CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45481/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA•date-~tscralte-Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cr [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.VATA Marios ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, la pena era stata ride- terminata, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione, in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in relazione a ipotesi di furto tentato in appartamento. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazio- ne in appello di eventuali ipotesi di proscioglimento. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha de- terminato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto. reato (Cfr. sez.3, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.1, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861). 4. Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen., in vigore dal 3 Agosto 2017, la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura cartolare tra le parti processuali. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17.11.2021 Il Consigliere estensore Il P