CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 08451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35271-2025 -Udienza del 28/01/2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in delitto tentato — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che, invero, il monitoraggio a distanza da parte della persona offesa non ha impedito che gli imputati si impossessassero dei beni, in quanto esso, siccome effettuato con un sistema di comunicazione a distanza, non ha consentito alla persona offesa un intervento in continenti, tanto che la vittima è riuscita a giungere sul posto velocemente solo per la vicinanza della sua abitazione all'esercizio, ma ciò è avvenuto quando vi erano stati già spossamento e sottrazione, in quanto gli imputati si stavano allontanando dal luogo del fatto; ne consegue che anche il pedinamento successivo non ha alcun rilievo quale fattore impeditivo della consumazione, giacché esso è avvenuto quando il reato si era perfezionato e la condotta della persona offesa poteva valere solo come tentativo di recuperare il sottratto. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.8 della sentenza impugnata) e i ricorsi sono del tutto generici sul punto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos