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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 23428/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albenga il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Genova aveva rigettato un'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in relazione al delitto continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione il PETRINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., essendo trascorso oltre un semestre dall'inizio dell'esecuzione della stessa alla citazione a giudizio del PETRINI.

2.2. Violazione degli artt. 294 e 299 cod. proc. pen.

Si censura la svalutazione del semestre decorso in applicazione della misura domiciliare senza alcun rilievo da parte degli organi deputati al controllo; si lamenta, altresì, il riferimento ad una supposta disponibilità, in capo al PETRINI, di contatti con la "filiera" del traffico di stupefacenti, essendo egli stato casualmente coinvolto nelle indagini, e non avendo alcun collegamento con il sodalizio criminale evocato nell'ordinanza.

Il difensore censura inoltre la valorizzazione, in senso negativo, delle dichiarazioni rese in sede di convalida, sottolineando il cambiamento di vita del PETRINI dopo il patteggiamento relativo all'altro procedimento aperto nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo risulta essere manifestamente infondato: la difesa, nel dolersi dell'asserita violazione dell'art. 303 cod. proc. pen., incorre, infatti, in un errore evidente, in quanto fonda la suddetta doglianza su dei termini di durata massima della custodia cautelare diversi da quelli previsti dalla disposizione sopracitata.

Così come correttamente rilevato dal Tribunale di Genova, e così come si evince da una semplice lettura dell'art. 303 cod. proc. pen., per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni, quale è quello contestato nel procedimento in esame (ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), la durata massima della custodia cautelare (nel caso di specie degli arresti domiciliari), dall'inizio dell'esecuzione della stessa fino all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio, è pari ad un anno e non a sei mesi, come invece affermato dal ricorrente (v. art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.).

Alla luce di quanto detto, deve escludersi il superamento dei termini di durata massima della misura cautelare previsti per la fase delle indagini preliminari, in quanto - come precisato dallo stesso difensore (cfr. pag. 3 del ricorso) - il decreto che ha disposto il giudizio a carico del PETRINI è pervenuto otto mesi dopo l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Occorre preliminarmente precisare che deve ritenersi certamente superata la giurisprudenza citata dal ricorrente, alla stregua della quale in tema di pericolo che l'imputato commetta altri reati «[...] non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti» (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01).

Recentemente, questa Suprema Corte ha, infatti, precisato che «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01, sentenza resa con riguardo ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti.

Nello stesso senso, v. tra le altre Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01).

Quanto al decorso del tempo di esecuzione, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare» (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133).

In tale contesto, viene altresì in rilievo l'orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione » (Sez. 5, n. 39523 del 06/07/2018, Belfanti, Rv. 273887 - 01).

3.2. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che il Tribunale di Genova, a differenza di quanto sostenuto dal PETRINI, risulta aver motivato in termini logicamente coerenti il permanere delle esigenze cautelari ed in particolare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.

A fronte di un motivo di ricorso che si focalizza sul decorso del tempo senza, però, addurre nessun elemento specifico, volto a far ritenere il venir meno delle esigenze cautelari - non essendo in tal senso sufficiente l'attività di volontariato, l'assistenza al figlio, né tantomeno la condotta esemplare del PETRINI nell'esecuzione della misura - il Tribunale, al di là di quanto osservato in ordine al contegno processuale dell'imputato (v. sul punto la già citata Sez. 5, n. 39523 del 2018), ha correttamente valorizzato, in un'ottica di persistenza delle esigenze cautelari, la reiterazione dei comportamenti illeciti nel tempo, nonché il quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina acquistata dal PETRINI in pochi giorni, dal che è stata ricavata, sulla base di un'argomentazione pienamente conforme ai criteri della logica, la professionalità nel delitto e la disponibilità di contatti con persone stabilmente inserite nel traffico di sostanze stupefacenti.

4. Per le ragioni sopra esposte, si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albenga il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Genova aveva rigettato un'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in relazione al delitto continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il PETRINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., essendo trascorso oltre un semestre dall'inizio dell'esecuzione della stessa alla citazione a giudizio del PETRINI. 2.2. Violazione degli artt. 294 e 299 cod. proc. pen. Si censura la svalutazione del semestre decorso in applicazione della misura domiciliare senza alcun rilievo da parte degli organi deputati al controllo; si lamenta, altresì, il riferimento ad una supposta disponibilità, in capo al PETRINI, di contatti con la "filiera" del traffico di stupefacenti, essendo egli stato casualmente coinvolto nelle indagini, e non avendo alcun collegamento con il sodalizio criminale evocato nell'ordinanza. Il difensore censura inoltre la valorizzazione, in senso negativo, delle dichiarazioni rese in sede di convalida, sottolineando il cambiamento di vita del PETRINI dopo il patteggiamento relativo all'altro procedimento aperto nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo risulta essere manifestamente infondato: la difesa, nel dolersi dell'asserita violazione dell'art. 303 cod. proc. pen., incorre, infatti, in un errore evidente, in quanto fonda la suddetta doglianza su dei termini di durata massima della custodia cautelare diversi da quelli previsti dalla disposizione sopracitata. Così come correttamente rilevato dal Tribunale di Genova, e così come si evince da una semplice lettura dell'art. 303 cod. proc. pen., per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni, quale è quello contestato nel procedimento in esame (ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), la durata massima della custodia cautelare (nel caso di specie degli arresti domiciliari), dall'inizio dell'esecuzione della stessa fino all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio, è pari ad un anno e non a sei mesi, come invece affermato dal ricorrente (v. art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.). Alla luce di quanto detto, deve escludersi il superamento dei termini di durata massima della misura cautelare previsti per la fase delle indagini preliminari, in quanto - come precisato dallo stesso difensore (cfr. pag. 3 del ricorso) - il decreto che ha disposto il giudizio a carico del PETRINI è pervenuto otto mesi dopo l'ordinanza applicativa della misura cautelare. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Occorre preliminarmente precisare che deve ritenersi certamente superata la giurisprudenza citata dal ricorrente, alla stregua della quale in tema di pericolo che l'imputato commetta altri reati «[...] non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti» (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01). Recentemente, questa Suprema Corte ha, infatti, precisato che «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01, sentenza resa con riguardo ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti. Nello stesso senso, v. tra le altre Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01). Quanto al decorso del tempo di esecuzione, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare» (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133). In tale contesto, viene altresì in rilievo l'orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione » (Sez. 5, n. 39523 del 06/07/2018, Belfanti, Rv. 273887 - 01). 3.2. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che il Tribunale di Genova, a differenza di quanto sostenuto dal PETRINI, risulta aver motivato in termini logicamente coerenti il permanere delle esigenze cautelari ed in particolare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. A fronte di un motivo di ricorso che si focalizza sul decorso del tempo senza, però, addurre nessun elemento specifico, volto a far ritenere il venir meno delle esigenze cautelari - non essendo in tal senso sufficiente l'attività di volontariato, l'assistenza al figlio, né tantomeno la condotta esemplare del PETRINI nell'esecuzione della misura - il Tribunale, al di là di quanto osservato in ordine al contegno processuale dell'imputato (v. sul punto la già citata Sez. 5, n. 39523 del 2018), ha correttamente valorizzato, in un'ottica di persistenza delle esigenze cautelari, la reiterazione dei comportamenti illeciti nel tempo, nonché il quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina acquistata dal PETRINI in pochi giorni, dal che è stata ricavata, sulla base di un'argomentazione pienamente conforme ai criteri della logica, la professionalità nel delitto e la disponibilità di contatti con persone stabilmente inserite nel traffico di sostanze stupefacenti. 4. Per le ragioni sopra esposte, si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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