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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15073/2026

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l Tribunale di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoriascritta, la riqualificazione del ricorso in opposizione e la trasmissione degli atti algiudice dell'esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento emesso in data 07 gennaio 2025 il Tribunale diAncona, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvederesull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.676 cod. proc. pen. e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanzaemessa dal medesimo Tribunale in data 10 dicembre 2024, all'esito dell'udienzatenuta il 13 novembre 2024 per un incidente di esecuzione proposto dallamedesima persona.

Il Tribunale di Ancona ha dichiarato non luogo a provvederesull'opposizione, affermando che l'ordinanza impugnata era stata adottata noncon la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma con laprocedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen.2.

Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge processuale, per laviolazione del contraddittorio.La persona ricorrente aveva introdotto un'opposizione ai sensi dell'art. 667,comma 4, cod. proc. pen. perché il procedimento aveva ad oggetto il dubbiocirca l'identità della persona arrestata, ma nell'atto di opposizione avevaprecisato che, in caso di riqualificazione dell'impugnazione come ricorso incassazione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., deduceva la violazione dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando la nullità derivantedall'omessa partecipazione all'udienza.

Il provvedimento impugnato ha del tuttoomesso di valutare tale richiesta mentre, se avesse ritenuto doversi qualificarediversamente l'impugnazione, il giudice a quo avrebbe dovuto trasmettere gli attial giudice competente.Inoltre il giudice dell'esecuzione non ha affrontato la doglianza proposta,relativa alla nullità dell'ordinanza impugnata perché emessa senza consentire lapartecipazione della persona detenuta all'udienza, come da questa richiesto.La persona ricorrente aveva chiesto di partecipare all'udienza del 13novembre 2024 mediante la piattaforma Teams, dal carcere di Como ove eradetenuta, e il Tribunale di Ancona aveva accolto la sua istanza; il giornoprecedente, però, il carcere di Como l'aveva informata che il DAP aveva dispostoprocedersi mediante videoconferenza, ed ella avrebbe dovuto essere tradotta alcarcere di Monza, essendo il carcere di Como privo della necessaria attrezzatura.La persona detenuta, tramite il suo difensore, aveva comunicato al Tribunale dinon poter essere trasportata al carcere dl Monza per le sue cattive condizioni disalute, e aveva chiesto di ripristinare la sua partecipazione via Teams, mal'udienza si era svolta nella diversa forma disposta dal DAP, senza lapartecipazione della persona detenuta e del suo difensore.

L'ordinanza emessa èperciò nulla, per la violazione del suo diritto a partecipare all'udienza.Inoltre la decisione è errata, in quanto il Tribunale di Ancona, ritenendosopravvenuta la propria incompetenza a seguito del passaggio in giudicato dialtre sentenze nelle more della trattazione dell'istanza, l'ha rigettata, mentreavrebbe dovuto confermare la propria competenza o, in subordine, trasmetteregli atti al giudice competente.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto procedersi allariqualificazione del ricorso in opposizione, con trasmissione degli atti al giudicedell'esecuzione, essendo stato dedotto il dubbio sull'identità della personagiudicata.4.

In data 03/02/2026 la persona ricorrente ha depositato una memoriadifensiva con cui chiede l'accoglimento del ricorso, con rinvio al giudicecompetente, asseritamente allegando alcune sentenze della Corte di cassazioneemesse nei suoi confronti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal giudicedell'esecuzione è manifestamente errato, e deve essere annullato.2.

Secondo la ricostruzione della vicenda processuale, contenuta nel ricorso,la persona ricorrente aveva promosso incidente di esecuzione deducendo, tra levarie questioni, l'erroneità dell'identità della persona giudicata in unprocedimento già definito.

Ciò imponeva che la trattazione avvenisse ai sensidell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con procedura de plano e con emissionedi un provvedimento impugnabile mediante opposizione davanti allo stessogiudice.

Il Tribunale di Ancona, erroneamente, aveva disposto procedersi aisensi dell'art. 666 cod. proc. pen., fissando l'udienza e trattando la questione nelcontraddittorio delle parti.

Una volta proposta, dalla persona ricorrente,l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso ilprovvedimento emesso, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo aprovvedere su di essa, affermando che tale forma di doglianza non sarebbeesperibile, perché il procedimento è stato trattato con la procedura di cui all'art.666 cod. proc. pen. e non con la procedura semplificata.Tale valutazione è errata ed il provvedimento adottato, di non luogo aprovvedere, è illegittimo, in quanto priva ingiustificatamente la personaricorrente di una seconda pronuncia nel merito, prevista dal codice di rito.Questa Corte, in situazioni analoghe relative a questioni da esaminare con laprocedura semplificata ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ha infatti affermatoche «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. èprevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essereriqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddettoprovvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli attigiuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti algiudice competente» (Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv. 283061; Sez. 3, n.49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; Sez. 1, Ord. n.11239 del 03/03/2020, Rv.278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, Rv. 263975).L'adozione della procedura partecipata e la fissazione del contraddittorio, neicasi per i quali è prevista la trattazione de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4,cod. proc. pen., non costituisce alcuna nullità, non essendo una taleconseguenza prevista dalla legge e non potendo le nullità essere estese in viainterpretativa, stante il principio della loro tassatività stabilito dall'art. 177 cod.proc. pen.

Quanto al rimedio applicabile nel caso di un provvedimento adottatocon tale diversa procedura, la giurisprudenza prevalente, a cui si intende aderireper la sua portata maggiormente garantista, ha stabilito il principio sopraindicato, della proponibilità della sola opposizione ai sensi dell'art. 667, comma4, cod. proc. pen., ritenendo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbecomunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte delgiudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, hacognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esametutte le questioni e le istanze, eventualmente anche istruttorie, che il ricorrentenon sia stato in grado di esporre nel primo giudizio, nonostante la suatrattazione partecipata.E' peraltro appena il caso di evidenziare che il provvedimento qui impugnatosarebbe errato anche se il giudice dell'esecuzione avesse ritenuto di aderireall'orientamento giurisprudenziale minoritario e risalente nel tempo, della nonproponibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.qualora la procedura adottata sia stata, erroneamente, quella di cui all'art. 666cod. proc. pen., perché in tal caso egli non avrebbe potuto dichiarare il “nonluogo a provvedere” sull'atto, ma avrebbe dovuto qualificarlo come ricorso percassazione e trasmettere gli atti a questo giudice, per i principi di conservazionedegli atti e di favor impugnationis sopra ribaditi (vedi Sez. 1, n. 35854 del22/10/2025, Rv. 288840; Sez. 1, n. 38638 del 11/09/2024, Rv. 287090)3.

Il principio sopra esposto deve essere ribadito, in particolare, nel presentecaso, in cui la persona ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio nellaprocedura instaurata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc.pen.Tale doglianza è infondata, dal momento che la sua istanza avrebbe dovutoessere decisa de plano dal giudice dell'esecuzione, senza la fissazione delcontraddittorio: l'eventuale non corretto svolgimento dell'udienza camerale, el'assenza in essa sia della persona ricorrente, sia del suo difensore, sono perciòirrilevanti e non costituiscono alcuna violazione dei loro diritti difensivi.Lo svolgimento di un'udienza nel contraddittorio delle parti è prevista solo aseguito dell'opposizione proposta avverso il primo provvedimento emesso dalgiudice dell'esecuzione, come avrebbe dovuto verificarsi nel presente caso,dando completa attuazione alla procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc.pen..

La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, pertanto, ha di fattoimpedito del tutto la trattazione dell'istanza in un'udienza svolta nel pieno edeffettivo contraddittorio delle parti.4.

Per le ragioni esposte, il provvedimento di non luogo a provvedereimpugnato dalla persona ricorrente è pertanto errato ed illegittimo, avendo ilgiudice omesso di applicare la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod.proc. pen., pur decidendo in una materia per la quale il codice prevede la suaadozione, ed avendo così privato ingiustificatamente la parte ricorrente della fasedi “riesame” della propria decisione davanti a sé stesso, senza neppure disporrela trasmissione dell'atto di opposizione al giudice ritenuto competente perl'impugnazione.Tale provvedimento deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, e devedisporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, quale giudicedell'esecuzione, perché provveda alla trattazione della già presentata opposizioneai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli attial Tribunale di Ancona perché provveda sull'opposizione all'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoriascritta, la riqualificazione del ricorso in opposizione e la trasmissione degli atti algiudice dell'esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 07 gennaio 2025 il Tribunale diAncona, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvederesull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.676 cod. proc. pen. e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanzaemessa dal medesimo Tribunale in data 10 dicembre 2024, all'esito dell'udienzatenuta il 13 novembre 2024 per un incidente di esecuzione proposto dallamedesima persona. Il Tribunale di Ancona ha dichiarato non luogo a provvederesull'opposizione, affermando che l'ordinanza impugnata era stata adottata noncon la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma con laprocedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen.2. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge processuale, per laviolazione del contraddittorio.La persona ricorrente aveva introdotto un'opposizione ai sensi dell'art. 667,comma 4, cod. proc. pen. perché il procedimento aveva ad oggetto il dubbiocirca l'identità della persona arrestata, ma nell'atto di opposizione avevaprecisato che, in caso di riqualificazione dell'impugnazione come ricorso incassazione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., deduceva la violazione dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando la nullità derivantedall'omessa partecipazione all'udienza. Il provvedimento impugnato ha del tuttoomesso di valutare tale richiesta mentre, se avesse ritenuto doversi qualificarediversamente l'impugnazione, il giudice a quo avrebbe dovuto trasmettere gli attial giudice competente.Inoltre il giudice dell'esecuzione non ha affrontato la doglianza proposta,relativa alla nullità dell'ordinanza impugnata perché emessa senza consentire lapartecipazione della persona detenuta all'udienza, come da questa richiesto.La persona ricorrente aveva chiesto di partecipare all'udienza del 13novembre 2024 mediante la piattaforma Teams, dal carcere di Como ove eradetenuta, e il Tribunale di Ancona aveva accolto la sua istanza; il giornoprecedente, però, il carcere di Como l'aveva informata che il DAP aveva dispostoprocedersi mediante videoconferenza, ed ella avrebbe dovuto essere tradotta alcarcere di Monza, essendo il carcere di Como privo della necessaria attrezzatura.La persona detenuta, tramite il suo difensore, aveva comunicato al Tribunale dinon poter essere trasportata al carcere dl Monza per le sue cattive condizioni disalute, e aveva chiesto di ripristinare la sua partecipazione via Teams, mal'udienza si era svolta nella diversa forma disposta dal DAP, senza lapartecipazione della persona detenuta e del suo difensore. L'ordinanza emessa èperciò nulla, per la violazione del suo diritto a partecipare all'udienza.Inoltre la decisione è errata, in quanto il Tribunale di Ancona, ritenendosopravvenuta la propria incompetenza a seguito del passaggio in giudicato dialtre sentenze nelle more della trattazione dell'istanza, l'ha rigettata, mentreavrebbe dovuto confermare la propria competenza o, in subordine, trasmetteregli atti al giudice competente.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto procedersi allariqualificazione del ricorso in opposizione, con trasmissione degli atti al giudicedell'esecuzione, essendo stato dedotto il dubbio sull'identità della personagiudicata.4. In data 03/02/2026 la persona ricorrente ha depositato una memoriadifensiva con cui chiede l'accoglimento del ricorso, con rinvio al giudicecompetente, asseritamente allegando alcune sentenze della Corte di cassazioneemesse nei suoi confronti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal giudicedell'esecuzione è manifestamente errato, e deve essere annullato.2. Secondo la ricostruzione della vicenda processuale, contenuta nel ricorso,la persona ricorrente aveva promosso incidente di esecuzione deducendo, tra levarie questioni, l'erroneità dell'identità della persona giudicata in unprocedimento già definito. Ciò imponeva che la trattazione avvenisse ai sensidell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con procedura de plano e con emissionedi un provvedimento impugnabile mediante opposizione davanti allo stessogiudice. Il Tribunale di Ancona, erroneamente, aveva disposto procedersi aisensi dell'art. 666 cod. proc. pen., fissando l'udienza e trattando la questione nelcontraddittorio delle parti. Una volta proposta, dalla persona ricorrente,l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso ilprovvedimento emesso, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo aprovvedere su di essa, affermando che tale forma di doglianza non sarebbeesperibile, perché il procedimento è stato trattato con la procedura di cui all'art.666 cod. proc. pen. e non con la procedura semplificata.Tale valutazione è errata ed il provvedimento adottato, di non luogo aprovvedere, è illegittimo, in quanto priva ingiustificatamente la personaricorrente di una seconda pronuncia nel merito, prevista dal codice di rito.Questa Corte, in situazioni analoghe relative a questioni da esaminare con laprocedura semplificata ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ha infatti affermatoche «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. èprevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essereriqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddettoprovvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli attigiuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti algiudice competente» (Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv. 283061; Sez. 3, n.49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; Sez. 1, Ord. n.11239 del 03/03/2020, Rv.278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, Rv. 263975).L'adozione della procedura partecipata e la fissazione del contraddittorio, neicasi per i quali è prevista la trattazione de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4,cod. proc. pen., non costituisce alcuna nullità, non essendo una taleconseguenza prevista dalla legge e non potendo le nullità essere estese in viainterpretativa, stante il principio della loro tassatività stabilito dall'art. 177 cod.proc. pen. Quanto al rimedio applicabile nel caso di un provvedimento adottatocon tale diversa procedura, la giurisprudenza prevalente, a cui si intende aderireper la sua portata maggiormente garantista, ha stabilito il principio sopraindicato, della proponibilità della sola opposizione ai sensi dell'art. 667, comma4, cod. proc. pen., ritenendo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbecomunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte delgiudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, hacognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esametutte le questioni e le istanze, eventualmente anche istruttorie, che il ricorrentenon sia stato in grado di esporre nel primo giudizio, nonostante la suatrattazione partecipata.E' peraltro appena il caso di evidenziare che il provvedimento qui impugnatosarebbe errato anche se il giudice dell'esecuzione avesse ritenuto di aderireall'orientamento giurisprudenziale minoritario e risalente nel tempo, della nonproponibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.qualora la procedura adottata sia stata, erroneamente, quella di cui all'art. 666cod. proc. pen., perché in tal caso egli non avrebbe potuto dichiarare il “nonluogo a provvedere” sull'atto, ma avrebbe dovuto qualificarlo come ricorso percassazione e trasmettere gli atti a questo giudice, per i principi di conservazionedegli atti e di favor impugnationis sopra ribaditi (vedi Sez. 1, n. 35854 del22/10/2025, Rv. 288840; Sez. 1, n. 38638 del 11/09/2024, Rv. 287090)3. Il principio sopra esposto deve essere ribadito, in particolare, nel presentecaso, in cui la persona ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio nellaprocedura instaurata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc.pen.Tale doglianza è infondata, dal momento che la sua istanza avrebbe dovutoessere decisa de plano dal giudice dell'esecuzione, senza la fissazione delcontraddittorio: l'eventuale non corretto svolgimento dell'udienza camerale, el'assenza in essa sia della persona ricorrente, sia del suo difensore, sono perciòirrilevanti e non costituiscono alcuna violazione dei loro diritti difensivi.Lo svolgimento di un'udienza nel contraddittorio delle parti è prevista solo aseguito dell'opposizione proposta avverso il primo provvedimento emesso dalgiudice dell'esecuzione, come avrebbe dovuto verificarsi nel presente caso,dando completa attuazione alla procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc.pen.. La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, pertanto, ha di fattoimpedito del tutto la trattazione dell'istanza in un'udienza svolta nel pieno edeffettivo contraddittorio delle parti.4. Per le ragioni esposte, il provvedimento di non luogo a provvedereimpugnato dalla persona ricorrente è pertanto errato ed illegittimo, avendo ilgiudice omesso di applicare la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod.proc. pen., pur decidendo in una materia per la quale il codice prevede la suaadozione, ed avendo così privato ingiustificatamente la parte ricorrente della fasedi “riesame” della propria decisione davanti a sé stesso, senza neppure disporrela trasmissione dell'atto di opposizione al giudice ritenuto competente perl'impugnazione.Tale provvedimento deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, e devedisporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, quale giudicedell'esecuzione, perché provveda alla trattazione della già presentata opposizioneai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli attial Tribunale di Ancona perché provveda sull'opposizione all'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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