prevede solo il "trasferimento" fittizio al fine di sottrarre il bene alla misura di prevenzione.

13.1. Peraltro sulla finalità di acquisizione dell'autospurgo, questa a pag 13 viene espressamente descritta come quella di rendere la [OSCURATO:PERSONA] più competitiva sul mercato, e Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019 Rv. 277598 - 01, ha affermato che il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione.

14. In sintesi, quindi, il motivo non appare superare il vaglio di ammissibilità, avendo l'ordinanza impugnata affrontato gli aspetti essenziali del reato.

15. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 let b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. ed art. 416-bis.1 c.p.

L'ordinanza avrebbe una motivazione contraddittoria sulla sussistenza dell'aggravante perché non dà conto di quale vantaggio per la cosca mafiosa sarebbe derivato dal reato, non risultando Germano' appartenente ad alcuna cosca.16.

Lo stesso è inammissibile.

17. E' vero che nella giurisprudenza di questa Corte si ritrova l'affermazione (sez. 3, n. 9142 del 13/1/2016, Rv. 266464) per cui la finalità agevolatrice, perseguita dall'autore del delitto, deve essere oggetto di rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della prova della condotta agevolatrice ossia la prova che il reato sia stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa (Sez. 2, n. 24753 del 09/03/2015, Rv. 264218; Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997 Rv. 207178) e la consapevolezza dell'ausilio all'associazione mafiosa o camorristica, sussistente anche qualora l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713).

18. Tuttavia, esiste anche un orientamento, numericamente prevalente, secondo il quale la configurabilità dell'aggravante in questione non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (sez. 2, n. 27548 del 17/5/2019, Rv. 276109) che l'ordinanza ravvisa nella specie.

19. Nel provvedimento impugnato, peraltro, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante si ritrova a pag. 30, laddove si afferma che la finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa si ricava dal fatto che mentre l'organizzazione criminosa ha aiutato Santo - definito "soggetto orbitante nei circuiti 'ndranghetistici" - ad ottenere l'autospurgo a riprova del fatto che l'organizzazione era infiltrata nella società di cui egli era dominus di fatto, corrispondentemente questo ha consentito all'organizzazione mafiosa, attraverso la società infiltrata che utilizzava il macchinario e naturalmente con la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA], di inserirsi negli affari del settore.

20. Si tratta, quindi, di una motivazione specifica, non illogica, alla quale il Tribunale è giunto sulla base delle risultanze istruttorie sino ad ora acquisite (il cui significato probatorio non può essere discusso in questa sede), che, anche in questo caso, non permette al motivo di superare il vaglio dell'ammissibilità, anche tenuto conto dell'attuale fase cautelare.

21. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art 606 lett e) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p.

L'ordinanza non avrebbe dato compiutamente conto delle esigenze cautelari giustificanti l'applicazione della misura della custodia in carcere, avendo il Germanò un unico precedente non associativo risalente al 1995, e risalendo il reato attribuitogli comunque al 2009, e quindi a molti anni fa.Il motivo è rubricato solo ai sensi della lett e) quindi illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Dal tenore dell'ordinanza emerge che [OSCURATO:PERSONA] è considerato "legato a contesti di criminalità organizzata", e per questo si limita a rilevare che non ha rescisso i legami con la consorteria criminosa, identificata nella 'ndrangheta calabrese, mafia storica, essendo del tutto irrilevante che lo stesso non abbia mai riportato condanne per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.

22. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664) afferma che: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza de/pericolo".

23. L'ordinanza ha ritenuto, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede, che il legame non sia stato rescisso, per cui appare corretta l'applicazione della misura.

B) [OSCURATO:PERSONA] B)1).

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. ed in relazione ancora all'art. 512-bis c.p.

L'ordinanza non avrebbe motivato su quale sia il bene trasferito dal Condello al Germanò, che non può essere l'impresa stessa, la quale era già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e non può quindi essere stata oggetto di trasferimento da parte del Condello.

Né tale momento può farsi coincidere con la sola assunzione del Condello, che oltretutto fu anche licenziato nel 2020, o comunque interruppe il rapporto di lavoro.

L'ordinanza, inoltre, non si sarebbe confrontata con gli argomenti esposti dal ricorrente nella memoria difensiva in cui venivano evidenziati tali elementi.

2. Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, lo stesso tende a contestare la sussistenza del reato in primo luogo sotto il profilo oggettivo.

2.1. Tuttavia, come già rilevato a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" di cui all'art. 512-bis c.p. ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata; ne consegue che anche l'affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus". (sez. 2 n. 52616 del 30/9/2014, Rv. 261613).

2.2. E, ancora, si è affermato che: "II legislatore, infatti, non ha inteso formalizzare i meccanismi, che possono essere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i quali può realizzarsi la "attribuzione fittizia", né ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico dovendo gli schemi e le modalità operative concretamente adottate essere oggetto di un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la "storia" dei singoli beni può aver subito (sez. 2, n. 39756 del 5/10/2011; sez. 1, n. 30165 del 26/4/2007)".

2.3. Nel caso di specie, nella prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] rappresenta l'extraneus all'organizzazione mafiosa al quale l'intraneo (Condello) subentra nella proprietà di fatto, sebbene il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione a pag. 8 definisca lo stesso Luigi "intraneo".

2.4. Anche in questo caso, l'ordinanza a pag 7-9 mette in luce una situazione del tutto riconducibile alla "proprietà" della ditta al Condello, anziché al [OSCURATO:PERSONA], come il fatto che i fornitori trattavano con Condello, o che Condello aveva suggerito a Luigi una persona da assumere.

Anche in merito a questa vicenda, non si può non rilevare che, per le dimensioni della ditta, è naturale che l'elemento della proprietà possa anche essere ricavato dall'analisi della gestione, ma l'ordinanza è chiara nel focalizzarsi sul concetto di proprietà, laddove, a pag. 24, riportando le dichiarazioni del collaboratore Chindemi, lo stesso riferiva che Condello "aveva" una propria ditta edile, ed evidenziando, a pag. 7, anche la continuità della titolarità del Condello in imprese edili, in quanto la fittizia intestazione a [OSCURATO:PERSONA] era un modo per Condello per continuare ad operare nel settore edile, dove già operava in passato attraverso la proprietà, in questo caso anche formale, della ditta [OSCURATO:SOCIETA], che era successivamente stata sottoposta a confisca nell'ambito di un altro procedimento penale.

2.5. L'attendibilità delle dichiarazioni del Chinderni, contestata tra le righe del ricorso, non è comunque sindacabile in questa sede - sia di legittimità che cautelare - traducendosi in una valutazione sul merito delle prove, così come, sulla base delle considerazioni già compiute in precedenza per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non rileva il momento temporale del subentro di Condello, potendo il reato concretizzarsi anche se il trasferimento avviene in un momento successivo a quello della sottoscrizione delle quote da parte dei soci formali.

Lo stesso è a dirsi per il fatto che nel 2020 il Condello sarebbe stato licenziato, atteso che si tratta di evento intervenuto ampiamente dopo l'inizio del procedimento penale, e che non è comunque idoneo, da solo, a smentire le altre considerazioni compiute dal Tribunale.

La vicenda del cantiere di Pellaro (informativa ad un altro boss che l'impresa in questione avrebbe fatto dei lavori nella sua zona) dimostra l'appartenenza alla cosca di Condello e la sua caratura.

3. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. ed ancora all'art. 416-bis.1 c.p.

Il favorire un singolo appartenente ad associazione mafiosa non significa favorire la cosca, e non integra l'aggravante in questione.

Tale elemento era stato riportato nella memoria difensiva e l'ordinanza del Riesame non si è espressa sul punto, riconducendo l'azione del Germano' all'agevolazione degli interessi dell'intera cosca, senza confrontarsi con l'osservazione del difensore.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Va premesso che per le Sezioni Unite di questa Corte (sez. un., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) questa aggravante nella forma dell'agevolazione, come contestata nel caso di specie, ha natura soggettiva e quindi non si estende ai concorrenti se non vi sono specifici elementi nei loro riguardi.

3.2. La difesa aveva in effetti in memoria specificamente eccepito la distinzione della sentenza n. 29816 del 2017 tra vantaggio per la cosca e per il singolo boss, e l'ordinanza evidenzia specificamente, a proposito dell'aggravante, che l'episodio dei lavori edili sul lungomare di Pellaro mette in luce la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di operare, e quindi di favorire, la cosca.

In tale occasione, infatti, poiché i lavori si dovevano svolgere nel territorio controllato da altra cosca, vi fu un avviso preventivo al boss di quest'ultima, cosicchè era del tutto chiaro che i lavori in questione erano riferibili alla cosca Condello, posto che, diversamente, si evince che l'autorizzazione ad operare nel territorio di altro gruppo non sarebbe stata concessa.

Inoltre l'ordinanza ricorda che quando, nell'aprile 2018, i CC di Pellaro effettuarono un sopralluogo presso il cantiere, vi trovarono ad operare la ditta [OSCURATO:PERSONA] sotto l'"ombrello" di altra ditta, la [OSCURATO:SOCIETA], poi sequestrata nell'ambito del procedimento penale "Camaleonte". [OSCURATO:PERSONA] era presente per conto della ditta Germanò e, secondo l'ordinanza, egli avrebbe affermato che la "propria" ditta operava sul cantiere in virtù di un contratto di nolo a freddo per conto di una ditta di Crotone, la Cogesa, subappaltatrice della ditta aggiudicataria Morfù.

Due giorni dopo il controllo, evidenzia sempre l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un contratto di lavoro di due mesi direttamente con la ditta Cogesa.

3.3. Si tratta di motivazione che, allo stato, può ritenersi del tutto plausibile per supportare la sussistenza dell'aggravante, posto che fornisce elementi per ritenere del tutto verosimile la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] che la sua condotta di messa a disposizione della ditta a Condello era strumentale a favorire le attività economiche della cosca.4.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett e) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p.

In merito alle esigenze cautelari, contesta la misura attenuata applicatagli, pur riconoscendo che gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

La contestazione si basa sul fatto che il reato sarebbe comunque datato 2015, che egli era incensurato e che la ditta è stata sottoposta a sequestro preventivo, da cui l'impossibilità di reiterazione della condotta,

4.1. Il motivo appare inammissibile, alla luce del fatto che l'ordinanza dà atto della incensuratezza dell'indagato e proprio su questa base concede gli arresti domiciliari con valutazione discrezionale non sindacabile per il resto in questa sede se congruamente motivata, come nel caso di specie.

5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ed invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' SANTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GERMANO' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 291/21 del 19.3-30.4.2021 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] e la memoria di replica dei ricorrenti e sentita la discussione orale tra le parti a seguito di richiesta di discussione orale formulata dal difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza impugnata, confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere e sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quest'ultima misura con gli arresti domiciliari in relazione ai reati, contestati a ciascuno di essi, di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 512-bis, 416-bis.1 c.p. 2. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] veniva imputato di avere attribuito fittiziamente a terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la titolarità delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] srl e di -avere attribuito fittiziamente a quest'ultima un autospurgo lveco e i profitti derivanti dall'attività di servizi di pulizia e manutenzione delle reti fognarie, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione e di agevolare l'infiltrazione delle cosche di 'ndrangheta Condello, Rugolino ed altre operanti in [OSCURATO:PERSONA], in tale settore commerciale. 3. A [OSCURATO:PERSONA] veniva attribuito il fatto di avere posto in essere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], l'intestazione fittizia a sé dell'omonima impresa individuale, operante nel settore dell'edilizia, gestita di fatto dal secondo, al fine di permettere alla cosca Condello di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione e di agevolarne l'infiltrazione nel settore. 4. Si tratta, quindi, di due fatti distinti, ma che avvengono nel medesimo• contesto, illustrato nella prima parte dell'ordinanza, relativo allo sviluppo dei ruoli di potere delle varie cosche di 'ndrangheta a [OSCURATO:PERSONA], e di quella Condello in particolare, su cui si sono aperti già numerosi procedimenti penali, ricordati nell'ordinanza stessa. 5. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza evidenziava quali elementi da cui dedurre i gravi indizi del reato le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e varie intercettazioni telefoniche. 6. Quanto al reato attribuito a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza evidenziava le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Gennaro, Lucibello nonché numerose intercettazioni telefoniche. 7. Contro tale ordinanza ricorrono sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], ciascuno sulla base di tre motivi. A) Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A)1) [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. ed all'art. 512-bis c.p. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto, evidenziato in una memoria, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto intestare le quote della società ai terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), come contestato nel capo di imputazione, perché una ricerca storica della società evidenziava che la stessa derivava dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], e la ditta individuale era stata trasformata in srl nel 2007 con conferimento della ditta individuale per il 51%, mentre il restante 49% era stato sottoscritto dalla Modafferi, cognata di Raffa. Tra il 2007 ed il 2009, quindi, le quote della srl erano detenute dalla Spoleti (51%) e della Modafferi (49%). Il 6.11.2009 la Spoleti cedette al marito Raffa il proprio 51%, cosicchè da allora la società era costituita da Raffa (51%) e Modafferi (49%). [OSCURATO:PERSONA]' vi fu assunto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cosicché mancherebbe del tutto nell'ordinanza il confronto con tali dati fattuali che evidenzierebbero l'impossibilità per il Germano' di intestare fittiziamente le quote dalla società ai due soci, che ne erano già intestatari di diritto in precedenza, fin dal 2007 e 2009, comunque prima della sua assunzione. 2. Quanto alla intestazione dell'autospurgo, l'ordinanza non avrebbe considerato vari aspetti, evidenziati in una memoria, e cioè che il bene non era mai stato di proprietà di Germano' e comunque la [OSCURATO:PERSONA] lo aveva pagato ad un prezzo ben superiore al valore di mercato, e la mancata verifica della previa titolarità del, bene in capo al Germano' è essenziale per la sussistenza del reato. 3. L'ordinanza inoltre non avrebbe tenuto conto di numerosi elementi forniti dalla difesa per dimostrare che il ruolo primario all'interno della società faceva capo al Raffa e non al Germano'. 4. Anche sull'asserito incremento dei lavori a seguito dell'acquisizione dell'autospurgo, l'ordinanza avrebbe errato, non avendo tenuto conto delle produzioni difensive che evidenziavano che tale incremento si era già verificato prima dell'acquisizione del bene. 5. In ogni caso, non vi era motivo per il Germanò di temere una misura di prevenzione, cosicché sarebbe venuto meno uno degli elementi essenziali ai fini dell'elemento soggettivo del reato. 6. Il motivo è inammissibile. La norma che viene in rilievo nella specie è l'art 512-bis c.p., secondo cui: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni". 6.1. La norma, formalmente introdotta dal d. Igs n. 21 del 2018, non costituisce in realtà una novità del legislatore in quanto riproduce, in sostanza, l'art. 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in 1.7 agosto 1992 n. 356, ed è stata trasferita nel 2018 nel codice penale in attuazione della delega nell'ambito della riforma di cui alla legge n. 103 del 2017 che ha realizzato il principio della riserva di codice in materia penale; per questo, in riferimento ad essa resta valida l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sviluppata sulla prima norma del 1992 sopra citata. 7. La vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA] riguarda due beni: l'autospurgo e la società. Sull'autospurgo l'ordinanza si sofferma a pag 13-17 e evidenzia che Condello si presentò a tale Giustra, che aveva la disponibilità del mezzo, intimandogli in sostanza di non venderlo. Giustra era già in trattativa con un altro imprenditore, Scodeller, e dopo il colloquio con Condello gli ritirò l'offerta e la macchina attraverso vari passaggi finì alla [OSCURATO:PERSONA].Sulla società [OSCURATO:PERSONA] si sofferma da pag. 18 a pag. 24. Il collaboratore Lucibello afferma che [OSCURATO:PERSONA] apparteneva alla criminalità organizzata; [OSCURATO:PERSONA] afferma che [OSCURATO:PERSONA]' (di cui si spiega la parentela con i Condello) era di fatto proprietario della [OSCURATO:PERSONA] che operava in regime di favore, tanto che un concorrente sempre della criminalità organizzata, [OSCURATO:PERSONA], se ne era lamentato con [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla cosca più grande originaria della zona. 8. In merito al concetto di "trasferimento", ed in particolare alla sequenza temporale degli eventi, che nella prospettazione della difesa renderebbe il reato non configurabile perché al momento dell'ingresso del Germanò in società (formalmente come dipendente) la proprietà societaria era già ben definita e le quote erano già state sottoscritte, questa Corte (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Rv. 258343 - 01) ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992. 8.1. Il trasferimento non richiede un atto formale, può anche essere di fatto, pur lasciando le quote intestate ai formali proprietari. In altra occasione, sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 274963 - 01, ha affermato che il reato in questione è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti. 8.2. E' vero, come eccepito dalla difesa, che non bisogna confondere il trasferimento della proprietà con quello della gestione, come del resto ha ricordato questa Corte (Sez. 2 n. 29633 del 28/5/2019, Rv. 276733) affermando che: «ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, conv. nella legge n. 356 del 1992, è necessaria l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicchè, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciali, anche nel caso in cui la condotta è finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Conf. n. 20769 del 2014 non massimata sul punto)» (Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655). 8.3. L'ordinanza impugnata, peraltro, fa riferimento al concetto di "proprietà sostanziale" (anche a pag. 26) e non di gestione, ed evidenzia che anche i collaboratori parlavano di Germanò come "proprietario" della [OSCURATO:PERSONA], anche se poi, certo, una parte di motivazione per chiarire la proprietà si riferisce anche alla gestione, però in termini di manifestazione della proprietà. Del resto, si tratta di una srl di piccole dimensioni (due soli soci), per cui è anche comprensibile che per desumere la proprietà della società si faccia riferimento anche al compimento di atti di gestione, ma l'ordinanza correttamente prende come riferimento da verificare la proprietà della società e non la gestione. 8.4. Del resto, la stessa difesa, a pag. 24 del ricorso, esponendo le produzioni che aveva effettuato nella fase di merito e di cui lamenta l'omessa considerazione da parte del Riesame, fa riferimento ad una di esse che dovrebbe dimostrare "il ruolo primario del [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA]" ed anche a pagina 18 lamenta l'omessa considerazione di dichiarazioni che avrebbero dovuto dimostrare "l'assoluta preminenza, all'interno della società [OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società" dimostrando così, in qualche modo, di ritenere legate le due nozioni nel caso specifico, sebbene le stesse restino concettualmente distinte. 8.5. Tra l'altro, il contenuto delle menzionate sommarie informazioni non è riportato nel ricorso, e in ogni caso l'ordinanza si fa carico di affrontare i rilievi difensivi sugli indizi (pag 27) anche se tra i rilievi difensivi non cita le dichiarazioni che la difesa avrebbe prodotto. 8.6. Tuttavia, a proposito di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza a pag. 28 afferma espressamente che gli elementi raccolti (dichiarazioni collaboratori e intercettazioni) superano ogni rilievo difensivo e quindi, implicitamente, risponde anche al rilievo relativo alla omessa considerazione delle s.i.t. in questione. Come si ribadirà ancora nel prosieguo, Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670 - 01, ha affermato che l'omesso esame di una memoria difensiva, o di un elemento di una memoria difensiva, da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata. 9. Sulla data (che, come detto, non rileva ai fini della sussistenza del reato, potendo la condotta verificarsi anche dopo la sottoscrizione delle quote, e rileva quindi ai fini della prescrizione) l'ordinanza evidenzia che anche a prendere come riferimento il 2009, iÌ termine di prescrizione sarebbe 12 anni (6 anni raddoppiati ex art 157, comma 6), ma con un atto interruttivo relativo all'applicazione della custodia cautelare, per cui certamente non è spirato ad oggi alcun termine di prescrizione. 10. Sull'autospurgo, l'obiezione principale nel ricorso (pag. 13) sostiene che l'ordinanza non dimostra che il bene provenisse dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]', sul presupposto che la condotta di trasferimento implichi che il bene appartenga a colui che lo trasferisce, ma, come detto, la norma ha una portata molto più ampia di quella che può derivare dal riferimento ad un formale negozio giuridico di trasferimento della proprietà, e riguarda tutte le situazioni di difformità tra titolarità formale e sostanziale. 11. In sintesi, quindi: 1. come ricorda anche la dottrina, oltre alla giurisprudenza, il reato in questione è un reato di pericolo astratto, a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia. (Tra le altre, sez. 1 n. 42532 del 13/6/2018, n.m.; sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Rv. 255405; sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Rv. 253340; sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, Rv. 254528; sez. 5, n. 25568 del 02/04/2007, Rv. 237703). 2. Può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato; l'ampiezza della norma trova un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, 3. per il trasferimento non è necessario atto formale, 4. per il subentro in un'attività imprenditoriale questo può avvenire anche dopo la costituzione della società, per cui non è rilevante verificare quando gli attuali soci formali avevano acquistato le quote, e, tra l'altro, l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Rv. 250561), 5. in merito al dolo che, tra l'altro, non appare neppure graficamente prospettato come ratio specifica del motivo .di ricorso, ma su cui appare dedotta quasi incidentalmente la mancanza di motivazione, va osservato che sulla finalità di sottrarre il bene a misure di prevenzione l'ordinanza si sofferma a pag. 27 sottolineando che il ricorrente, per le sue frequentazioni mafiose, poteva essere soggetto a misura di prevenzione; la motivazione, quindi, sussiste e ha una sua logica, perché poi la vicinanza di Germanò ad ambienti mafiosi è descritta minuziosamente sia per rapporti di parentela che per precedenti penali (pag. 18) i quali, per affrontare quanto obiettato a pag. 22 del ricorso, nell'ordinanza si comprende che non rilevano in quanto tali, ma in quanto indici di pericolosità. La difesa ha prodotto visura camerale di altra ditta (KIDS) per dimostrare che il Santo appariva come socio formale, e ciò sarebbe indice del fatto che non temeva misure di prevenzione. Ora, premesso che anche questo elemento è meramente accennato in ricorso, ma non circostanziato anche nella sua specifica rilevanza, è vero che l'ordinanza non cita tale particolare, ma in questa sede cautelare non vi sono elementi per ritenere tale dato decisivo ai fini della valutazione sul venire meno del dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] non fa, infatti, certamente venire meno, da solo, automaticamente la possibilità di ravvisare il dolo specifico - a fronte del dato evidenziato in ordinanza secondo cui la vicinanza dell'indagato ad ambienti mafiosi era motivo per temere una misura di prevenzione - per cui, a fronte degli elementi evidenziati sul punto dall'ordinanza, è evidente che la stessa ha ritenuto implicitamente irrilevante non determinante tale elemento. Si ribadisce, a questo proposito, il principio già ricordato sopra ed espresso da Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670 - 01, secondo cui l'omesso esame di una memoria difensiva, o di un elemento di una memoria difensiva, da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata. Del resto, per quanto sia vero che sul tema si riscontrano posizioni molto varie in dottrina e giurisprudenza, con orientamenti molto rigorosi che richiedono una valutazione dei presupposti della misura di prevenzione, cioè della confisca, e tengono in conto specifico il reddito dichiarato dall'indagato per ricavarne elementi da cui dedurre la consapevolezza, in virtù della sproporzione tra tale dato ed il patrimonio, del possibile assoggettamento ad essa, o che valorizzano la specifica posizione processuale dell'indagato per dedurre che egli poteva rendersi conto dell'imminenza del provvedimento ablativo (per esempio, una esistente richiesta di rinvio a giudizio, eventualmente anche nei confronti di correi), un elemento comune che si ritrova nei precedenti sul tema è quello per cui la disamina giudiziale non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta interposizione, ma deve estendersi all'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, indicativi della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (sez. 6 n. 24436 del 16/7/2026, n.m.). Nella specie, l'ordinanza impugnata non si è fermata alla riscontrata interposizione, ma ha evidenziato in un elemento ulteriore, la vicinanza del Germanò alla criminalità organizzata mafiosa, un motivo specifico che poteva indurlo a eludere l'accertamento sulla proprietà del bene. Inoltre, in giurisprudenza si ritrova anche affermato il principio (Sez 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 261980-01) secondo cui lo «scopo elusivo» che connota il necessario dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a _prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito. Certo, come detto, il dolo deve essere desunto da elementi ulteriori rispetto alla mera intestazione fittizia del bene, ma nella specie la motivazione non desume il timore della misura patrimoniale, e la volontà di sottrarvi i beni, dalla mera intestazione fittizia, quanto ad un ulteriore fatto specifico, e cioè la sua vicinanza, desunta sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, ad ambienti criminosi. 12. Considerata anche l'attuale fase cautelare, ciò appare, quindi, sufficiente per confermare l'ordinanza impugnata sul punto, ricoprendo la stessa i requisiti necessari per ritenerne la legittimità, differenziandosi la motivazione in questione da quelle di altri procedimenti, annullate da questa Corte. Si veda, al riguardo, sez. 1 n. 42532 del 13/6/2018, n.m. in cui, da quanto emerge, si verteva in un caso in cui la stessa ordinanza che aveva applicato la misura cautelare per il reato in questione attestava che l'indagato era incensurato e, implicitamente, che egli non aveva nemmeno manifestato il timore di essere colpito da misura cautelare per il delitto associativo. Una situazione, quindi, comunque diversa da quella della presente ordinanza in cui, al contrario, il provvedimento impugnato dà specificamente conto, per quanto senza soffermarsi in maniera estremamente dettagliata sulle stesse, di situazioni fattuali da cui dedurre il dolo. 13. In merito all'autospurgo, il fatto che sia stato acquistato a prezzo superiore a quello di mercato (pag 12 ricorso) non appare determinante per escludere il reato, atteso che la norma nulla afferma al riguardo, ma come condotta prevede solo il "trasferimento" fittizio al fine di sottrarre il bene alla misura di prevenzione. 13.1. Peraltro sulla finalità di acquisizione dell'autospurgo, questa a pag 13 viene espressamente descritta come quella di rendere la [OSCURATO:PERSONA] più competitiva sul mercato, e Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019 Rv. 277598 - 01, ha affermato che il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione. 14. In sintesi, quindi, il motivo non appare superare il vaglio di ammissibilità, avendo l'ordinanza impugnata affrontato gli aspetti essenziali del reato. 15. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 let b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. ed art. 416-bis.1 c.p. L'ordinanza avrebbe una motivazione contraddittoria sulla sussistenza dell'aggravante perché non dà conto di quale vantaggio per la cosca mafiosa sarebbe derivato dal reato, non risultando Germano' appartenente ad alcuna cosca.16. Lo stesso è inammissibile. 17. E' vero che nella giurisprudenza di questa Corte si ritrova l'affermazione (sez. 3, n. 9142 del 13/1/2016, Rv. 266464) per cui la finalità agevolatrice, perseguita dall'autore del delitto, deve essere oggetto di rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della prova della condotta agevolatrice ossia la prova che il reato sia stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa (Sez. 2, n. 24753 del 09/03/2015, Rv. 264218; Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997 Rv. 207178) e la consapevolezza dell'ausilio all'associazione mafiosa o camorristica, sussistente anche qualora l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713). 18. Tuttavia, esiste anche un orientamento, numericamente prevalente, secondo il quale la configurabilità dell'aggravante in questione non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (sez. 2, n. 27548 del 17/5/2019, Rv. 276109) che l'ordinanza ravvisa nella specie. 19. Nel provvedimento impugnato, peraltro, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante si ritrova a pag. 30, laddove si afferma che la finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa si ricava dal fatto che mentre l'organizzazione criminosa ha aiutato Santo - definito "soggetto orbitante nei circuiti 'ndranghetistici" - ad ottenere l'autospurgo a riprova del fatto che l'organizzazione era infiltrata nella società di cui egli era dominus di fatto, corrispondentemente questo ha consentito all'organizzazione mafiosa, attraverso la società infiltrata che utilizzava il macchinario e naturalmente con la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA], di inserirsi negli affari del settore. 20. Si tratta, quindi, di una motivazione specifica, non illogica, alla quale il Tribunale è giunto sulla base delle risultanze istruttorie sino ad ora acquisite (il cui significato probatorio non può essere discusso in questa sede), che, anche in questo caso, non permette al motivo di superare il vaglio dell'ammissibilità, anche tenuto conto dell'attuale fase cautelare. 21. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art 606 lett e) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p. L'ordinanza non avrebbe dato compiutamente conto delle esigenze cautelari giustificanti l'applicazione della misura della custodia in carcere, avendo il Germanò un unico precedente non associativo risalente al 1995, e risalendo il reato attribuitogli comunque al 2009, e quindi a molti anni fa.Il motivo è rubricato solo ai sensi della lett e) quindi illogicità o contraddittorietà della motivazione. Dal tenore dell'ordinanza emerge che [OSCURATO:PERSONA] è considerato "legato a contesti di criminalità organizzata", e per questo si limita a rilevare che non ha rescisso i legami con la consorteria criminosa, identificata nella 'ndrangheta calabrese, mafia storica, essendo del tutto irrilevante che lo stesso non abbia mai riportato condanne per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. 22. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664) afferma che: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza de/pericolo". 23. L'ordinanza ha ritenuto, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede, che il legame non sia stato rescisso, per cui appare corretta l'applicazione della misura. B) [OSCURATO:PERSONA] B)1). Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. ed in relazione ancora all'art. 512-bis c.p. L'ordinanza non avrebbe motivato su quale sia il bene trasferito dal Condello al Germanò, che non può essere l'impresa stessa, la quale era già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e non può quindi essere stata oggetto di trasferimento da parte del Condello. Né tale momento può farsi coincidere con la sola assunzione del Condello, che oltretutto fu anche licenziato nel 2020, o comunque interruppe il rapporto di lavoro. L'ordinanza, inoltre, non si sarebbe confrontata con gli argomenti esposti dal ricorrente nella memoria difensiva in cui venivano evidenziati tali elementi. 2. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, lo stesso tende a contestare la sussistenza del reato in primo luogo sotto il profilo oggettivo. 2.1. Tuttavia, come già rilevato a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" di cui all'art. 512-bis c.p. ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata; ne consegue che anche l'affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus". (sez. 2 n. 52616 del 30/9/2014, Rv. 261613). 2.2. E, ancora, si è affermato che: "II legislatore, infatti, non ha inteso formalizzare i meccanismi, che possono essere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i quali può realizzarsi la "attribuzione fittizia", né ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico dovendo gli schemi e le modalità operative concretamente adottate essere oggetto di un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la "storia" dei singoli beni può aver subito (sez. 2, n. 39756 del 5/10/2011; sez. 1, n. 30165 del 26/4/2007)". 2.3. Nel caso di specie, nella prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] rappresenta l'extraneus all'organizzazione mafiosa al quale l'intraneo (Condello) subentra nella proprietà di fatto, sebbene il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione a pag. 8 definisca lo stesso Luigi "intraneo". 2.4. Anche in questo caso, l'ordinanza a pag 7-9 mette in luce una situazione del tutto riconducibile alla "proprietà" della ditta al Condello, anziché al [OSCURATO:PERSONA], come il fatto che i fornitori trattavano con Condello, o che Condello aveva suggerito a Luigi una persona da assumere. Anche in merito a questa vicenda, non si può non rilevare che, per le dimensioni della ditta, è naturale che l'elemento della proprietà possa anche essere ricavato dall'analisi della gestione, ma l'ordinanza è chiara nel focalizzarsi sul concetto di proprietà, laddove, a pag. 24, riportando le dichiarazioni del collaboratore Chindemi, lo stesso riferiva che Condello "aveva" una propria ditta edile, ed evidenziando, a pag. 7, anche la continuità della titolarità del Condello in imprese edili, in quanto la fittizia intestazione a [OSCURATO:PERSONA] era un modo per Condello per continuare ad operare nel settore edile, dove già operava in passato attraverso la proprietà, in questo caso anche formale, della ditta [OSCURATO:SOCIETA], che era successivamente stata sottoposta a confisca nell'ambito di un altro procedimento penale. 2.5. L'attendibilità delle dichiarazioni del Chinderni, contestata tra le righe del ricorso, non è comunque sindacabile in questa sede - sia di legittimità che cautelare - traducendosi in una valutazione sul merito delle prove, così come, sulla base delle considerazioni già compiute in precedenza per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non rileva il momento temporale del subentro di Condello, potendo il reato concretizzarsi anche se il trasferimento avviene in un momento successivo a quello della sottoscrizione delle quote da parte dei soci formali. Lo stesso è a dirsi per il fatto che nel 2020 il Condello sarebbe stato licenziato, atteso che si tratta di evento intervenuto ampiamente dopo l'inizio del procedimento penale, e che non è comunque idoneo, da solo, a smentire le altre considerazioni compiute dal Tribunale. La vicenda del cantiere di Pellaro (informativa ad un altro boss che l'impresa in questione avrebbe fatto dei lavori nella sua zona) dimostra l'appartenenza alla cosca di Condello e la sua caratura. 3. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. ed ancora all'art. 416-bis.1 c.p. Il favorire un singolo appartenente ad associazione mafiosa non significa favorire la cosca, e non integra l'aggravante in questione. Tale elemento era stato riportato nella memoria difensiva e l'ordinanza del Riesame non si è espressa sul punto, riconducendo l'azione del Germano' all'agevolazione degli interessi dell'intera cosca, senza confrontarsi con l'osservazione del difensore. 3.1. Il motivo è inammissibile. Va premesso che per le Sezioni Unite di questa Corte (sez. un., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) questa aggravante nella forma dell'agevolazione, come contestata nel caso di specie, ha natura soggettiva e quindi non si estende ai concorrenti se non vi sono specifici elementi nei loro riguardi. 3.2. La difesa aveva in effetti in memoria specificamente eccepito la distinzione della sentenza n. 29816 del 2017 tra vantaggio per la cosca e per il singolo boss, e l'ordinanza evidenzia specificamente, a proposito dell'aggravante, che l'episodio dei lavori edili sul lungomare di Pellaro mette in luce la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di operare, e quindi di favorire, la cosca. In tale occasione, infatti, poiché i lavori si dovevano svolgere nel territorio controllato da altra cosca, vi fu un avviso preventivo al boss di quest'ultima, cosicchè era del tutto chiaro che i lavori in questione erano riferibili alla cosca Condello, posto che, diversamente, si evince che l'autorizzazione ad operare nel territorio di altro gruppo non sarebbe stata concessa. Inoltre l'ordinanza ricorda che quando, nell'aprile 2018, i CC di Pellaro effettuarono un sopralluogo presso il cantiere, vi trovarono ad operare la ditta [OSCURATO:PERSONA] sotto l'"ombrello" di altra ditta, la [OSCURATO:SOCIETA], poi sequestrata nell'ambito del procedimento penale "Camaleonte". [OSCURATO:PERSONA] era presente per conto della ditta Germanò e, secondo l'ordinanza, egli avrebbe affermato che la "propria" ditta operava sul cantiere in virtù di un contratto di nolo a freddo per conto di una ditta di Crotone, la Cogesa, subappaltatrice della ditta aggiudicataria Morfù. Due giorni dopo il controllo, evidenzia sempre l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un contratto di lavoro di due mesi direttamente con la ditta Cogesa. 3.3. Si tratta di motivazione che, allo stato, può ritenersi del tutto plausibile per supportare la sussistenza dell'aggravante, posto che fornisce elementi per ritenere del tutto verosimile la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] che la sua condotta di messa a disposizione della ditta a Condello era strumentale a favorire le attività economiche della cosca.4. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett e) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p. In merito alle esigenze cautelari, contesta la misura attenuata applicatagli, pur riconoscendo che gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. La contestazione si basa sul fatto che il reato sarebbe comunque datato 2015, che egli era incensurato e che la ditta è stata sottoposta a sequestro preventivo, da cui l'impossibilità di reiterazione della condotta, 4.1. Il motivo appare inammissibile, alla luce del fatto che l'ordinanza dà atto della incensuratezza dell'indagato e proprio su questa base concede gli arresti domiciliari con valutazione discrezionale non sindacabile per il resto in questa sede se congruamente motivata, come nel caso di specie. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ed invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. dichiara in
Sentenza Cassazione n. 42228/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris