CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia, sez.dist. di Messinan. 8842/2021 depositata il 08/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9667/2022Numero sezionale 4093/2026Numero di raccolta generale 17706/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Biagio ZAMMATARO impugnava l’avviso di pagamento TIA relativoagli anni 2008 e 2009 per un importo complessivo di euro 3.998,46,riassumendo il giudizio innanzi al giudice tributario in esecuzione dellasentenza del Giudice di pace di Mistretta n. 21/2017 che aveva dichiaratoil difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudicetributario.2. La CGT di I grado di Messina accoglieva il motivo di ricorso relativoalla prescrizione quinquennale della TIA per gli anni 2008 e 2009 tenutoconto che l’avviso di pagamento impugnato era stato notificato alcontribuente in data 24.06.2016.3. [OSCURATO:PERSONA] d’Ambito in liquidazione ha appellato la sentenza di Igrado, limitatamente all’anno 2009 e relativamente a n. 12 fatture,deducendo - rispetto ad esse - l’intervenuta notifica di atti interruttivi dellaprescrizione; segnatamente ha sostenuto che in data 08.01.2015 fossestata recapitata la raccomandata n. 61299189111-5 (con avviso diricevimento) contenente un sollecito di pagamento delle predette 12fatture (nn. 2009099381, 2009100172, 2009100580, 2009101365,2010020189, 2010020190, 2010020191, 2010020192, 2010158174,2010158175, 2010158176 e 2010158177).4. Il giudice di II grado ha accolto l’appello, ritenendo che il plico di cuialla predetta raccomandata fosse stato effettivamente ricevuto dalcontribuente, in adesione al principio “secondo cui spetta al destinatariol’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno,ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quelloindicato dal mittente”. In particolare, il Collegio ha ritenuto che il plicofosse stato effettivamente ricevuto e “del resto l’appellato - mentre hadepositato in quel grado la copia di quanto ricevuto in data 08.01.2014 -non solo non ha espressamente negato di averlo ricevuto ma ha ancheomesso, secondo buona fede, di produrre il contenuto del plico; in difettoNumero registro generale 9667/2022Numero sezionale 4093/2026Numero di raccolta generale 17706/2026Data pubblicazione 03/06/2026di ciò, tale comportamento non è stato ritenuto improntato a buona fedeed ai sensi dell’art. 115 c.p.c.”.[OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto discendere la dimostrazione del ricevimento delplico e la veridicità della tesi sostenuta dall’appellante, in adesione alprincipio costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta aldestinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera alsuo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso daquello indicato dal mittente.5. Avverso la sentenza di II grado ZAMMATARO ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.a. in liquidazione è rimasta intimata7. In data 30.4.2026 ZAMMATARO ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., nella quale si dà atto che [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, conprovvedimento Prot.n. e1763303 del luglio 2024 ha operato lo sgraviodella cartella n. 295 2024 00065907 36/000 notificata via pec il13.3.2024, relativamente alla TIA Anno 2009, oggetto del presentegiudizio. Il ricorrente richiede la declaratoria di cessata materia delcontendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va esaminata preliminarmente la domanda di declaratoria dicessata materia del contendere, in conseguenza del dedotto sgravio; ladomanda non può essere accolta.2. Si osserva che il provvedimento allegato è stato adottato con questamotivazione: «discarico amministrativo per pregressa sentenzaannullamento intimazione». In tal caso la richiesta di cessazione dellamateria del contendere non può essere accolta poiché, se pur vero chel’atto di riscossione a seguito di sentenza di primo grado è stato annullatodi ufficio, l’atto impositivo rimane, però, in piedi.Come questa Corte ha ripetutamente statuito, «lo sgravio della cartella dipagamento disposto in provvisoria ottemperanza di sentenza favorevole alNumero registro generale 9667/2022Numero sezionale 4093/2026Numero di raccolta generale 17706/2026Data pubblicazione 03/06/2026contribuente, e la mancata impugnazione della sentenza che abbiaconseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere,in quanto di regola funzionali solo ad evitare un aggravamento delle speseprocessuali nel giudizio sul ruolo, non comportano, di per sé, alcun effettodi acquiescenza o, rispettivamente, di giudicato esterno nel giudizio cheha per oggetto l'impugnazione dell'atto presupposto» (v., ex plurimis,Cass., 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., 1 aprile 2016, n. 6334; Cass., 23ottobre 2015, n. 21590; Cass., 28 dicembre 2012, n. 24064); «in tema diriscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamentodivengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorsoproposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto,poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suopassaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria,privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima edescludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcunaforma di riscossione provvisoria (Cass., 29 agosto 2024, n. 23329; Cass.,23 luglio 2024, n. 20300; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass. Sez.U., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass., 27 luglio 2012, n. 13445); «laddovel’atto di riscossione faccia seguito ad un atto impositivo, gli àmbiti dellacognizione cui il giudice tributario è chiamato rimangono distinti eafferiscono, per l’appunto, ai vizi propri di ciascun atto impugnato, salvol’effetto di trascinamento dei vizi determinato (alle condizioni ora poste,quanto all’impugnazione del ruolo, dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 12, comma 4-bis) dall’omessa notifica dell’atto presupposto» (v., explurimis, Cass., 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., 11 marzo 2015, n.4818; v., altresì, Cass., 31 ottobre 2017, n. 25995; Cass., 10 aprile 2013,n. 8704; Cass., 24 novembre 2000, n. 15207); «in tema di contenziosotributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorché riferita asomme direttamente iscritte a ruolo dall'ufficio all'esito del controlloautomatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, disposto inNumero registro generale 9667/2022Numero sezionale 4093/2026Numero di raccolta generale 17706/2026Data pubblicazione 03/06/2026provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole alcontribuente prima della presentazione dell'appello, non comportaacquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione,trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla meravolontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successiviprodromici all'atto impugnato» (Cass. n. 6334/2016). Permane dunque,nel caso di specie, un interesse alla pronuncia del merito.3. Rigettata l’istanza di declaratoria di cessata materia del contendere,vanno quindi esaminati i motivi di ricorso.4. Quanto al primo motivo, è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 22 D.lgs. 546/1992, e dell'art.12 D.lgs. 546/1992 e83 c.p.c. in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e/oimprocedibile il ricorso in appello sia per mancato deposito, all'atto dellacostituzione dell'appellante, della procura alle liti, della copia conformedell'appello notificato (nessuna attestazione di conformità è statadepositata), della relata di notifica e della prova dell'avvenuta notificadell'appello, sia per irregolarità e/o inesistenza, e/o illegittimità, e/oinvalidità della procura alle liti per l'appello rilasciata dall'ATO, in quantoassolutamente generica e non specificatamente riferita al processotributario d'appello non indicando nè la sentenza oggetto di appello, né lacontroversia in I grado in cui la stessa è stata resa, né la controparte, nél'atto impositivo di cui alla sentenza oggetto di appello, con conseguentecarenza dello ius postulandi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia per mancata validacostituzione dell'ATO sia in I che in II grado, avendo [OSCURATO:PERSONA] non nella qualità di presidente p.t. del Collegio di liquidazione, néin appello né in I grado, ed essendosi, pertanto, costituito solamentela determina di nomina e conferimento di incarico all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] da parteNumero registro generale 9667/2022Numero sezionale 4093/2026Numero di raccolta generale 17706/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell'ATO (determinazione presidenziale prot. n.1214 del 25.06.2019) cheinvero è stata solo citata ma non è stata prodotta.5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art.2948 n.4 cc in quanto la CTR avrebbe dovutodichiarare l'intervenuta prescrizione delle fatture TIA anno 2009, essendorisultato provato che non sono mai state notificate né l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (comesostenuto dall'ATO) né comunque entro il 31.12.2014 e dunque entro ilquinquennio e avrebbe dovuto confermare l'annullamento, per intervenutaprescrizione, dell'ingiunzione di pagamento già dichiarata in I grado dallaCTP di Messina relativamente alle fatture TIA anno 2009 per euro2.072,49; deduce nel medesimo motivo, inoltre, la violazione e/o falsaapplicazione dell'art.2697 cc in relazione alla prova addotta dal ricorrentecirca la mancata notifica degli atti.6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art.115 cpc, in quanto la CTR avrebbe dovuto porre afondamento della decisione le prove agli atti fornite dal contribuente, chehanno dimostrato la mancata notifica in data 8.1.2014 del sollecito per lefatture TIA anno 2009, smentendo la tesi sostenuta dall'ATO, che invecenon ha fornito alcuna prova; nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 cpc in quanto la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte ledomande e non oltre i limiti di esse; e violazione e/o falsa applicazionedell' art.116 cpc in quanto la CTR non ha valutato le prove secondoprudente apprezzamento e prima ancora non ha correttamente tenutoconto e valutato le prove documentali fornite dal contribuente, chedimostrerebbero l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui allefatture TIA anno 20097. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 91 e 92 cpc in quanto la CTR avrebbe nel condannareil contribuente al pagamento delle spese di giudizio di II grado.Numero registro generale 9667/2022Numero sezionale 4093/2026Numero di raccolta generale 17706/2026Data pubblicazione 03/06/20268. Ciò premesso, il Collegio dà atto della mancanza dei fascicoli dimerito, la cui acquisizione è necessaria per verificare quanto dedotto neimotivi di ricorso.9. Deve conseguentemente rinviarsi la causa a nuovo ruolo, mandandola cancelleria per il relativo adempimento. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per l’acquisizione deifascicoli di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto