CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 22 settembre 2021 la Corte di appello di Milano deliberava il riconoscimento in Italia, ai sensi e per gli effetti stabiliti dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione- quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008), della sentenza 24 settembre 2018 del Tribunale di Bucarest, irrevocabile dal 29 giugno 2020, con cui il cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il delitto di istigazione alla corruzione, con sospensione condizionale della pena stessa, sotto vigilanza, per la durata di tre anni. La Corte di appello, nell'adeguare la sanzione al diritto interno, ex art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38, cit., la convertiva nella misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), reputato essere l'istituto più affine alla sanzione straniera, e ne riduceva altresì a due anni la durata. La Corte individuava nel Tribunale di sorveglianza di Milano l'Autorità interna competente a determinare in concreto le prescrizioni dell'affidamento in prova, a mente dei commi 5 e 6 dell'art. 47 Ord. pen., «con riferimento a quelle previste dall'A.G. romena e consentite dall'art. 4 del D.L.vo 38/2016». Con l'ordinanza in epigrafe indicata, adottata all'esito dell'udienza camerale appositamente fissata, il Tribunale di sorveglianza di Milano dettava le suddette prescrizioni, includendovi il divieto per l'affidato di lasciare il territorio della Regione Lombardia e l'obbligo di permanenza domiciliare notturna. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che tali specifiche clausole integrassero necessariamente il modello di prescrizioni delineato dai commi 5 e 6 dell'art. 47 Ord. pen., la cui applicazione si imponeva alla luce della decisione di adattamento adottata dalla Corte di appello, risultando sostanzialmente corrispondente alla tipologia di prescrizioni di cui all'art. 4 d.lgs. n. 38 del 2016. 2. Ricorre il condannato per cassazione avverso l'ordinanza testé menzionata, per mezzo del suo difensore di fiducia. Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. L'adeguamento della sanzione straniera al diritto interno non potrebbe mai comportare, a suo parere, l'aggravamento degli obblighi imposti dalla sentenza di condanna, né per contenuto, né per durata, secondo quanto sancito dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 38 del 2016. Un tale aggravamento si sarebbe invece prodotto, a seguito delle specifiche prescrizioni limitative della libertà di circolazione, illegittimamente imposte dal Tribunale di sorveglianza.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione. L'imposizione di prescrizioni tanto limitative sarebbe in contrasto, nelle circostanze date, con le finalità rieducative della misura alternativa e non risulterebbe dal provvedimento impugnato adeguatamente giustificata. 3. Il ricorrente ha presentato rituale memoria, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e insistendo per l'accoglimento del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, tra Paesi dell'Unione, delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena, o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decisioni di liberazione condizionale, che impongano obblighi e prescrizioni rientranti nel catalogo di cui all'art. 4 del testo legislativo, in vista dell'esecuzione da svolgersi in altro Paese membro. In caso di esecuzione passiva, la competenza a decidere sul riconoscimento, e sul conseguente trasferimento della sorveglianza in territorio italiano, appartiene alla Corte di appello, nel cui distretto la persona condannata all'estero abbia, nel momento in cui la procedura è attivata, o intenda trasferire, la residenza legale e abituale (art. 9 d.lgs. n. 38). La Corte di appello, quando ne ricorrono le condizioni, incluso il requisito della doppia incriminazione nei casi in cui è richiesto, delibera il riconoscimento e, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartite, ovvero la durata della misura, sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per i reati corrispondenti, procede ai necessari adeguamenti dandone informazione all'Autorità competente dello Stato di condanna, con le deroghe minime necessarie rispetto alla sanzione stabilita nello Stato stesso (art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38). 2. In nessun caso l'adeguamento può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposte dallo Stato di condanna (art. 10, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 38). La regola si inserisce in modo perfettamente coerente nel sistema che presiede ai rapporti giurisdizionali con le Autorità straniere. In tema di esecuzione nel territorio nazionale di pronunce giudiziarie estere di condanna, l'esecuzione della pena è sempre soggetta alla legge italiana (art. 738 cod. proc. pen.), ma opera il limite costituito dal divieto di aggravamento del trattamento sanzionatorio determinato dall'ordinamento straniero, con riferimento al tempo in cui si attua il passaggio della competenza esecutiva, come prescritto dall'art. 735, comma 3, cod. proc. pen., e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334 (Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584-01; Sez. 5, n. 45715 del 19/09/2005, Sciabica, Rv. 233383-01; Sez. 1, n. 11425 del 11/02/2004, Sciabica, Rv. 227821-01). Il rispetto della regola deve essere garantito sia dall'Autorità che attua il riconoscimento, che l'ordinamento italiano identifica con la Corte d'appello del distretto predefinito dalla legge, sia da qualunque altra Autorità giudiziaria che, successivamente al riconoscimento, venga chiamata a statuire sulle modalità di esecuzione e sul suo corso ulteriore; ivi compresa, dunque, la magistratura di sorveglianza che, in caso di espiazione della pena in forma alternativa, concorra alla conformazione delle relative prescrizioni, o in prosieguo vigili sul loro rispetto. 3. Il primo motivo di ricorso, inquadrato in tale cornice esegetica, risulta fondato. 4. L'istituto della sospensione della pena sotto vigilanza, disciplinato dal diritto rumeno, reso applicabile al condannato dalla sentenza straniera sotto riconoscimento, implica infatti una serie di obblighi, richiamati dalla Corte di appello di Milano, e che si trovano anche riepilogati dall'ordinanza impugnata. Si tratta dell'obbligo di presentarsi nelle date fissate alla pubblica Autorità incaricata della sorveglianza e di rapportarsi al Magistrato che vi presiede; l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, o di posto di lavoro, nonché ogni altro spostamento di durata superiore a cinque giorni; l'obbligo di rendere conto dei propri mezzi di sussistenza; l'obbligo di frequentare programmi di reinserimento sociale e svolgere attività di volontariato, limitata nel tempo. Si tratta di obblighi effettivamente rientranti nel catalogo convenzionale, nonché meglio traducibili, nell'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come correttamente accertato dalla Corte di appello. Tale misura alternativa non impone al condannato di astenersi meramente dal reiterare condotte delittuose, ma svolge una funzione propulsiva, che si attua tramite la positiva adozione di prescrizioni, riguardanti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, il lavoro e la libertà di locomozione; prescrizioni, quali quelle contemplate dall'art. 47, commi 5 e 6, Ord. pen., cui il contenuto della sentenza straniera poteva essere tranquillamente adattato.Tali prescrizioni perseguono una finalità rieducativa, ma contemporaneamente limitano la libertà personale e rivestono innegabile e concorrente carattere afflìttivo. Esse, dunque, dovevano essere modulate nel rispetto - ineludibile - del principio di non aggravamento del trattamento penale definito dall'Autorità giudiziaria estera. Il divieto di aggravamento, per contenuto e durata, è del resto testualmente riferito, dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 38 del 2016, che attua sul punto la decisione-quadro, agli «obblighi e [alle] prescrizioni originariamente imposti». 5. L'ordinanza impugnata, nell'includere nelle prescrizioni il divieto per l'affidato di lasciare il territorio della Regione Lombardia e l'obbligo di permanenza domiciliare notturna, è incorsa nel vietato aggravamento. E' agevole infatti rilevare che le imposte restrizioni alla libertà di locomozione del condannato eccedono il ventaglio di obblighi e prescrizioni, che, come innanzi descritto, sostanzia l'istituto di diritto rumeno della sospensione della pena sotto vigilanza, e che a Rugiero erano state applicate. La Corte di appello aveva convertito la misura rumena in quella dell'affidamento in prova, facendo salvo il criterio di necessaria corrispondenza di prescrizioni limitative, e il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attenersi a tale criterio. La Corte di appello aveva anche fatto riferimento ai più volte menzionati commi 5 e 6 dell'art. 47 Ord. pen., che non rendevano però affatto obbligata - neppure in ottica di puro diritto interno - la soluzione adottata. Basti constatare che le prescrizioni, riguardanti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, il lavoro e la libertà di locomozione, evocate dall'art. 47, comma 5, cit., non hanno un contenuto rigidamente predefinito, potendo il Tribunale di sorveglianza stabilirne l'esatta latitudine a seconda delle esigenze del caso; così come meramente facoltativa sarebbe stata l'apposizione di clausola che stabilisse, a norma del comma 6, che, durante tutto o parte del periodo di affidamento, il condannato non potesse soggiornare in uno o più comuni, o soggiornasse in un comune determinato. 6. In accoglimento del primo motivo di ricorso, e previo assorbimento del secondo, l'ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio. Il Tribunale di sorveglianza provvederà, in tale sede, a rideterminare le prescrizioni dell'affidamento, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M.