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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21876/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 10256-2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n. 5984/2023 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/6/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello incidentale proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 1020/2019 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina , in parziale accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Gaeta per la tassazione rifiuti (TARES — TARI), relativa al periodo di imposta 2013— 2017 ; il Comune è rimasto intimato; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato al Comune di Gaeta, per via telematica, ad indirizzo PEC, di cui non è indicato, nella relata di notifica, l’inserimento in pubblico elenco;

1.2. ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, senon sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»; l'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»;

1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica che la parte ricorrente non indica, nella relata, come inserito tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui al citato art. 16-ter, al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018);

1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, ciò escludendo che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

P.Q.M La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Gaeta, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 10256-2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n. 5984/2023 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/6/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello incidentale proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 1020/2019 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina , in parziale accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Gaeta per la tassazione rifiuti (TARES — TARI), relativa al periodo di imposta 2013— 2017 ; il Comune è rimasto intimato; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato al Comune di Gaeta, per via telematica, ad indirizzo PEC, di cui non è indicato, nella relata di notifica, l’inserimento in pubblico elenco; 1.2. ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, senon sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»; l'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»; 1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica che la parte ricorrente non indica, nella relata, come inserito tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui al citato art. 16-ter, al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018); 1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, ciò escludendo che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. P.Q.M La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Gaeta, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
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