CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deducono tre motivi, il primo inerente alla prescrizione dei reati; rilevato che il secondo motivo è aspecifico e non si confronta con la motivazione del Giudice di merito che ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità la credibile parola della persona offesa, adeguatamente riscontrata dalla documentazione versata in atti; rilevato che tale motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia di valutazione della prova testimoniale secondo cui, a base del libero convincimento del giudice, possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, dovendosi altresì ricordare che «l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidi e insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, attesa l'avvenuta rinuncia all'ascolto dei testi e, comunque, la mancanza di specificità in punto di rilevanza dei testi di cui si chiede la rinnovazione; rilevato, infine, quanto all'eccezione di prescrizione, che la contravvenzione si è prescritta alla data del 30 dicembre 2022 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (in data 7 ottobre 2022), dovendosi aggiungere al termine quinquennale di prescrizione n. 178 giorni, per effetto delle sospensioni dichiarate nel corso del giudizio di primo grado (ciò che risulta dall'esame degli atti, consentito alla Corte considerata la natura del vizio dedotto (Sez. U., n. 42792 del 32/10/2001, Policastro, Rv. 220093); rilevato che il ricorso è stato presentato l'8 novembre 2022 e, dunque, prima dello spirare del termine di prescrizione e ricordato l'insegnamento di Sez. U. n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 21953, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice»; ritenuto che, nella specie, essendo inammissibili tutte le altre doglianze, i ricorsi sarebbero sorretti esclusivamente dalla deduzione della prescrizione non già maturata, bensì pro futuro, che si è pertanto in presenza di ricorsi soltanto apparenti e, come tali, inidonei a instaurare un valido rapporto di impugnazione; lette le conclusioni scritte della parte civile depositate il 6 giugno 2023 e ritenuto di non dover liquidare alcuna spettanza, non essendovi alcuna replica non avendo la difesa presentato memorie o motivi nuovi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere