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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03058/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/site lezn_clusioni del PG Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più episodi di evasione oggetto di plurime sentenze di condanna, commessi tutti in Taranto dal febbraio al luglio 2014.

Dalle sentenze di condanna non si traggono elementi di collegamento sotto il profilo ideativo o esecutivo e l'interessato non ha adempiuto l'onere di allegazione di elementi specifici, prospettando argomenti generici e incongruenti.

Nonostante il ristretto arco temporale di commissione e l'identità di norma incriminatrice violata, non vi sono elementi per ritenere che non siano stati oggetto di singole deliberazioni in situazioni contingenti con separati moventi, magari occasionati dalla insofferenza al regime detentivo domiciliare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Tutte le sentenze di condanna delineano l'unicità del disegno criminoso, fanno riferimento alla commissione dello stesso reato, si riferiscono al medesimo spazio temporale, specificamente a fatti commessi a distanza di un mese l'uno dall'altro.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha motivato in modo adeguato e logico, ponendo in evidenza l'assenza di elementi che possano giustificare l'affermazione di unicità del disegno criminoso ed ha opportunamente rilevato che in tal senso nulla si trae dalle sentenze di condanna.

Ha correttamente affermato che l'identità del titolo di reato e la prossimità cronologica sono soltanto indici di riconoscibilità della medesimezza del disegno criminoso ma non ne costituiscono prova; gli indici impongono un esame attendo del materiale probatorio raccolto nei giudizi di cognizione e delle allegazioni del richiedente, ma non possono esaurire l'oggetto della valutazione.

Nulla milita in atti, così ha osservato il Tribunale, nel senso che non si sia trattato, di volta in volta, di deliberazioni criminose estemporanee, e il richiedente non ha indicato alcun aspetto di fatto che possa orientare verso un diverso apprezzamento. 12)

3. L'ordinanza impugnata è pertanto esente da difetti di motivazione e ancor più da vizi di violazione di legge, prospettati dal ricorrente sull'erroneo presupposto che gli indici di riconoscibilità elaborati dalla giurisprudenza di legittimità costituiscano prova essi stessi del vincolo di continuazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/site lezn_clusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più episodi di evasione oggetto di plurime sentenze di condanna, commessi tutti in Taranto dal febbraio al luglio 2014. Dalle sentenze di condanna non si traggono elementi di collegamento sotto il profilo ideativo o esecutivo e l'interessato non ha adempiuto l'onere di allegazione di elementi specifici, prospettando argomenti generici e incongruenti. Nonostante il ristretto arco temporale di commissione e l'identità di norma incriminatrice violata, non vi sono elementi per ritenere che non siano stati oggetto di singole deliberazioni in situazioni contingenti con separati moventi, magari occasionati dalla insofferenza al regime detentivo domiciliare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Tutte le sentenze di condanna delineano l'unicità del disegno criminoso, fanno riferimento alla commissione dello stesso reato, si riferiscono al medesimo spazio temporale, specificamente a fatti commessi a distanza di un mese l'uno dall'altro. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha motivato in modo adeguato e logico, ponendo in evidenza l'assenza di elementi che possano giustificare l'affermazione di unicità del disegno criminoso ed ha opportunamente rilevato che in tal senso nulla si trae dalle sentenze di condanna. Ha correttamente affermato che l'identità del titolo di reato e la prossimità cronologica sono soltanto indici di riconoscibilità della medesimezza del disegno criminoso ma non ne costituiscono prova; gli indici impongono un esame attendo del materiale probatorio raccolto nei giudizi di cognizione e delle allegazioni del richiedente, ma non possono esaurire l'oggetto della valutazione. Nulla milita in atti, così ha osservato il Tribunale, nel senso che non si sia trattato, di volta in volta, di deliberazioni criminose estemporanee, e il richiedente non ha indicato alcun aspetto di fatto che possa orientare verso un diverso apprezzamento. 12) 3. L'ordinanza impugnata è pertanto esente da difetti di motivazione e ancor più da vizi di violazione di legge, prospettati dal ricorrente sull'erroneo presupposto che gli indici di riconoscibilità elaborati dalla giurisprudenza di legittimità costituiscano prova essi stessi del vincolo di continuazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, i
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