CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 15882/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica della difesa, del 19.3.2026RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezioneper il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere per i reati di associazione di stampo mafioso(capo 1), associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività digioco e scommesse, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11),esercizio di attività di gioco e scommesse in assenza di concessione, aggravata aisensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12), tentata estorsione aggravata ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 13), estorsione etentata estorsione, aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ai danni diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] (capi 14 e 15).2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge (artt. 192, comma 2 e273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza digravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di partecipazione all’associazionemafiosa (capo 1).Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto provata la gravità indiziaria neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare: l’assenza di elementi diretti acarico del ricorrente nonostante il periodo prolungato delle indagini; la suamancata partecipazione al summit del 27 marzo 2023 organizzato per discuteredella vicenda [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzioneaccusatoria, avrebbe seguito; l’esclusione del ricorrente dalla gestione dellescommesse illegali, come desumibile da una conversazione intercettata a carico diDomenico [OSCURATO:PERSONA]; l’incerta identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come “[OSCURATO:PERSONA]”;l’assenza di elementi di riscontro rispetto alle “chiamate di reità de relato” ricavabilidalla intercettazioni intercorse tra terzi soggetti; l’assenza di elementi indicativi diuna sua partecipazione attuale al clan e l’assenza di qualsiasi riferimento allostesso nelle conversazioni relative alla gestione della cassa comune del clan; ilmancato rispetto delle condizioni poste dall’art. 192, comma 2 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (artt. 192, comma 2e 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza digravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di partecipazione all’associazionededita alla gestione delle scommesse illegali e relativo reato scopo (capi 11 e 12).La partecipazione dell’odierno ricorrente all’associazione dedita alla gestionedella raccolta delle scommesse sarebbe esclusa dai seguenti elementi, pretermessidall’ordinanza impugnata: l’esclusione del [OSCURATO:PERSONA] dal sistema delle scommesse,come desumibile dalla conversazione n. 3528 del 26.5.2023; l’estraneità delTufano rispetto alle dinamiche operative del sistema delle scommesse, con la solaeccezione del tentativo di recupero del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];l’assenza di elementi certi ricavabili dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],valorizzate dal Tribunale del riesame; la non specificità degli elementi indiziaririspetto a quanto prescritto dall’art. 192, cod. proc. pen.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (artt. 192, comma 3 e273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza digravi indizi di colpevolezza in relazione alle vicende estorsive (capi 13, 14 e 15).La partecipazione del ricorrente all’estorsione perpetrata ai danni di MarioAmmirati sarebbe stata desunta unicamente dalle conversazioni del 27.9.2023,intercorse il coindagato [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e suo zio SalvatoreCarbone, i quali avrebbero fatto riferimento all’intervento dell’odierno ricorrentefinalizzato all’adempimento di un debito dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tale conversazioneconfigurerebbe una chiamata di reità de relato, che non rispetterebbe i criteri divalutazione richiesti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. Laconversazione sarebbe generica sia in relazione all’individuazione dell’oggetto delcredito sia del ruolo del soggetto indicato come “[OSCURATO:PERSONA]” e comunque nonevidenzierebbe modalità mafiose, né elementi ulteriori potrebbero trarsi dallaconversazione del 18.3.2025 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (successiva di oltre un annorispetto ai fatti).Quanto alla vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione delTufano non emergerebbe mai (salvo che per un incerto riferimento a “FrancescoDi [OSCURATO:PERSONA]” nella conversazione del 24.3.2023), mentre emergerebbe al contrario ilcoinvolgimento di altri soggetti (come [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe bloccatole richieste estorsive). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sarebbe stato assente al summitdel 27.3.2023, organizzato proprio per discutere di tale vicenda. Anche in tal casovi sarebbe violazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3 cod. proc.pen., perché le conversazioni tra terzi integrerebbero dichiarazioni di reità derelato, che necessiterebbero di riscontri esterni, nella specie assenti.2.4. Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla ritenutasussistenza di attuali esigenze cautelari tutelabili unicamente con la misura piùgravosa della custodia in carcere in violazione di adeguatezza delle misurecautelari ed in assenza di un reale pericolo di reiterazione.3. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.Con memoria del 19.3.2026, la difesa ha ribadito i motivi di ricorso,evidenziando in particolare l’assenza di elementi ricavabili dalle intercettazioni (inparte incomprensibili), per poter identificare [OSCURATO:PERSONA] e per poter ritenerelo stesso responsabile, anche sul piano indiziario, dei reati ipotizzati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguitoindicati.2. Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata attivitàinvestigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna,sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operantenel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024.Dopo aver richiamato l’accertamento giudiziale dell’esistenza, fino agli anni2000, del clan “[OSCURATO:PERSONA]”, fondato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],federato al clan “Alfieri” e operativo nella zona del nolano (come attestato consentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attivitàcriminali da parte di una serie di soggetti già precedentemente condannati per le16 anni di reclusione), [OSCURATO:PERSONA] (già condannato a 13 anni e 11 mesi direclusione), [OSCURATO:PERSONA] cl. 81 e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi condannati allapena di 12 anni di reclusione) ed altri.Le indagini prendevano avvio da un’intercettazione tra presenti del 15.7.2022tra il citato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (referente dell’omonimo clancamorristico, storicamente alleato ai [OSCURATO:PERSONA]), nella quale venivano pianificate unaserie di attività criminose (in prevalenza estorsioni ai danni di imprenditori locali),e si sviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie di esponentidella famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, principalmente, attraverso le intercettazioni ambientaliall’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], luogo di incontro e di organizzazionedelle attività criminali del clan.L’ordinanza impugnata, sulla base di un ponderoso materiale intercettivo,dedica ampio spazio alla dimostrazione dell’operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] (non postain discussione dal ricorrente), ne indica i luoghi di riunione e pianificazione dellecondotte illecite, i principali settori di interesse (da quelli più tradizionali delleestorsioni agli imprenditori della zona e ai danni degli acquirenti di complessiimmobiliari, sino al lucrosissimo settore delle scommesse illegali, inizialmenteappannaggio del clan Licciardi di Secondigliano) ed il momento di difficoltàdel sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del successoredesignato ([OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]), la ritenuta inadeguatezza delreggente ([OSCURATO:PERSONA] cl. ’81, figlio di [OSCURATO:PERSONA]) e le crescenti mire diuna fazione facente capo ad un altro vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], dettoil “marziano”, anch’egli inizialmente detenuto ma destinato ad essere scarceratocirca un anno prima di [OSCURATO:PERSONA] e considerato in grado di assumere ilcomando del clan (“si piglia la cosa in mano”) a detrimento della parte più storica,rappresentata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA].La contestazione mossa al ricorrente è quella di aver fatto partedell’associazione di stampo mafioso riconducibile al clan [OSCURATO:PERSONA], tra i soggetti vicinialla fazione [OSCURATO:PERSONA], di essere stato altresì partecipe dell’associazione perdelinquere, gestita dallo stesso sodalizio e dal clan Licciardi di Napoli, dedita allagestione delle scommesse illegali, nonché di aver fornito il proprio contributo allacommissione di alcuni delitti scopo a vantaggio dell’organizzazione diappartenenza.3. Preliminarmente appare opportuno ribadire che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per viziodi motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra letante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01).La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementidi indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalladifesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesamesia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità.4. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali premesse generali è possibile procedere all’esame delricorso, iniziando dai primi due motivi, con i quali [OSCURATO:PERSONA] contesta lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione ai reaticontestati ai capi 1, 11 e 12.I motivi devono essere rigettati perché infondati.4.1. E’ anzitutto manifestamente infondato (perché in contrasto con il dettatonormativo e con l’interpretazione assolutamente unanime della giurisprudenza dilegittimità, con cui il ricorrente non si confronta in alcun modo) il rilievo secondocui gli elementi indiziari ricavati da conversazioni intercettate tra terzinecessiterebbero di elementi di riscontro esterno, al pari delle dichiarazioni di reitào correità resa da coindagati.Non vi è infatti alcuna analogia tra le dichiarazioni di reità o correità rese dacoindagati dinanzi al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria in formali sediinvestigative, rispetto alle quali è normativamente imposta la necessità di elementiesterni di riscontro, e i dialoghi, intercorsi tra gli stessi soggetti, intercettati a loroinsaputa mediante strumenti tecnici, per i quali si pone semmai solo un problemadi affidabilità dell’informazione captata.Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di osservare che, in tema diprove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emerganoelementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoriadiretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192,comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significatodelle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04), precisando altresì che «E’manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192,195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art.6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, resenell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altrielementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamatein reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, enella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora ilsoggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, siavvalga poi della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la S.C. ha escluso lapossibilità di equiparare, ai fini predetti, il chiamante in reità o correità - ovveroun soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di uninterrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici - alconversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinionicon il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti,nella consapevolezza dell'intercettazione in corso, di far conoscere all'autoritàgiudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato)» Sez. 6, n.25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259673 – 01.Ciò che è richiesto, invece, è che il dato conoscitivo enucleabile dal dialogocaptato sia connotato da attendibilità, per l’effettiva possibilità dei colloquianti diconoscere ciò di cui discorrono e per l’assenza di ragioni che potessero indurli ariferire circostanze non vere o non verificate.Nel caso in esame, le conversazioni citate nell’ordinanza impugnata, quandonon avvengono tra i diretti protagonisti delle vicende, intercorrono comunque trasoggetti inequivocabilmente appartenenti al medesimo sodalizio criminoso e pertale motivo a conoscenza di circostanze di estremo rilievo per il clan, che nonavevano alcun motivo di riportare in modo mendace nei loro commenti.4.2. Altresì manifestamente infondata, perché in netto contrasto con ilcontenuto degli elementi di prova richiamati nell’ordinanza impugnata, èl’obiezione secondo cui sarebbe incerta l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] comeil soggetto a cui facevano riferimento i “conversanti” nei dialoghi captati.Per la quasi totalità delle intercettazioni richiamate dal Tribunale del riesamedi Napoli a carico del [OSCURATO:PERSONA], lo stesso viene sempre indicato con il proprio nomedi battesimo (o diminutivo), con il proprio cognome, con il riferimento alla propriaprofessione (di barista), in modo tra l’altro congiunto (“[OSCURATO:PERSONA]”, “FrancescoTufano”, “quello del bar”, “il figlio di zio [OSCURATO:PERSONA]”), il che fuga qualsiasiipotetico dubbio in ordine alla sua certa identificazione.4.3. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente inrelazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso,associazione per delinquere dedita all’esercizio di giochi e scommesse illegali,nonché organizzazione illegale di tali attività è stata motivata dal Tribunale delriesame di Napoli in modo assolutamente adeguato, coerente e logico, alle pagine21-58 dell’ordinanza impugnata.Salvo quanto si dirà in modo più specifico a proposito della vicenda estorsivadi cui ai capi 14 e 15 e richiamando in modo schematico gli elementi piùsignificativi, gli stessi possono essere così sintetizzati:- da una pluralità di conversazioni intercettate, puntualmente richiamate dalTribunale del riesame, emerge che gli esponenti del clan Licciardi di Napoli(Secondigliano) avevano interessato i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA] di Nola affinché siSalvatore [OSCURATO:PERSONA], relativo proprio alla gestione del settore delle scommessemediante i siti illegali del gruppo di Secondigliano. Il reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] avevaincaricato della riscossione [OSCURATO:PERSONA], il quale, seguendo le indicazioniricevute, aveva avvicinato e minacciato il [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA] il napoletano”)affinché onorasse il proprio debito. Qualche tempo dopo, come comprovato da unaserie conversazioni intercorse in data 24.3.2023 tra due affiliati storici al clanRusso ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), era emerso che la pretesa estorsivanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata “bloccata” (o comunque sospesa) da partedi altri due affiliati al medesimo clan [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare [OSCURATO:PERSONA](figlio di [OSCURATO:PERSONA], altro vertice del gruppo) e il “barista”, “[OSCURATO:PERSONA]”(così indicato nelle conversazioni del 24 marzo e poi anche come il “figlio di zioPasquale [OSCURATO:PERSONA], in una conversazione successiva del 4 aprile 2023, relativa allastessa vicenda) che, dopo aver convocato [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazionedel [OSCURATO:PERSONA], lo avevano entrambi invitato a soprassedere dal continuare arichiedere soldi a [OSCURATO:PERSONA], in attesa della imminente scarcerazione diAntonio [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe gestito personalmente la situazione.Durante tale incontro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle conversazionicitate dal Tribunale del riesame alle pagine 23 e seguenti, aveva direttamentepreso la parola per bloccare l’iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], il quale, benché contrariato,aveva preso atto dei nuovi ordini e vi si era attenuto.Al di là della possibilità di configurare a carico del [OSCURATO:PERSONA] una responsabilitàper l’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (su cui si tornerà in seguito), è del tuttologico che il Tribunale del riesame abbia tratto da tale episodio un elementoindicativo dell’intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] e all’associazione dedita allescommesse illegali (da cui traeva origine il debito del [OSCURATO:PERSONA]), posto che soloin tale ottica poteva essere spiegato un intervento diretto del ricorrente su altroaffiliato al clan volto a paralizzare un “recupero” in attesa della scarcerazione diuno dei capi del sodalizio e senza che ne seguissero conseguenze (salvo ilmalcontento del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], i quali sospettavano che iGallucci e il [OSCURATO:PERSONA] avessero trattenuto per sé il provento dell’estorsione).Né sono ravvisabili contraddizioni nel fatto che, in una delle conversazioniintercettate, uno degli interlocutori affermasse che “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva maifatto il malavitoso e che, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], non si era mai interessato primadi tale settore (quello delle scommesse), perché tali commenti denotano appuntola sorpresa, da parte dei due più anziani affiliati al clan, circa il fatto che il Tufanoavesse agito in tal modo e che con il [OSCURATO:PERSONA] si fosse per la prima volta interessatoanche al settore delle scommesse illegali.- Altro elemento sintomatico, sul piano della gravità indiziaria, dellapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle associazioni indicate ai capi 1 e 11 e al reato scopodi cui al capo 12 è la sua diretta responsabilità per l’estorsione ai danni di MarioAmmirati (su cui si tornerà più approfonditamente in seguito). Anche in tal casodovuto da uno dei gestori delle agenzie di scommesse illegali che facevano capoal gruppo malavitoso.- In altra conversazione (la n. 151 del 7.11.2023) è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferiread [OSCURATO:PERSONA] (uno dei principali soggetti deputati alla gestione delle scommesseillegali) di essere stato incaricato di prelevare la “seconda rata” della fattura dovutada [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione ai siti di gioco, e di aver anche redarguitoaltri sodali perché stavano facendo girare incautamente il nome della “famiglia”(ovvero i [OSCURATO:PERSONA]).- da altre conversazioni, come quella del 26 maggio 2023, richiamata anchedalla difesa, emerge, tra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA] (che seguiva sul pianotecnico il settore delle scommesse), in passato aveva pensato che dovesse essereproprio a [OSCURATO:PERSONA] a seguire come responsabile principale il settore delgioco on-line per il clan [OSCURATO:PERSONA], anche se poi l’idea era stata abbandonata. Taledato, tuttavia, diversamente da quanto opinato dalla difesa, non vale affatto adescludere che il [OSCURATO:PERSONA], successivamente, come emerge dal complesso delleconversazioni esaminate, avesse comunque fornito il suo contributo in tale settore,anche se sul piano esecutivo della materiale esazione delle somme dovute e nonin una posizione di direzione.Gli elementi valorizzati dal Tribunale, dunque, connotano la motivazione delprovvedimento impugnato in termini di coerenza e logicità, mentre non sarebbeconsentito a questa Corte valutare la sostenibilità della lettura alternativa propostadalla difesa sulla base, tra l’altro, di una parcellizzazione e sottovalutazione deidati sopra riportati.Deve per di più ricordarsi che erra il ricorrente nel richiamare la disposizionedi cui all’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., pacificamente non applicabile infase cautelare.Sul punto deve infatti richiamarsi l’indirizzo, più volte ribadito da questa Corte,secondo cui «Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficientequalunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perchéi necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi qualeelemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza enon devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art.273, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025,Ziino, Rv. 287532 – 01).5. Il terzo motivo di ricorso, tendente a contestare la gravità indiziaria neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle vicende estorsive di cui ai capi 13,14 e 15 è invece parzialmente fondato.5.1. Il motivo è infondato con riferimento all’estorsione perpetrata ai danni diMario [OSCURATO:PERSONA].La responsabilità dell’indagato per tale vicenda emerge dalle conversazionidel 27.9.2023 (riportate dal Tribunale del riesame alle pagine 48 e seguenti), nellequali sono lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e suo zio, [OSCURATO:PERSONA], a raccontare aGennaro [OSCURATO:PERSONA] e successivamente a [OSCURATO:PERSONA] che l’[OSCURATO:PERSONA] è statoavvicinato da due emissari dello stesso clan [OSCURATO:PERSONA], inizialmente indicati dallavittima solo per nome, “[OSCURATO:PERSONA]” ed “[OSCURATO:PERSONA]”, ma poi identificati dal [OSCURATO:PERSONA] inavevano preteso il pagamento di somme dovute per la gestione delle scommesseillegali, sparite a causa del comportamento infedele di un dipendente di MarioAmmirati.Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, emerge chiaramente laconnotazione estorsiva della richiesta, posto che le vittime fanno rifermento ai“fastidi” ricevuti dai due, alle minacce e al brusco trattamento subiti dall’[OSCURATO:PERSONA],al fatto che i due soggetti facessero parte della “stessa famiglia” di [OSCURATO:PERSONA] eStefanile e alla necessità che la pretesa fosse sospesa, spendendo il nome di“[OSCURATO:PERSONA] da Casamarciano” (pagine 49 e 50).L’oggetto della richiesta, tra l’altro, è ricostruito in termini estremamenteprecisi, anche nell’ammontare della somma pretesa, e trova ulteriore conforto inuna successiva conversazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (citata a pagina51), nella quale è lo stesso ricorrente a confermare di aver preteso il pagamentoanche della seconda rata dovuta dall’[OSCURATO:PERSONA].5.2. Deve viceversa ritenersi fondato il motivo riguardante la sussistenza digravi indizi in relazione alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui aicapi 14 e 15.Come anticipato in precedenza, dalle conversazioni intercettate emerge concertezza il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], in talevicenda ma l’apporto fornito dal primo, per quanto emerge dalle conversazioniriportate nell’ordinanza impugnata, parrebbe diretto solo a bloccare o sospenderela richiesta estorsiva inizialmente avanzata dal clan [OSCURATO:PERSONA] (per il tramite diGiovanni [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Dalle conversazioni richiamate in ordinanza, invero, emerge il convincimentoda parte di diversi affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA] (a cominciare da [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che per primi commentano l’accaduto, e successivamenteanche di [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avesserobloccato le richieste del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere loro il pagamento da SalvatoreBuonocore, il quale, in seguito, risulterà effettivamente aver versato almeno10.000 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]).Il Tribunale del riesame, tuttavia, non spiega perché le supposizioni di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero senz’altro fondate, né indica ulteriori condotte attribuibilial [OSCURATO:PERSONA] che possano comprovare un suo contributo in relazione al successivoversamento dei 10.000 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA].In modo generico viene ribadito il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicendache, tuttavia, essendosi concretato in una condotta tesa a bloccare la pretesaestorsiva, non può valere quale contributo fornito alla consumazione del reato oalla realizzazione del suo tentativo.6. Quanto al quarto motivo di ricorso, le osservazioni del ricorrente sonogeneriche, non tengono conto della doppia presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere postadall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., non seriamente scalfita da alcunadeduzione difensiva, anche tenuto conto della particolare posizione del ricorrente,come tratteggiata dal Tribunale del riesame sulla base di quanto emerso dalleintercettazioni emerse a suo carico, dal suo precedente specifico per estorsioneaggravata dall’art. 7 del d.l. n. 152/1991 e dalla sottoposizione alla misura dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.7. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente ai capi14 e 15, con rinvio al tribunale di Napoli per un nuovo giudizio in merito. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 14 e 15 conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli.Rigetta il ricorso nel resto.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]