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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01983/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 027YDQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NQI13) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058AN2C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WSF3V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 047HWQE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K8PNV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, ai ricorrenti è stata applicata una pena su richiesta, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., per vari delitti in tema di sostanze stupefacenti.

Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto vizi di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio; gli altri, in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti in questa sede.

A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., infatti, la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rassegnate dai ricorrenti non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

Tanto dicasi anche per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale il suo difensore, nelle more del presente giudizio, ha rinunciato all'impugnazione, tuttavia senza essere munito della necessaria procura speciale a tal fine.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 027YDQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NQI13) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058AN2C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WSF3V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 047HWQE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K8PNV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, ai ricorrenti è stata applicata una pena su richiesta, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., per vari delitti in tema di sostanze stupefacenti. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto vizi di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio; gli altri, in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti in questa sede. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., infatti, la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rassegnate dai ricorrenti non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. Tanto dicasi anche per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale il suo difensore, nelle more del presente giudizio, ha rinunciato all'impugnazione, tuttavia senza essere munito della necessaria procura speciale a tal fine. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10
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