CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 08303/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del P.g., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta a far data dal 06/06/2016 sino al 17/11/2017, applicata dal GIP presso il Tribunale di Lecce in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.416bis cod.pen.. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda fosse inammissibile in quanto proposta oltre il termine di decadenza fissato dall'art.315, comma 1, cod.proc.pen.. In particolare, ha osservato che - dopo l'applicazione della misura cautelare - la ricorrente era stata assolta dal GUP presso il Tribunale di Lecce con sentenza del 16/01/2018; che, avverso detta sentenza, era stato proposto appello da parte del p.m. e che la Corte d'appello di Lecce, con sentenza emessa il 29/05/2019 e con motivazione depositata il 27/08/2019, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione; che la statuizione era divenuta definitiva il 20/12/2019; che, essendo la domanda di riparazione stata presentata il 30/05/2022, la stessa era stata proposta oltre il termine biennale previsto dalla predetta disposizione a pena di decadenza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.315, comma 1, cod.proc.pen. Ha dedotto che - nel caso di specie - attesa la presenza di più coimputati, ai fini della decorrenza del predetto termine di decadenza occorreva che la sentenza divenisse irrevocabile anche nei loro confronti; ha dedotto che la definizione del giudizio per tutti i coimputati fosse di fondamentale importanza al fine di valutare la fondatezza nel merito della richiesta di riparazione, atteso il naturale collegamento tra le varie posizioni determinata dal contesto associativo, anche per la mancata pronuncia nel merito determinata, per la posizione della Cesario, dalla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione; ha quindi dedotto che il termine biennale doveva intendersi decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza per tutti gli imputati, ovvero dal 25/02/2023; ha altresì dedotto che, in data 20/12/2021, la ricorrente aveva depositato tramite PEC un'istanza di riparazione, entro il termine individuato dalla Corte territoriale, ma d'e il deposito della stessa, non era stato accettato dalla Corte d'appello di Lecce ritenendo che la competenza fosse della sezione di Taranto. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta . nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La questione posta nell'unitario motivo di ricorso attiene al momento di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di riparazione - in riferimento a quanto previsto dall'art.315, comma 1, cod.proc.pen. - in presenza di altri coimputati oltre alla parte richiedente. Sul punto, questa Corte aveva in passato affermato - specificamente nell'arresto richiamato in sede di ricorso - che, in presenza di più coimputati e qualora la sentenza fosse stata impugnata da alcuno di essi, un eventuale accoglimento della loro impugnazione poteva ridondare anche a favore dell'imputato ed anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione; mentre era l'impugnazione della sola parte civile che comportava la cristallizzazione dette statuizioni di ordine penale; esprimendo quindi il principio in base al quale, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione dei coimputati impedisce, sino a definizione della stessa, che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile (Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010, Motta, Rv. 249158). 3. Successivamente è peraltro intervenuta altra pronuncia di questa Corte (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786), la quale - con considerazioni cui si intende, in questa sede, dare continuità - ha operato alcune precisazioni riguardanti il predetto principio. In particolare, la Corte ha precisato che - nel caso di presenza di più coimputati nel medesimo reato - le differenti statuizioni definitive, di condanna ovvero assolutorie, in base alla ricostruzione degli accadimenti ed alle valutazioni giudiziali, anche relative ai concreti comportamenti dei coimputati le cui posizioni hanno avuto diversa sorte processuale, possono influire in tema di an debeatur nella doverosa attività di ricerca, di selezione e di valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare ovvero ad P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, 13 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] FrancesQl [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAIQ oggi, „,,, ...... cMPLAWA ••••••~•~4~[OSCURATO:PERSONA] ZIARIOescludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo del dolo o della colpa grave. Ciò affinché la piattaforma decisoria sia la più ampia e la più completa possibile e si scongiurino soluzioni puramente formalistiche non aventi corrispondenza nel reale accadimento dei fatti, come ricostruiti nel contraddittorio processuale dai giudici di merito; argomentando altresì come, nell'evenienza in cui si escluda la ricorrenza di un caso di dolo o di colpa grave da parte del soggetto agente, la esatta ricostruzione dell'accaduto, che, per le ragioni esposte, non può prescindere dalla definitiva irrevocabilità dell'intera vicenda processuale, ben potrebbe avere riflessi sotto il profilo del quantum debeataur, in riferimento all'eventuale ravvisabilità di un'ipotesi di colpa lieve. Peraltro, la Corte ha affermato che il predetto principio opera a condizione che la parte richiedente indichi in maniera specifica gli elementi emersi nei processi proseguiti a carico dei coimputati che siano idonei ad incidere sulla colpa del ricorrente; apparendo quindi logico e conforme alla ratio dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione ritenere che il giudice di merito adito debba tenere conto del termine biennale decorrente dalla irrevocabilità delle situazioni relative agli altri coimputati, a due condizioni: 1) che non si sia in presenza di processò un per imputazione monosoggettiva; 2) e che il richiedente alleghi puntualmente nella propria domanda ex art. 314 cod. proc. pen. le ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati possa, in tesi, incidere sulla situazione del soggetto che agisce; onere di allegazione, a propria volta, che si pone in linea con la natura essenzialmente civilistica del procedimento di riparazione. 4. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha operato alcuna specifica allegazione riguardante la posizione dei coimputati e le ragioni in base alle quali la definizione del procedimento anche nei loro confronti potesse assumere riflessi in ordine alla valutazione della propria posizione in sede di giudizio di riparazione, difettando quindi i necessari requisiti da ritenere posti alla base della valutazione di ammissibilità dell'istanza. Alle predette considerazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; quanto al rapporto processuale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nulla va provveduto i