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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 1991

Cassazione n. 27197/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TENQA) nato il 03/10/1991 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XRDOH3) nato il 03/03/1991 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - condannati in primo e secondo grado, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pern. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso tra loro ed unitamente ad altro soggetto, detenevano ai fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina divisa in dieci dosi dal peso complessivo di 3,25 grammi, nonché quattordici dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina dal peso complessivo lordo di 4,10 grammi e di un'ulteriore dose di cocaina dal peso di 1,95 grammi - hanno proposto ricorsi per cassazione di analogo contenuto; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen., alla luce della mancata prova concreta della sussistenza del concorso di persone nel reato di spaccio, sia per l'assenza di un contributo causale materiale degli imputati nell'esecuzione del reato, sia per l'assenza di condotte agevolatrici e di aiuto all'esecutore materiale; che, nel caso in esame, la condotta dei ricorrenti sarebbe inquadrabile, dunque, in un'ipotesi di connivenza non punibile.

Considerato che il motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, basate su una ricostruzione alternativa dei fatti e non accompagnate da puntuali richiami agli atti di causa asseritamente rilevanti; che, in ogni caso, la Corte di merito ha adeguatamente delineato - in totale continuità con il giudice di primo grado - il quadro probatorio a carico degli imputati, basato sulle dichiarazioni rese dai testi qualificati e dalla documentazione acquisita; elementi non specificamente presi in considerazione con il ricorso per cassazione, neanche in via di mera prospettazione; che le difese non hanno adeguatamente contestato la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si spiega con ampie argomentazioni come la ricostruzione dei fatti in chiave difensiva sia destituita di fondamento, perché basata su generiche contestazioni del quadro istruttorio; che, in particolare, entrambi gli imputati sono stati osservati in più occasioni svolgere la funzione di sentinelle al fine di favorire l'attività di spaccio posta in essere materialmente da altro soggetto; che il Saber deteneva un involucro di cocaina di cui tentava di disfarsi durante la fuga e che il Nafti deteneva la somma di 60,00 euro della quale non è stato in grado di fornire giustificazione essendo entrambi gli imputati sprovvisti di fissa dimora e di qualsiasi lecita fonte di reddito; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TENQA) nato il 03/10/1991 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XRDOH3) nato il 03/03/1991 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - condannati in primo e secondo grado, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pern. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso tra loro ed unitamente ad altro soggetto, detenevano ai fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina divisa in dieci dosi dal peso complessivo di 3,25 grammi, nonché quattordici dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina dal peso complessivo lordo di 4,10 grammi e di un'ulteriore dose di cocaina dal peso di 1,95 grammi - hanno proposto ricorsi per cassazione di analogo contenuto; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen., alla luce della mancata prova concreta della sussistenza del concorso di persone nel reato di spaccio, sia per l'assenza di un contributo causale materiale degli imputati nell'esecuzione del reato, sia per l'assenza di condotte agevolatrici e di aiuto all'esecutore materiale; che, nel caso in esame, la condotta dei ricorrenti sarebbe inquadrabile, dunque, in un'ipotesi di connivenza non punibile. Considerato che il motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, basate su una ricostruzione alternativa dei fatti e non accompagnate da puntuali richiami agli atti di causa asseritamente rilevanti; che, in ogni caso, la Corte di merito ha adeguatamente delineato - in totale continuità con il giudice di primo grado - il quadro probatorio a carico degli imputati, basato sulle dichiarazioni rese dai testi qualificati e dalla documentazione acquisita; elementi non specificamente presi in considerazione con il ricorso per cassazione, neanche in via di mera prospettazione; che le difese non hanno adeguatamente contestato la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si spiega con ampie argomentazioni come la ricostruzione dei fatti in chiave difensiva sia destituita di fondamento, perché basata su generiche contestazioni del quadro istruttorio; che, in particolare, entrambi gli imputati sono stati osservati in più occasioni svolgere la funzione di sentinelle al fine di favorire l'attività di spaccio posta in essere materialmente da altro soggetto; che il Saber deteneva un involucro di cocaina di cui tentava di disfarsi durante la fuga e che il Nafti deteneva la somma di 60,00 euro della quale non è stato in grado di fornire giustificazione essendo entrambi gli imputati sprovvisti di fissa dimora e di qualsiasi lecita fonte di reddito; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 27197/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris