Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02742/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza, con vittoria di spese ed onorari, come da nota specifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 febbraio 2023, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti statuizioni civili in favore di quest'ultimo, costituitosi nel processo come parte civile.

2. Il ricorso consta di un unico motivo, ovvero la nullità derivata e consequenziale della sentenza impugnata, di carattere assoluto ed insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in ragione dell'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

Detto avviso, infatti, è stato a lui notificato presso il proprio difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo che la notifica presso il domicilio da lui dichiarato non era stata possibile, perché — secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione — "non si rinviene il civico".

La sentenza impugnata ha concluso per la regolarità di tale notifica, ritenendo che la veridicità dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario non possa essere posta in dubbio.

Replica il ricorso che, essendo stati notificati all'imputato, al medesimo indirizzo, atti dello stesso procedimento, sia anteriori che posteriori all'anzidetto avviso, ed essendo ciò avvenuto, peraltro, per mano dello stesso ufficiale giudiziario, la predetta attestazione di quest'ultimo deve ritenersi quanto meno il prodotto di un suo errore e, come tale, insufficiente a dimostrare l'effettività di quanto con essa affermato.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.

3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa della parte civile, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari come da nota contestualmente depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso non è fondato.

2. In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179, cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; ribadita, tra le altre, da Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028).

3. Nel caso specifico, la notifica è stata eseguita in forma rituale, peraltro presso il difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perciò non esistendo ragionevoli motivi per dubitare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e, quindi, dell'udienza preliminare.

Ulteriormente suggestiva, in questo senso, si presenta la circostanza per cui nessuna eccezione sia stata sollevata dalla difesa in quella sede (vds. ordinanza ex art. 420-bis, allegata al ricorso).

Ancor prima, però, non è comprovato il presupposto di fatto su cui si fonda il ricorso: ovvero che l'ufficiale giudiziario avesse già in precedenza eseguito un'altra notifica all'Ambrosanio presso l'indirizzo non reperito, sì da poter dubitare della relativa attestazione.

Dalla documentazione allegata al ricorso, infatti, si rileva l'esistenza di una precedente notifica (ad aprile 2017), tuttavia eseguita dalla polizia municipale e non dall'ufficiale giudiziario; mentre quella effettuata da quest'ultimo è avvenuta a novembre 2017, e quindi successivamente a quella non andata a buon fine per mancato rinvenimento dell'indirizzo (che era del luglio precedente).

4. Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto, con la conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).

5. In quanto interamente soccombente, egli dev'essere altresì condannato a rifondere le spese nei confronti della costituita parte civile, che si liquidano come da pedissequo dispositivo, in ragione del modesto impegno richiesto dalla controversia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza, con vittoria di spese ed onorari, come da nota specifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 febbraio 2023, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti statuizioni civili in favore di quest'ultimo, costituitosi nel processo come parte civile. 2. Il ricorso consta di un unico motivo, ovvero la nullità derivata e consequenziale della sentenza impugnata, di carattere assoluto ed insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in ragione dell'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Detto avviso, infatti, è stato a lui notificato presso il proprio difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo che la notifica presso il domicilio da lui dichiarato non era stata possibile, perché — secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione — "non si rinviene il civico". La sentenza impugnata ha concluso per la regolarità di tale notifica, ritenendo che la veridicità dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario non possa essere posta in dubbio. Replica il ricorso che, essendo stati notificati all'imputato, al medesimo indirizzo, atti dello stesso procedimento, sia anteriori che posteriori all'anzidetto avviso, ed essendo ciò avvenuto, peraltro, per mano dello stesso ufficiale giudiziario, la predetta attestazione di quest'ultimo deve ritenersi quanto meno il prodotto di un suo errore e, come tale, insufficiente a dimostrare l'effettività di quanto con essa affermato. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa della parte civile, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari come da nota contestualmente depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso non è fondato. 2. In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179, cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; ribadita, tra le altre, da Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028). 3. Nel caso specifico, la notifica è stata eseguita in forma rituale, peraltro presso il difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perciò non esistendo ragionevoli motivi per dubitare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e, quindi, dell'udienza preliminare. Ulteriormente suggestiva, in questo senso, si presenta la circostanza per cui nessuna eccezione sia stata sollevata dalla difesa in quella sede (vds. ordinanza ex art. 420-bis, allegata al ricorso). Ancor prima, però, non è comprovato il presupposto di fatto su cui si fonda il ricorso: ovvero che l'ufficiale giudiziario avesse già in precedenza eseguito un'altra notifica all'Ambrosanio presso l'indirizzo non reperito, sì da poter dubitare della relativa attestazione. Dalla documentazione allegata al ricorso, infatti, si rileva l'esistenza di una precedente notifica (ad aprile 2017), tuttavia eseguita dalla polizia municipale e non dall'ufficiale giudiziario; mentre quella effettuata da quest'ultimo è avvenuta a novembre 2017, e quindi successivamente a quella non andata a buon fine per mancato rinvenimento dell'indirizzo (che era del luglio precedente). 4. Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto, con la conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.). 5. In quanto interamente soccombente, egli dev'essere altresì condannato a rifondere le spese nei confronti della costituita parte civile, che si liquidano come da pedissequo dispositivo, in ragione del modesto impegno richiesto dalla controversia. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori
Sentenza Cassazione n. 02742/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris