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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 08623/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5528/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ RENATA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; -intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina n. 275/27/15, depositata il 26 gennaio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente chiedeva il rimborso delle trattenute IRPEF e addizionali operate sul contributo (borsa formativa di autoimpiego) ricevuto dalla stessa, nel giugno 2004, in base alla legge della Regione Siciliana 23 gennaio 1998, n. 3, nonostante con legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 tale contributo fosse stato espressamente qualificato come assimilabile a borse di Rimborso irpef studio, esenti dall’IRPEF.

La CTP adìta avverso il silenzio-rifiuto accoglieva il ricorso, e la CTR, pur riducendo l’importo in virtù del fatto, pacifico in causa, che la contribuente avesse utilizzato parte della ritenuta in detrazione, confermava sostanzialmente la prima sentenza.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata nonostante la regolare notifica eseguita in data 29 febbraio 2016 e perfezionatasi il successivo 1° marzo 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia, rilevato che le trattenute vennero effettuate nel 2004, denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge (indicata nelle leggi regionali citate) ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto in particolare la l.r. n. 3/1998 non riconosceva un contributo qualificabile come borsa di studio, e la successiva l.r. n. 17/2004 non costituiva norma di natura interpretativa, del resto come già deciso dall’ordinanza Corte Cost. n. 43 del 2014.

2. Il motivo è fondato, in quanto la legge istitutiva del contributo in esame non reca una provvidenza qualificabile come borsa di studio, bensì un reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente, e dunque soggetto all’imposizione IRPEF, sicché la successiva l.r. n. 17/2004 ha avuto portata innovativa (così la citata ord.

Corte Cost. n. 43 del 2014, e nello stesso senso la giurisprudenza di questa Corte, Cass. 20/03/2014, n. 6480).

Dunque, nella specie la norma recata dalla l.r. n. 17/2004 non poteva trovare applicazione, versandosi in una fattispecie anteriore alla sua stessa entrata in vigore.

3. Il ricorso dev’essere dunque accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

4. Le spese, compensate quelle relative alle fasi di merito, gravano sull’intimatanella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente; compensate le spese delle fasi di merito, condanna l’intimata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese, che liquida in € 2.000,00, oltre spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5528/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ RENATA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; -intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina n. 275/27/15, depositata il 26 gennaio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente chiedeva il rimborso delle trattenute IRPEF e addizionali operate sul contributo (borsa formativa di autoimpiego) ricevuto dalla stessa, nel giugno 2004, in base alla legge della Regione Siciliana 23 gennaio 1998, n. 3, nonostante con legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 tale contributo fosse stato espressamente qualificato come assimilabile a borse di Rimborso irpef studio, esenti dall’IRPEF. La CTP adìta avverso il silenzio-rifiuto accoglieva il ricorso, e la CTR, pur riducendo l’importo in virtù del fatto, pacifico in causa, che la contribuente avesse utilizzato parte della ritenuta in detrazione, confermava sostanzialmente la prima sentenza. 2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata nonostante la regolare notifica eseguita in data 29 febbraio 2016 e perfezionatasi il successivo 1° marzo 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia, rilevato che le trattenute vennero effettuate nel 2004, denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge (indicata nelle leggi regionali citate) ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto in particolare la l.r. n. 3/1998 non riconosceva un contributo qualificabile come borsa di studio, e la successiva l.r. n. 17/2004 non costituiva norma di natura interpretativa, del resto come già deciso dall’ordinanza Corte Cost. n. 43 del 2014. 2. Il motivo è fondato, in quanto la legge istitutiva del contributo in esame non reca una provvidenza qualificabile come borsa di studio, bensì un reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente, e dunque soggetto all’imposizione IRPEF, sicché la successiva l.r. n. 17/2004 ha avuto portata innovativa (così la citata ord. Corte Cost. n. 43 del 2014, e nello stesso senso la giurisprudenza di questa Corte, Cass. 20/03/2014, n. 6480). Dunque, nella specie la norma recata dalla l.r. n. 17/2004 non poteva trovare applicazione, versandosi in una fattispecie anteriore alla sua stessa entrata in vigore. 3. Il ricorso dev’essere dunque accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. 4. Le spese, compensate quelle relative alle fasi di merito, gravano sull’intimatanella misura liquidata in dispositivo. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente; compensate le spese delle fasi di merito, condanna l’intimata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese, che liquida in € 2.000,00, oltre spes
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