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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2004

Cassazione n. 27522/2026

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iorel [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/2004 avverso l'ordinanza emessa il 23 aprile 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, che ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con due motivi, che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di contraddittorietà della motivazione, quanto alla valutazione della gravità della condotta contestata al ricorrente, e di travisamento del contratto di lavoro prodotto in udienza, che, contrariamente aquanto affermato dal Tribunale, deve ritenersi completo in tutti i suoi elementi.

In particolare, quanto al primo profilo di censura, si sottolinea che il Giudice di primo grado ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha altresì disposto la restituzione della somma di 40 euro sottoposta a sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto costituito da censure generiche e di merito.

Rileva, in primo luogo, questa Corte che la valutazione di gravità della condotta non appare in contrasto con la riqualificazione effettuata all'esito del giudizio direttissimo.

Né tantomeno il ricorrente si è premurato di illustrare le ragioni della dedotta contraddittorietà della motivazione sul punto.

Quanto al contratto di lavoro, il Tribunale, con motivazione adeguata e senza incorrere in alcun travisamento, non si è limitato a rilevare la carenza di sottoscrizione, ma ha affermato, che, anche a considerare che il ricorrente lavorava per il compagno della madre, ha attribuito rilevanza preminente, ai fini del giudizio di adeguatezza della misura, al suo negativo stile di vita (al momento della perquisizione era sottoposto a misura per un reato di furto e gravato da precedenti di polizia specifici), sintomatico della sua capacità criminale.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iorel [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/2004 avverso l'ordinanza emessa il 23 aprile 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, che ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Con due motivi, che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di contraddittorietà della motivazione, quanto alla valutazione della gravità della condotta contestata al ricorrente, e di travisamento del contratto di lavoro prodotto in udienza, che, contrariamente aquanto affermato dal Tribunale, deve ritenersi completo in tutti i suoi elementi. In particolare, quanto al primo profilo di censura, si sottolinea che il Giudice di primo grado ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha altresì disposto la restituzione della somma di 40 euro sottoposta a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto costituito da censure generiche e di merito. Rileva, in primo luogo, questa Corte che la valutazione di gravità della condotta non appare in contrasto con la riqualificazione effettuata all'esito del giudizio direttissimo. Né tantomeno il ricorrente si è premurato di illustrare le ragioni della dedotta contraddittorietà della motivazione sul punto. Quanto al contratto di lavoro, il Tribunale, con motivazione adeguata e senza incorrere in alcun travisamento, non si è limitato a rilevare la carenza di sottoscrizione, ma ha affermato, che, anche a considerare che il ricorrente lavorava per il compagno della madre, ha attribuito rilevanza preminente, ai fini del giudizio di adeguatezza della misura, al suo negativo stile di vita (al momento della perquisizione era sottoposto a misura per un reato di furto e gravato da precedenti di polizia specifici), sintomatico della sua capacità criminale. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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