Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 37696/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27187/2017 promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via di Sant’[OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Casucci e in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 212, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria dei titoli azionari della [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.) e dei marchi di proprietà della medesima, in persona del custode pro tempore, nominato nel corso del procedimento penale n. 29247/2008 R.G.

P.M., autorizzata a costituirsi nel presente giudizio con provvedimento della Corte di appello di Roma del 01/12/2017, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5629/2017 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 06/09/2017 e notificata il 13/09/2017; letti gli atti e i documenti di causa; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 5629/2017, pubblicata il 06/09/2017 e notificata il 13/09/2017, la Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta dalle attuali ricorrenti, avverso la decisione di primo grado che, dichiarata l’inammissibilità della domanda di accertamento di nullità del marchio “Mattiolo”, aveva respinto le domande proposte da tutte le parti, fatta eccezione per quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.A., poi oggetto di transazione nel corso del giudizio di appello.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] KFT, per quanto di interesse, avevano richiesto che il giudice del gravame, in riforma della decisione di primo grado, condannasse [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalle medesime subiti a causa del dedotto inadempimento di quest’ultimo al contratto di associazione in partecipazione del 15/06/2006 e del compimento da parte dello stesso Mattiolo di atti di concorrenza sleale, consistiti nell’appropriazione di beni e diritti delle società appellanti e nella sottrazione della loro clientela.

Le appellanti avevano poi impugnato la statuizione di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria dei titoli azionari della [OSCURATO:PERSONA] S.A. e dei marchi di proprietà della medesima, ritenendo che quest’ultima non avesse alcun interesse giuridicamente rilevante ad intervenire in giudizio, posto che si discuteva della validità del marchio “Mattiolo”, depositato da [OSCURATO:PERSONA], che non era stato oggetto di sequestro.

Con riferimento alla censura per prima illustrata, la Corte di appello ha ritenuto il motivo di impugnazione inammissibile, perché “del tutto aspecifico avuto riguardo al percorso motivazionale che ha portato il primo giudice a disattendere le domande per difetto di prova”.

La stessa Corte di merito ha poi respinto la censura relativa alla dedotta inammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, il cui interesse alla partecipazione al giudizio era data dal fatto che aveva sottoscritto una convenzione con [OSCURATO:PERSONA], autorizzata dal giudice penale, che consentiva di preservare il valore intrinseco della “griffe” e dei marchi, per gli scopi insiti nel provvedimento del sequestro penale, e che comprendeva anche l’uso del marchio “Mattiolo” oggetto della domanda di nullità nell’ambito del presente giudizio (dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado senza successiva impugnazione) e di un altro giudizio instaurato davanti al tribunale di Milano, che con sentenza n. 8815/2016 aveva accolto tale domanda.

Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] KFT hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Le intimate si sono difese con controricorso.

Parte ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342, 189, 178, comma 1, 346, 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto erroneamente inammissibili le censure riguardanti il mancato accoglimento della domanda risarcitoria, formulata dalle attuali ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di scrutinare le istanze istruttorie riproposte.

Secondo le ricorrenti, il motivo era conforme al requisito di specificità richiesto dal previgente testo dell’art. 342 c.p.c., come pure si evinceva dal fatto che la Corte di merito aveva esattamente compreso il contenuto volitivo e quello argomentativo della censura.

In particolare, le ricorrenti hanno dedotto che le loro domande erano state respinte perché le prove offerte erano state ritenute inammissibili e che, conseguentemente, avevano incentrato l’appello sulla richiesta di ammissione di dette prove in appello (in quanto ammissibili e rilevanti).

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 105, comma 2, 272, 108, 109, 359 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice del gravame escluso la fondatezza delle censure riferite alla inammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, ritenendo sussistente l’interesse di quest’ultima alla partecipazione al giudizio, fondato sull’intervenuta sottoscrizione della sopra descritta convenzione, che interessava anche il marchio “Mattiolo”, sebbene tra i beni sequestrati non vi fosse tale marchio, aggiungendo, inoltre, che nel giudizio di appello non era stata più devoluta la questione della nullità del menzionato marchio, nel frattempo accertata dal Tribunale di Milano, sicché non vi era ragione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria anche in tale grado di giudizio.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 91, 105, comma 2, 272, 108, 109, 343, 324, 359 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice di appello condannato le attuali ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, mentre invece: a) quest’ultima doveva essere estromessa dal giudizio già in primo grado come evidenziato nel precedente motivo di impugnazione; b) nel giudizio di appello non poteva configurarsi alcuna soccombenza delle attuali ricorrenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, non essendo coinvolta nella controversia relativa alla domanda formulata da queste ultime nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; c)in primo grado le spese di lite erano state compensate anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, sicché non era comprensibile come avesse potuto il giudice di appello confermare la decisione di primo grado e, nel contempo, condannare le ricorrenti a rifondere le spese di lite nei confronti di quest’ultima, che non era neppure parte processuale e che non aveva neppure impugnato la statuizione di primo grado in punto spese, né avrebbe potuto farlo, essendosi costituita tardivamente in giudizio.

2. Il p rimo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. 2.1.La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione relativo alla domanda risarcitoria proposta dalle attuali ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che le appellanti si erano limitate “ad argomentare sulla sussistenza dell’illecito, come emergente dalla documentazione allegata alle note autorizzate di primo grado datate 21.3.2011”,sia insistendo in sede di precisazione delle conclusioni “per l’ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nelle memorie ex art. 186 co.6 e nella memoria autorizzata contenente istanza di rimessione in termini del 21.3.2011”.

La medesima Corte ha precisato che il primo giudice aveva evidenziato in sentenza la “ininfluenza delle prove richieste dalla parte nel termine di cui all’art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. (del resto vertenti sulla autografia della sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione, sul pagamento degli emolumenti spettanti allo stilista e sulle condotte inadempienti della Sabatini), e ciò dopo avere in corso di causa respinto la istanza di remissione in termini avanzata dalle odierne appellanti in seguito alla costituzione di nuovi difensori.” Nella sentenza impugnata, si legge in particolare che, proprio al fine di consentire l’illustrazione delle richieste di questi ultimi, il Tribunale aveva autorizzato delle note, che le ricorrenti avevano depositato 21/03/2011, producendo documenti e articolando nuove prove, “le uniche poste a sostegno della domanda di concorrenza confusoria e per agganciamento spiegata nei confronti del Mattiolo, chiedendo di essere rimesse in termini”, ma poi Tribunale ha disatteso tale richiesta e ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

Come già anticipato, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il motivo di appello perché “il motivo con cui la parte deduce ed argomenta in ordine alla esistenza della prova della illecita condotta di concorrenza sleale, integrante altresì inadempimento ai contratti inter partes, è del tutto aspecifico avuto riguardo al percorso motivazionale che ha portato il primo giudice a disattendere la domanda per difetto di prova”.

Il giudice di appello ha, in sintesi, ritenuto che la censura fosse “aspecifica”, nel senso che non aveva toccato le ragioni che avevano portato al rigetto della domanda risarcitoria, riconducibili alla non accoglibilità delle istanze istruttorie, ritenute superflue (quelle contenute nelle memorie ex art. 186 c.p.c.) e tardive (quelle contenute nella memoria del 21/03/2011). 2.2.Com’è noto, per ottenere la riforma della statuizione che non ha ammesso istanze istruttorie, non è sufficiente semplicemente riproporle in sede di impugnazione.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, secondo quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo (v. tra le tante Sez. 3, n. 1691 del 26/01/2006). 2.3.Nel proporre ricorso per cassazione, dunque, le ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare l’erroneità della statuizione del giudice di appello, rappresentando di avere illustrato in sede di gravame, in modo specifico, le istanze istruttorie formulate, chiarendo, in contrapposizione alla decisione di primo grado, la rilevanza ai fini della decisione, per quelle tempestive, e l’ammissibilità per effetto della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini.

Nulla di tutto questo risulta dal ricorso percassazione, la cui lettura non porta neppure a comprendere quali specifiche prove, formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c., avrebbero dovuto essere accolte e per quali ragioni avrebbe dovuto essere accordata la rimessione in termini per le produzioni e le ulteriori istanze istruttorie, per nulla descritte in modo analitico.

Il giudice di legittimità si trova, pertanto, a leggere il ricorso per cassazione senza poter valutare, sulla scorta della sola illustrazione delle ragioni ivi illustrate, la fondatezza o meno della censura formulata, non avendo le ricorrenti fornito elementi per valutare l’ammissibilità e la rilevanza delle richieste istruttorie formulate, che non sono neppure specificamente descritte, e neppure la sussistenza dei presupposti per procedere alla remissione in termini, che non sono affatto accennati. 3.Il secondo motivo è infondato. 3.1.Com’è noto, la legittimazione ad effettuare l’intervento ad adiuvandum ex art. 105, comma 2, c.p.c. presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente (Sez. 1, n. 364 del 10/01/2014).

L’accertamento della sussistenza o meno di un siffatto interesse può essere fatto direttamente dalla Corte di Cassazione, perché si tratta di determinare gli elementi processuali legittimanti la presenza di una parte in giudizio ed anche perché la questione attiene alla qualificazione giuridica dell’interesse - e quindi, dell'intervento - sulla base degli elementi di fatto accertati in sede di merito (Cass., Sez. 2, n. 62 del 10/01/1970).

3.2. Nel caso di specie, il giudice dell’appello ha ritenuto infondata la censura relativa alla dedotta inammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, attribuendo rilievo al fatto che quest’ultima aveva sottoscritto una convenzione con [OSCURATO:PERSONA], avente la finalità di preservare il valore intrinseco della “griffe” e dei marchi per gli scopi insiti nel provvedimento di sequestro penale, che ha avuto ad oggetto anche il marchio “Mattiolo”, valore immateriale registrato dallo stilista.

Le ricorrenti non hanno contestato tale circostanza, ma hanno dedotto che la stipula della convenzione non aveva rilievo ai fini della valutazione dell’interesse ad intervenire della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, perché ciò che contava era il fatto che tale marchio, di cui si discuteva nel presente giudizio, non era stato oggetto di sequestro penale.

Tale affermazione non è condivisibile, tenuto conto che la custodia giudiziale comprende e svolge il ruolo di tutore – per quanto interinale – del complesso degli interessi di una pluralità di soggetti (creditori, soci, portatori di interessi, ecc.) interessati ad intervenire nel giudizio e a far valere – fin dalla prima sede giurisdizionale – la propria posizione giuridica, nella specie anche oggetto di un accordo, la cui validità non è messa in discussione.

3.3. Né è accoglibile il motivo nella parte in cui viene evidenziato che, comunque, in appello l’intervento non avrebbe potuto essere consentito, tenuto conto che non era stata ivi devoluta la questione relativa alla domanda di accertamento della nullità del marchio “Mattiolo”.

È sufficiente evidenziare che le ricorrenti hanno dedotto come motivo di impugnazione proprio la questione della ammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, operato già in primo grado, in relazione alla quale solo [OSCURATO:PERSONA] era il legittimo contraddittore anche in grado di appello. 4.Il terzo motivo è anch’esso infondato.

Come evidenziato dall’esame del precedente motivo, non può ritenersi che l’intervento fosse nella specie inammissibile.

Né può escludersi la soccombenza delle ricorrenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, considerato che il motivo di impugnazione riferito, appunto, alla questione dell’ammissibilità dell’intervento di quest’ultima è risultato respinto.

Il profilo, poi, riferito alla mancata compensazione delle spese di lite deve ritenersi inammissibile perché attinente al merito della decisione.

Com’è noto, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 11329 del 26/04/2019). 5.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 7.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27187/2017 promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via di Sant’[OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Casucci e in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 212, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria dei titoli azionari della [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.) e dei marchi di proprietà della medesima, in persona del custode pro tempore, nominato nel corso del procedimento penale n. 29247/2008 R.G. P.M., autorizzata a costituirsi nel presente giudizio con provvedimento della Corte di appello di Roma del 01/12/2017, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5629/2017 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 06/09/2017 e notificata il 13/09/2017; letti gli atti e i documenti di causa; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 5629/2017, pubblicata il 06/09/2017 e notificata il 13/09/2017, la Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta dalle attuali ricorrenti, avverso la decisione di primo grado che, dichiarata l’inammissibilità della domanda di accertamento di nullità del marchio “Mattiolo”, aveva respinto le domande proposte da tutte le parti, fatta eccezione per quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.A., poi oggetto di transazione nel corso del giudizio di appello. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] KFT, per quanto di interesse, avevano richiesto che il giudice del gravame, in riforma della decisione di primo grado, condannasse [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalle medesime subiti a causa del dedotto inadempimento di quest’ultimo al contratto di associazione in partecipazione del 15/06/2006 e del compimento da parte dello stesso Mattiolo di atti di concorrenza sleale, consistiti nell’appropriazione di beni e diritti delle società appellanti e nella sottrazione della loro clientela. Le appellanti avevano poi impugnato la statuizione di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria dei titoli azionari della [OSCURATO:PERSONA] S.A. e dei marchi di proprietà della medesima, ritenendo che quest’ultima non avesse alcun interesse giuridicamente rilevante ad intervenire in giudizio, posto che si discuteva della validità del marchio “Mattiolo”, depositato da [OSCURATO:PERSONA], che non era stato oggetto di sequestro. Con riferimento alla censura per prima illustrata, la Corte di appello ha ritenuto il motivo di impugnazione inammissibile, perché “del tutto aspecifico avuto riguardo al percorso motivazionale che ha portato il primo giudice a disattendere le domande per difetto di prova”. La stessa Corte di merito ha poi respinto la censura relativa alla dedotta inammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, il cui interesse alla partecipazione al giudizio era data dal fatto che aveva sottoscritto una convenzione con [OSCURATO:PERSONA], autorizzata dal giudice penale, che consentiva di preservare il valore intrinseco della “griffe” e dei marchi, per gli scopi insiti nel provvedimento del sequestro penale, e che comprendeva anche l’uso del marchio “Mattiolo” oggetto della domanda di nullità nell’ambito del presente giudizio (dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado senza successiva impugnazione) e di un altro giudizio instaurato davanti al tribunale di Milano, che con sentenza n. 8815/2016 aveva accolto tale domanda. Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] KFT hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Le intimate si sono difese con controricorso. Parte ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342, 189, 178, comma 1, 346, 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto erroneamente inammissibili le censure riguardanti il mancato accoglimento della domanda risarcitoria, formulata dalle attuali ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di scrutinare le istanze istruttorie riproposte. Secondo le ricorrenti, il motivo era conforme al requisito di specificità richiesto dal previgente testo dell’art. 342 c.p.c., come pure si evinceva dal fatto che la Corte di merito aveva esattamente compreso il contenuto volitivo e quello argomentativo della censura. In particolare, le ricorrenti hanno dedotto che le loro domande erano state respinte perché le prove offerte erano state ritenute inammissibili e che, conseguentemente, avevano incentrato l’appello sulla richiesta di ammissione di dette prove in appello (in quanto ammissibili e rilevanti). Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 105, comma 2, 272, 108, 109, 359 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice del gravame escluso la fondatezza delle censure riferite alla inammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, ritenendo sussistente l’interesse di quest’ultima alla partecipazione al giudizio, fondato sull’intervenuta sottoscrizione della sopra descritta convenzione, che interessava anche il marchio “Mattiolo”, sebbene tra i beni sequestrati non vi fosse tale marchio, aggiungendo, inoltre, che nel giudizio di appello non era stata più devoluta la questione della nullità del menzionato marchio, nel frattempo accertata dal Tribunale di Milano, sicché non vi era ragione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria anche in tale grado di giudizio. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 91, 105, comma 2, 272, 108, 109, 343, 324, 359 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice di appello condannato le attuali ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, mentre invece: a) quest’ultima doveva essere estromessa dal giudizio già in primo grado come evidenziato nel precedente motivo di impugnazione; b) nel giudizio di appello non poteva configurarsi alcuna soccombenza delle attuali ricorrenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, non essendo coinvolta nella controversia relativa alla domanda formulata da queste ultime nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; c)in primo grado le spese di lite erano state compensate anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, sicché non era comprensibile come avesse potuto il giudice di appello confermare la decisione di primo grado e, nel contempo, condannare le ricorrenti a rifondere le spese di lite nei confronti di quest’ultima, che non era neppure parte processuale e che non aveva neppure impugnato la statuizione di primo grado in punto spese, né avrebbe potuto farlo, essendosi costituita tardivamente in giudizio. 2. Il p rimo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. 2.1.La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione relativo alla domanda risarcitoria proposta dalle attuali ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che le appellanti si erano limitate “ad argomentare sulla sussistenza dell’illecito, come emergente dalla documentazione allegata alle note autorizzate di primo grado datate 21.3.2011”,sia insistendo in sede di precisazione delle conclusioni “per l’ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nelle memorie ex art. 186 co.6 e nella memoria autorizzata contenente istanza di rimessione in termini del 21.3.2011”. La medesima Corte ha precisato che il primo giudice aveva evidenziato in sentenza la “ininfluenza delle prove richieste dalla parte nel termine di cui all’art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. (del resto vertenti sulla autografia della sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione, sul pagamento degli emolumenti spettanti allo stilista e sulle condotte inadempienti della Sabatini), e ciò dopo avere in corso di causa respinto la istanza di remissione in termini avanzata dalle odierne appellanti in seguito alla costituzione di nuovi difensori.” Nella sentenza impugnata, si legge in particolare che, proprio al fine di consentire l’illustrazione delle richieste di questi ultimi, il Tribunale aveva autorizzato delle note, che le ricorrenti avevano depositato 21/03/2011, producendo documenti e articolando nuove prove, “le uniche poste a sostegno della domanda di concorrenza confusoria e per agganciamento spiegata nei confronti del Mattiolo, chiedendo di essere rimesse in termini”, ma poi Tribunale ha disatteso tale richiesta e ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni. Come già anticipato, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il motivo di appello perché “il motivo con cui la parte deduce ed argomenta in ordine alla esistenza della prova della illecita condotta di concorrenza sleale, integrante altresì inadempimento ai contratti inter partes, è del tutto aspecifico avuto riguardo al percorso motivazionale che ha portato il primo giudice a disattendere la domanda per difetto di prova”. Il giudice di appello ha, in sintesi, ritenuto che la censura fosse “aspecifica”, nel senso che non aveva toccato le ragioni che avevano portato al rigetto della domanda risarcitoria, riconducibili alla non accoglibilità delle istanze istruttorie, ritenute superflue (quelle contenute nelle memorie ex art. 186 c.p.c.) e tardive (quelle contenute nella memoria del 21/03/2011). 2.2.Com’è noto, per ottenere la riforma della statuizione che non ha ammesso istanze istruttorie, non è sufficiente semplicemente riproporle in sede di impugnazione. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, secondo quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo (v. tra le tante Sez. 3, n. 1691 del 26/01/2006). 2.3.Nel proporre ricorso per cassazione, dunque, le ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare l’erroneità della statuizione del giudice di appello, rappresentando di avere illustrato in sede di gravame, in modo specifico, le istanze istruttorie formulate, chiarendo, in contrapposizione alla decisione di primo grado, la rilevanza ai fini della decisione, per quelle tempestive, e l’ammissibilità per effetto della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini. Nulla di tutto questo risulta dal ricorso percassazione, la cui lettura non porta neppure a comprendere quali specifiche prove, formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c., avrebbero dovuto essere accolte e per quali ragioni avrebbe dovuto essere accordata la rimessione in termini per le produzioni e le ulteriori istanze istruttorie, per nulla descritte in modo analitico. Il giudice di legittimità si trova, pertanto, a leggere il ricorso per cassazione senza poter valutare, sulla scorta della sola illustrazione delle ragioni ivi illustrate, la fondatezza o meno della censura formulata, non avendo le ricorrenti fornito elementi per valutare l’ammissibilità e la rilevanza delle richieste istruttorie formulate, che non sono neppure specificamente descritte, e neppure la sussistenza dei presupposti per procedere alla remissione in termini, che non sono affatto accennati. 3.Il secondo motivo è infondato. 3.1.Com’è noto, la legittimazione ad effettuare l’intervento ad adiuvandum ex art. 105, comma 2, c.p.c. presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente (Sez. 1, n. 364 del 10/01/2014). L’accertamento della sussistenza o meno di un siffatto interesse può essere fatto direttamente dalla Corte di Cassazione, perché si tratta di determinare gli elementi processuali legittimanti la presenza di una parte in giudizio ed anche perché la questione attiene alla qualificazione giuridica dell’interesse - e quindi, dell'intervento - sulla base degli elementi di fatto accertati in sede di merito (Cass., Sez. 2, n. 62 del 10/01/1970). 3.2. Nel caso di specie, il giudice dell’appello ha ritenuto infondata la censura relativa alla dedotta inammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, attribuendo rilievo al fatto che quest’ultima aveva sottoscritto una convenzione con [OSCURATO:PERSONA], avente la finalità di preservare il valore intrinseco della “griffe” e dei marchi per gli scopi insiti nel provvedimento di sequestro penale, che ha avuto ad oggetto anche il marchio “Mattiolo”, valore immateriale registrato dallo stilista. Le ricorrenti non hanno contestato tale circostanza, ma hanno dedotto che la stipula della convenzione non aveva rilievo ai fini della valutazione dell’interesse ad intervenire della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, perché ciò che contava era il fatto che tale marchio, di cui si discuteva nel presente giudizio, non era stato oggetto di sequestro penale. Tale affermazione non è condivisibile, tenuto conto che la custodia giudiziale comprende e svolge il ruolo di tutore – per quanto interinale – del complesso degli interessi di una pluralità di soggetti (creditori, soci, portatori di interessi, ecc.) interessati ad intervenire nel giudizio e a far valere – fin dalla prima sede giurisdizionale – la propria posizione giuridica, nella specie anche oggetto di un accordo, la cui validità non è messa in discussione. 3.3. Né è accoglibile il motivo nella parte in cui viene evidenziato che, comunque, in appello l’intervento non avrebbe potuto essere consentito, tenuto conto che non era stata ivi devoluta la questione relativa alla domanda di accertamento della nullità del marchio “Mattiolo”. È sufficiente evidenziare che le ricorrenti hanno dedotto come motivo di impugnazione proprio la questione della ammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, operato già in primo grado, in relazione alla quale solo [OSCURATO:PERSONA] era il legittimo contraddittore anche in grado di appello. 4.Il terzo motivo è anch’esso infondato. Come evidenziato dall’esame del precedente motivo, non può ritenersi che l’intervento fosse nella specie inammissibile. Né può escludersi la soccombenza delle ricorrenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, considerato che il motivo di impugnazione riferito, appunto, alla questione dell’ammissibilità dell’intervento di quest’ultima è risultato respinto. Il profilo, poi, riferito alla mancata compensazione delle spese di lite deve ritenersi inammissibile perché attinente al merito della decisione. Com’è noto, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 11329 del 26/04/2019). 5.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 7.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d
Sentenza Cassazione n. 37696/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris