CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che, il 17/06/2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato dall'imputato avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Potenza in data 26/09/2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 56 - 640 cod. pen. In data 16 maggio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e la nota spese con le quali la parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado. Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi dedotti, con i quali si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 640 cod. pen. per l'assenza degli elementi costitutivi dei reati, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria perché non si confrontano con gli argomenti posti a sostegno della decisione impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, quanto piuttosto contengono esclusivamente censure di merito. Ragione questa per la quale, nella totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'attuale ricorso, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per il grado che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]