Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 19273/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

bretta; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il condannato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14 gennaio 2026 con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione dal medesimo proposto ex artt. 666 e 667 del codice di rito, avverso l'ordinanza con cui in data 7 maggio 2021 il Giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal GUP presso il tribunale di Roma in data 17 giugno 2008, (irrev. il 19.07.2008): la revoca era stata disposta in quanto il ricorrente, precedentemente al riconoscimento della sospensione condizionale di cui alla sentenza GUP Roma del 17 giugno 2008, aveva già riportato una condanna a pena che, cumulata con quella successivamente inflitta, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179, 181 e 670 del codice di rito, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 163, 167, 168 e 183 cod. pen.

In primo luogo, si deduce che l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena è stata disposta con ordinanza adottata "de plano", su istanza della Procura ma senza chiederne il prescritto parere, omissione che darebbe luogo ad una nullità relativa, rispetto alla quale vi è comunque un interesse dell'imputato al relativo accertamento stante la possibilità che il pm rappresentasse elementi utili a formalizzare il contraddittorio in udienza.

Deduce inoltre che il provvedimento di inammissibilità è stato assunto de plano al difuori delle ipotesi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dandosi quindi luogo ad una nullità di ordine generale e assoluta.

Si contesta, altresì, l'assunto per il quale lo [OSCURATO:PERSONA] non avendo impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena del 7 maggio 2021 non potesse più far valere l'invalidità del titolo esecutivo, e ciò in quanto l'istanza dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diversa da quella del PM: quest'ultimo chiedeva infatti la revoca della sospensione condizionale della pena mentre il ricorrente con l'incidente di esecuzione dichiarato inammissibile formulava istanza di dichiarare inefficace ovvero inesistente il titolo esecutivo sottostante.

Deduce, infine, il ricorrente che al giudice dell'esecuzione è comunque riconosciuto il potere di intervenire in eliminazione di una condizione patologica ossia per rilevare una illegittimità consumata, nel caso di specie fondata sulla circostanza che la revoca della sospensione condizionale era stata disposta quanto ormai, per effetto del relativo riconoscimento, il reato si era estinto trattand di 2• estinzione che si verifica di diritto sicché, inoltre, la condanna, in relazione alla quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale, costituiva nuovo titolo esecutivo, rispetto al quale il ricorrente poteva esercitare ogni potere di contestazione ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen.

Conclusivamente, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata (ovvero quella emessa in data 14 gennaio 2026), con ogni conseguente provvedimento.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore, nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La prima questione da affrontarsi, in ordine logico, tra le plurime dedotte dal ricorrente attiene alla dichiarata illegittimità della trattazione dell'istanza con la procedura "de plano" di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., logicamente e imprescindibilmente connessa alla circostanza che la richiesta di declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo sottostante trovi fondamento nella dedotta illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena, provvedimento emesso in data 7 maggio 2021 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica con ordinanza n. 52/21, non impugnato dal condannato.

Sul punto si osserva che questa Corte ha chiaramente affermato che il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività, e che è soggetto a impugnazione, è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché il giudice che lo ha emesso non può revocarlo o modificarlo (Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 425 del 23/11/2023, Rv. 285554); nella motivazione si legge, infatti, che "...Si è da tempo chiarito, infatti, che «allorché il provvedimento del giudice, emesso in forma di ordinanza, non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi» (Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurelo, Rv. 214695).

La possibilità di "tornare sulla decisione assunta", infatti, riguarda unicamente l'eventualità che la questione sia "riproposta" dalla stes G 3parte processuale che deduca elementi nuovi, non certo dalla parte che intenda sindacare la decisione che ritiene errata.".

Tanto premesso, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, il Giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato ha correttamente provveduto sull'istanza predetta con le formalità procedimentali di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., vertendosi in ipotesi di riproposizione e inammissibilità dell'istanza per le ragioni puntualmente esposte nel provvedimento impugnato. 1.2 Quanto, poi, alla dedotta nullità conseguente all'omessa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, la giurisprudenza della Corte ha sul punto chiaramente affermato che in tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione. (Sez. 1, n. 34598 del 18/05/2023, Proietti, Rv. 285242 - 01).

Nella motivazione della citata sentenza si svolge anche una compiuta disamina dell'orientamento, non conforme, oggetto di richiamo ad opera del ricorrente, e, in particolare, si legge: "7.

È stato in contrario sostenuto che le conclusioni del pubblico ministero debbano essere comunque rese in funzione del corretto esercizio della giurisdizione esecutiva, e quindi anche nell'interesse del condannato, che sarebbe titolato a dolersi della loro assenza (Sez. 1, n. 22719 del 08/03/2023, Turci, Rv. 284550- 01; Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025-01).

L'argomentazione muove dal presupposto che la previa interlocuzione con il pubblico ministero rappresenti una garanzia ineludibile di corretto esercizio della funzione giurisdizionale esecutiva e non se ne possa validamente prescindere.

Tale presupposto non ha, tuttavia, un solido fondamento sistematico.

Il Pubblico ministero è, nel procedimento penale, l'organo titolare della potestà esecutiva, le sue determinazioni sono d'impulso rispetto al corso del procedimento stesso e, quanto alle richieste, deduzioni e contestazioni dell'esecutato, egli deve essere sempre messo in condizioni di contraddire e, se del caso, di impugnare la decisione giudiziale.

Ciò non implica che l'eventuale lesione di tali prerogative debba essere tutelata in modo eccentrico rispetto alle direttive di fondo del sistema, che, fuori del campo in cui si configurino nullità assolute (come, ad esempio, avverrebbe se fossero violate le norme in tema di iniziativa), assoggetta a limiti più o meno ampi la deducibilità dei vizi processuali, rimettendo anzitutto alla stessa parte interessata, anche se trattasi della parte pubblica, la valutazione se farli o meno 4• valere.

Un processo tipicamente di parti, quali quello vigente, non appare invero compatibile con la configurazione di un ruolo partecipativo del pubblico ministero, alla stregua di consulente pro ventate ac iustitia del giudice, di cui il sistema non tolleri in assoluto che si possa fare a meno.

8. La previa audizione del pubblico ministero, prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., instaura - piuttosto, e in termini più aderenti con la logica del processo di parti - il contraddittorio cartolare sull'istanza della parte privata, in surroga del contraddittorio orale tipico e necessario dell'udienza camerale, per la quale è parimenti prescritta, a pena di nullità, a norma dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12660 del 24/01/2019, Abd, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27499 01; Sez. 1, n. 35615 del 18/06/2013, Redolfi, Rv. 256799-01), la partecipazione necessaria, oltre che del difensore, del pubblico ministero medesimo.

E, in coerenza, la giurisprudenza di legittimità afferma che, nel procedimento di esecuzione, la parte privata non è legittimata, per carenza di interesse, a far valere la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla mancata partecipazione all'udienza del pubblico ministero, regolarmente avvisato (Sez. 1, n. 50176 del 18/07/2017, M., Rv. 271544-01).".

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.MQgai, 27 MAG. 2026 C71.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 2 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bretta; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il condannato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14 gennaio 2026 con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione dal medesimo proposto ex artt. 666 e 667 del codice di rito, avverso l'ordinanza con cui in data 7 maggio 2021 il Giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal GUP presso il tribunale di Roma in data 17 giugno 2008, (irrev. il 19.07.2008): la revoca era stata disposta in quanto il ricorrente, precedentemente al riconoscimento della sospensione condizionale di cui alla sentenza GUP Roma del 17 giugno 2008, aveva già riportato una condanna a pena che, cumulata con quella successivamente inflitta, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179, 181 e 670 del codice di rito, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 163, 167, 168 e 183 cod. pen. In primo luogo, si deduce che l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena è stata disposta con ordinanza adottata "de plano", su istanza della Procura ma senza chiederne il prescritto parere, omissione che darebbe luogo ad una nullità relativa, rispetto alla quale vi è comunque un interesse dell'imputato al relativo accertamento stante la possibilità che il pm rappresentasse elementi utili a formalizzare il contraddittorio in udienza. Deduce inoltre che il provvedimento di inammissibilità è stato assunto de plano al difuori delle ipotesi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dandosi quindi luogo ad una nullità di ordine generale e assoluta. Si contesta, altresì, l'assunto per il quale lo [OSCURATO:PERSONA] non avendo impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena del 7 maggio 2021 non potesse più far valere l'invalidità del titolo esecutivo, e ciò in quanto l'istanza dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diversa da quella del PM: quest'ultimo chiedeva infatti la revoca della sospensione condizionale della pena mentre il ricorrente con l'incidente di esecuzione dichiarato inammissibile formulava istanza di dichiarare inefficace ovvero inesistente il titolo esecutivo sottostante. Deduce, infine, il ricorrente che al giudice dell'esecuzione è comunque riconosciuto il potere di intervenire in eliminazione di una condizione patologica ossia per rilevare una illegittimità consumata, nel caso di specie fondata sulla circostanza che la revoca della sospensione condizionale era stata disposta quanto ormai, per effetto del relativo riconoscimento, il reato si era estinto trattand di 2• estinzione che si verifica di diritto sicché, inoltre, la condanna, in relazione alla quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale, costituiva nuovo titolo esecutivo, rispetto al quale il ricorrente poteva esercitare ogni potere di contestazione ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. Conclusivamente, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata (ovvero quella emessa in data 14 gennaio 2026), con ogni conseguente provvedimento. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore, nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La prima questione da affrontarsi, in ordine logico, tra le plurime dedotte dal ricorrente attiene alla dichiarata illegittimità della trattazione dell'istanza con la procedura "de plano" di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., logicamente e imprescindibilmente connessa alla circostanza che la richiesta di declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo sottostante trovi fondamento nella dedotta illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena, provvedimento emesso in data 7 maggio 2021 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica con ordinanza n. 52/21, non impugnato dal condannato. Sul punto si osserva che questa Corte ha chiaramente affermato che il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività, e che è soggetto a impugnazione, è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché il giudice che lo ha emesso non può revocarlo o modificarlo (Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 425 del 23/11/2023, Rv. 285554); nella motivazione si legge, infatti, che "...Si è da tempo chiarito, infatti, che «allorché il provvedimento del giudice, emesso in forma di ordinanza, non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi» (Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurelo, Rv. 214695). La possibilità di "tornare sulla decisione assunta", infatti, riguarda unicamente l'eventualità che la questione sia "riproposta" dalla stes G 3parte processuale che deduca elementi nuovi, non certo dalla parte che intenda sindacare la decisione che ritiene errata.". Tanto premesso, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, il Giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato ha correttamente provveduto sull'istanza predetta con le formalità procedimentali di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., vertendosi in ipotesi di riproposizione e inammissibilità dell'istanza per le ragioni puntualmente esposte nel provvedimento impugnato. 1.2 Quanto, poi, alla dedotta nullità conseguente all'omessa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, la giurisprudenza della Corte ha sul punto chiaramente affermato che in tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione. (Sez. 1, n. 34598 del 18/05/2023, Proietti, Rv. 285242 - 01). Nella motivazione della citata sentenza si svolge anche una compiuta disamina dell'orientamento, non conforme, oggetto di richiamo ad opera del ricorrente, e, in particolare, si legge: "7. È stato in contrario sostenuto che le conclusioni del pubblico ministero debbano essere comunque rese in funzione del corretto esercizio della giurisdizione esecutiva, e quindi anche nell'interesse del condannato, che sarebbe titolato a dolersi della loro assenza (Sez. 1, n. 22719 del 08/03/2023, Turci, Rv. 284550- 01; Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025-01). L'argomentazione muove dal presupposto che la previa interlocuzione con il pubblico ministero rappresenti una garanzia ineludibile di corretto esercizio della funzione giurisdizionale esecutiva e non se ne possa validamente prescindere. Tale presupposto non ha, tuttavia, un solido fondamento sistematico. Il Pubblico ministero è, nel procedimento penale, l'organo titolare della potestà esecutiva, le sue determinazioni sono d'impulso rispetto al corso del procedimento stesso e, quanto alle richieste, deduzioni e contestazioni dell'esecutato, egli deve essere sempre messo in condizioni di contraddire e, se del caso, di impugnare la decisione giudiziale. Ciò non implica che l'eventuale lesione di tali prerogative debba essere tutelata in modo eccentrico rispetto alle direttive di fondo del sistema, che, fuori del campo in cui si configurino nullità assolute (come, ad esempio, avverrebbe se fossero violate le norme in tema di iniziativa), assoggetta a limiti più o meno ampi la deducibilità dei vizi processuali, rimettendo anzitutto alla stessa parte interessata, anche se trattasi della parte pubblica, la valutazione se farli o meno 4• valere. Un processo tipicamente di parti, quali quello vigente, non appare invero compatibile con la configurazione di un ruolo partecipativo del pubblico ministero, alla stregua di consulente pro ventate ac iustitia del giudice, di cui il sistema non tolleri in assoluto che si possa fare a meno. 8. La previa audizione del pubblico ministero, prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., instaura - piuttosto, e in termini più aderenti con la logica del processo di parti - il contraddittorio cartolare sull'istanza della parte privata, in surroga del contraddittorio orale tipico e necessario dell'udienza camerale, per la quale è parimenti prescritta, a pena di nullità, a norma dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12660 del 24/01/2019, Abd, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27499 01; Sez. 1, n. 35615 del 18/06/2013, Redolfi, Rv. 256799-01), la partecipazione necessaria, oltre che del difensore, del pubblico ministero medesimo. E, in coerenza, la giurisprudenza di legittimità afferma che, nel procedimento di esecuzione, la parte privata non è legittimata, per carenza di interesse, a far valere la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla mancata partecipazione all'udienza del pubblico ministero, regolarmente avvisato (Sez. 1, n. 50176 del 18/07/2017, M., Rv. 271544-01).". 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.MQgai, 27 MAG. 2026 C71.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 2 5
Sentenza Cassazione n. 19273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris