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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01065/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5028/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, giusta delega in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici èdomiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso le sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] d ella LIGURIA,n. 860, depositata il 15 luglio 2015 e n. 861, depositata il 15 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenze del15 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato gli appelli propost i da [OSCURATO:PERSONA] avverso le decision i di primo grado , aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA , relativi agli anni 2007 e 2008, con le quali, in parziale accoglimento dei ricorsi, erano stati rideterminati in misura minore i ricavi accertati. 2.[OSCURATO:PERSONA] e tributari a regional e , dopo avere affermato che la questione relativa ai costi indeducibili era passata in giudicato perché non era stata impugnata, ha evidenziato che l'accertamento dell'ufficio erastato effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) , del d.P.R. n. 600/1973; che nellafattispecie in esame sussistevano le presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., datal'esistenza di fatture di vendita a cui non corrispondevano altrettante fatture d'acquisto, di fatture emesse prive dei requisiti di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, diirregolarità nei documenti di trasporto, nonché della confusione di fatture passive del contribuente con quelle del padre; che, dunque, l'esiguità del reddito dichiarato, la commistione tra l'attività del padre e quella del figlio confermavano la tesi dell' U fficio e rappresenta va no presunzioni gravi, precise e concordanti.

3. I giudici di secondo grado, nel merito, hanno ritenuto che , nella ricostruzione dei ricavi derivanti dal comme rcio di macchine e attrezzature, come correttamente affermato dai primi giudici, si doveva applicare la percentuale di ricarico riconosciuta corretta in sede di adesione, mentre erano da confermare i ricavi di vendita d e i pezzi di ricambio, non avendo la parte fornito alcuna prova valida, in particolare relativamente agli sconti asseritamente praticati; per quanto concerneva, infine , i ricavi per prestazioni di manodopera, la ricostruzione operata dai primi giudici, tenuto conto della prevalenza dell'attività commerciale, appar iva in linea con la fattispecie rappresentata.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi.

5. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., oltre che del d.P.R. n. 570/1996, tutti in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.: l'Erario aveva ritenuto, nel caso in esame, che la contabilità non fosse completamente inattendibile, fondando l'accertamento sul disposto dell'art. 39, comma 1, lett. d) e non sul comma 2 del medesimo testo normativo, con la conseguenza che le sole presunzioni utilizzabili erano quelle munite dei requisiti di gravità precisione e concordanza; la sentenza impugnata violava l'art. 2729 cod. civ. avendo ritenuto il giudice di secondo grado che i fatti noti accertati fossero muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che da essi potesse trarsi il fatto ignoto sussistente nella sottrazione a tassazione di materia imponibile; non erano gravi, precisi e concordanti le circostanze che solo sette fatture su ben 240 registrate nella contabilità del ricorrente non corrispondevano a fattura di acquisto, la mancanza di n. 3 DDT e la irregolarità nei documenti di trasporto; la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso l'applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 570/1996, violandone il disposto e il precetto, nel momento in cui aveva ritenuto che le scritture contabili fossero inattendibili, pur non presentando unoscostamento tra i valori contabili e quelli rilevati in sede di controllo superiore al 10% e a 2.582 euro ed in ogni caso oltre 25.822 euro,una omessa indicazione di uno o più beni strumentali di valore superiore a determinate soglie e una mancata contabilizzazione dei costi relativi al lavoro di terzi prestato a favore dell’impresa; tale regolamento si collegava all'art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, che tracciava una definizione generale di contabilità inattendibile, affermando che la stessa si rilevava «quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle g aranzie proprie di una contabilità sistematica»; nel caso in esame, non era stata operata alcuna valutazione sulla inattendibilità delle scritture contabili. 2.Il secondo motivo deduce l'ulteriore violazione dell'art. 39, comma 1, lett . d), del d.P.R. n.600/1973 e degli art. 2697 e 2729 cod. civ., oltre che del d.

P. R. n. 570/1996, tutti in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.: la presunzione applicata era illegittima perchéaveva riguardato l'attività di manutenzione, che era stato oggetto di ricarico nel suo complesso, senza distinguere tra attività di un tipo o di altro tipo; era, infatti, incontestato che la presunzione di maggiori ricavi si fondava sul raffronto tra pre zzi di acquisto e rivendita operato solo su «macchine e attrezzature» senza che si fosse operata alcuna distinzione tra macchina e macchina e tra attrezzature e attrezzature. 3.Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell'omesso esame dello sconto praticato dal ricorrente, indicato nelle fatture prodotte, nella quartultima riga, seconda casella da sinistra, tra «netto merce» e «spese bolli»e che la voce « sconto » era compilata con un numero che era l'importo dello sconto concretamente praticato a quel cliente.4.In via preliminare, va rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 17 ottobre 2022, comunicata all'Agenzia delle Entrata giusta ricevuta di avvenuta consegna del 14 ottobre 2022, ha chiesto l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere ed ha allegato la domanda di definizione agevolata presentata in data 7 marzo 2019 e il correlato provvedimento di accoglimento dell'Ufficio, oltre che le ricevute di pagamento delle rate versate. 4.1L'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possonoessere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10); «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13). 4.2.Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata.

5. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, del decreto legge n. 119 del 2018, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018).

Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, una causa estintiva del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5028/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, giusta delega in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici èdomiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso le sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] d ella LIGURIA,n. 860, depositata il 15 luglio 2015 e n. 861, depositata il 15 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenze del15 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato gli appelli propost i da [OSCURATO:PERSONA] avverso le decision i di primo grado , aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA , relativi agli anni 2007 e 2008, con le quali, in parziale accoglimento dei ricorsi, erano stati rideterminati in misura minore i ricavi accertati. 2.[OSCURATO:PERSONA] e tributari a regional e , dopo avere affermato che la questione relativa ai costi indeducibili era passata in giudicato perché non era stata impugnata, ha evidenziato che l'accertamento dell'ufficio erastato effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) , del d.P.R. n. 600/1973; che nellafattispecie in esame sussistevano le presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., datal'esistenza di fatture di vendita a cui non corrispondevano altrettante fatture d'acquisto, di fatture emesse prive dei requisiti di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, diirregolarità nei documenti di trasporto, nonché della confusione di fatture passive del contribuente con quelle del padre; che, dunque, l'esiguità del reddito dichiarato, la commistione tra l'attività del padre e quella del figlio confermavano la tesi dell' U fficio e rappresenta va no presunzioni gravi, precise e concordanti. 3. I giudici di secondo grado, nel merito, hanno ritenuto che , nella ricostruzione dei ricavi derivanti dal comme rcio di macchine e attrezzature, come correttamente affermato dai primi giudici, si doveva applicare la percentuale di ricarico riconosciuta corretta in sede di adesione, mentre erano da confermare i ricavi di vendita d e i pezzi di ricambio, non avendo la parte fornito alcuna prova valida, in particolare relativamente agli sconti asseritamente praticati; per quanto concerneva, infine , i ricavi per prestazioni di manodopera, la ricostruzione operata dai primi giudici, tenuto conto della prevalenza dell'attività commerciale, appar iva in linea con la fattispecie rappresentata. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi. 5. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., oltre che del d.P.R. n. 570/1996, tutti in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.: l'Erario aveva ritenuto, nel caso in esame, che la contabilità non fosse completamente inattendibile, fondando l'accertamento sul disposto dell'art. 39, comma 1, lett. d) e non sul comma 2 del medesimo testo normativo, con la conseguenza che le sole presunzioni utilizzabili erano quelle munite dei requisiti di gravità precisione e concordanza; la sentenza impugnata violava l'art. 2729 cod. civ. avendo ritenuto il giudice di secondo grado che i fatti noti accertati fossero muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che da essi potesse trarsi il fatto ignoto sussistente nella sottrazione a tassazione di materia imponibile; non erano gravi, precisi e concordanti le circostanze che solo sette fatture su ben 240 registrate nella contabilità del ricorrente non corrispondevano a fattura di acquisto, la mancanza di n. 3 DDT e la irregolarità nei documenti di trasporto; la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso l'applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 570/1996, violandone il disposto e il precetto, nel momento in cui aveva ritenuto che le scritture contabili fossero inattendibili, pur non presentando unoscostamento tra i valori contabili e quelli rilevati in sede di controllo superiore al 10% e a 2.582 euro ed in ogni caso oltre 25.822 euro,una omessa indicazione di uno o più beni strumentali di valore superiore a determinate soglie e una mancata contabilizzazione dei costi relativi al lavoro di terzi prestato a favore dell’impresa; tale regolamento si collegava all'art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, che tracciava una definizione generale di contabilità inattendibile, affermando che la stessa si rilevava «quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle g aranzie proprie di una contabilità sistematica»; nel caso in esame, non era stata operata alcuna valutazione sulla inattendibilità delle scritture contabili. 2.Il secondo motivo deduce l'ulteriore violazione dell'art. 39, comma 1, lett . d), del d.P.R. n.600/1973 e degli art. 2697 e 2729 cod. civ., oltre che del d. P. R. n. 570/1996, tutti in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.: la presunzione applicata era illegittima perchéaveva riguardato l'attività di manutenzione, che era stato oggetto di ricarico nel suo complesso, senza distinguere tra attività di un tipo o di altro tipo; era, infatti, incontestato che la presunzione di maggiori ricavi si fondava sul raffronto tra pre zzi di acquisto e rivendita operato solo su «macchine e attrezzature» senza che si fosse operata alcuna distinzione tra macchina e macchina e tra attrezzature e attrezzature. 3.Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell'omesso esame dello sconto praticato dal ricorrente, indicato nelle fatture prodotte, nella quartultima riga, seconda casella da sinistra, tra «netto merce» e «spese bolli»e che la voce « sconto » era compilata con un numero che era l'importo dello sconto concretamente praticato a quel cliente.4.In via preliminare, va rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 17 ottobre 2022, comunicata all'Agenzia delle Entrata giusta ricevuta di avvenuta consegna del 14 ottobre 2022, ha chiesto l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere ed ha allegato la domanda di definizione agevolata presentata in data 7 marzo 2019 e il correlato provvedimento di accoglimento dell'Ufficio, oltre che le ricevute di pagamento delle rate versate. 4.1L'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possonoessere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10); «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13). 4.2.Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata. 5. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, del decreto legge n. 119 del 2018, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018). Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, una causa estintiva del giud
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