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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 dicembre 2021

Cassazione n. 40899/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5889-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimata - 3574 avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositato il 31/12/2019 R.G.N. 4945/2019; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 5889/2020 Numero sezionale 3574/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera Numero di raccolta generale 40899/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con ordinanza 31 dicembre 2019 (comunicata il 14 gennaio 2020), il Giudice di Pace di Taranto rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Taranto del 21 agosto 2019, per l’ingiustificata presenza dello straniero sul territorio italiano, regolarmente emesso, né essendo annullabile, ai sensi dell’art. 21octies l. 241/1990, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso nel contenuto dispositivo da quello concretamente adottato, neppure ciò essendo possibile per mancata comunicazione di avvio del procedimento per la stessa ragione;

2. esso non assumeva provvedimenti in ordine alla liquidazione degli onorari del difensore del richiedente, per gratuito patrocinio, in assenza di certificazione dell’autorità consolare di appartenenza, né di indicazione del domicilio all’estero;

3. con atto notificato l’11 febbraio 2020, lo straniero ricorreva tempestivamente per cassazione con quattro motivi; la Prefettura intimata non svolgeva difese; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 5889/2020

1. il ricorrente deduce nullità del decreto per Numero sezionale 3574/2021 violazione e falsa applicazione degli artt. 111, Numero di raccolta generale 40899/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 sesto comma Cost., 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale, avulsa dalle censure puntualmente indicate nel ricorso, ma non menzionate, così da non rendere comprensibile il ragionamento a fondamento della decisione (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. l’ordinanza impugnata non ha argomentato nulla in merito ai motivi di censura formulati con l’impugnazione del decreto di espulsione, specificamente indicati dal ricorrente e neppure menzionati dal provvedimento del Giudice di Pace, sicché ricorre la violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabile qui nell’ipotesi (che si converte in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., comportante nullità della sentenza) di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale" (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), pertanto del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione: anche in tal caso concretandosi una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);

4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 13, secondo comma d.lg. 286/1998, 21octies l. 241/1990, per mancanza nel decreto di espulsione della firma del Prefetto o del [OSCURATO:PERSONA], invece presente quella del [OSCURATO:PERSONA] aggiunto, con menzione di una F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 5889/2020 delega risalente all’anno 2010, di cui richiesta Numero sezionale 3574/2021 la produzione, in favore di quest’ultimo (secondo Numero di raccolta generale 40899/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 l. 241/1990, 10 Cost., 19 d.lg. 286/1998, per esistenza di una condizione ostativa al rimpatrio, quale il peggioramento della sicurezza nel Paese di provenienza del richiedente ([OSCURATO:PERSONA]), omesso esame di fatti decisivi, mancata valutazione di dei documenti e delle istanze istruttorie (terzo motivo);

5. essi sono assorbiti;

6. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto comma d.lg. 151/2011, per erroneo rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio (quarto motivo);

7. esso è inammissibile;

8. per consolidato indirizzo, questa Corte ritiene che, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, lo straniero non possa ricorrere avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo il procedimento stabilito dall’art. 99 d.p.r. 115/2002, espressamente previsto nel procedimento penale, ma quello disciplinato dall'art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensi dell'art. 84, a sua volta richiamato dall'art. 142); sicché, secondo le previsioni di tale norma, lo straniero può ricorrere avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell'ufficio giudiziario competente (Cass. Cass. 25 ottobre 2012, n. 18241; conff.

Cass. 19193/2010; Cass. 19203/2009; Cass.13833/2008): nel caso di specie, il Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, nel termine di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 giorni venti dalla comunicazione del detto diniego, Numero registro generale 5889/2020 ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 Numero sezionale 3574/2021 Numero di raccolta generale 40899/2021 (Cass. 28 febbraio 2019, n. 6068); sicché, non può Data pubblicazione 20/12/2021 dolersi della mancata liquidazione dei relativi onorari;

9. pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il quarto dichiarato inammissibile e gli altri assorbiti; l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Taranto in persona di diverso giudicante; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il quarto, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Taranto in persona di diverso giudicante.

Così deciso nella Adunanza camerale del 24 novembre Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5889-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimata - 3574 avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositato il 31/12/2019 R.G.N. 4945/2019; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 5889/2020 Numero sezionale 3574/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera Numero di raccolta generale 40899/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza 31 dicembre 2019 (comunicata il 14 gennaio 2020), il Giudice di Pace di Taranto rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Taranto del 21 agosto 2019, per l’ingiustificata presenza dello straniero sul territorio italiano, regolarmente emesso, né essendo annullabile, ai sensi dell’art. 21octies l. 241/1990, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso nel contenuto dispositivo da quello concretamente adottato, neppure ciò essendo possibile per mancata comunicazione di avvio del procedimento per la stessa ragione; 2. esso non assumeva provvedimenti in ordine alla liquidazione degli onorari del difensore del richiedente, per gratuito patrocinio, in assenza di certificazione dell’autorità consolare di appartenenza, né di indicazione del domicilio all’estero; 3. con atto notificato l’11 febbraio 2020, lo straniero ricorreva tempestivamente per cassazione con quattro motivi; la Prefettura intimata non svolgeva difese; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 5889/2020 1. il ricorrente deduce nullità del decreto per Numero sezionale 3574/2021 violazione e falsa applicazione degli artt. 111, Numero di raccolta generale 40899/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 sesto comma Cost., 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale, avulsa dalle censure puntualmente indicate nel ricorso, ma non menzionate, così da non rendere comprensibile il ragionamento a fondamento della decisione (primo motivo); 2. esso è fondato; 3. l’ordinanza impugnata non ha argomentato nulla in merito ai motivi di censura formulati con l’impugnazione del decreto di espulsione, specificamente indicati dal ricorrente e neppure menzionati dal provvedimento del Giudice di Pace, sicché ricorre la violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabile qui nell’ipotesi (che si converte in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., comportante nullità della sentenza) di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale" (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), pertanto del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione: anche in tal caso concretandosi una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598); 4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 13, secondo comma d.lg. 286/1998, 21octies l. 241/1990, per mancanza nel decreto di espulsione della firma del Prefetto o del [OSCURATO:PERSONA], invece presente quella del [OSCURATO:PERSONA] aggiunto, con menzione di una F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 5889/2020 delega risalente all’anno 2010, di cui richiesta Numero sezionale 3574/2021 la produzione, in favore di quest’ultimo (secondo Numero di raccolta generale 40899/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 l. 241/1990, 10 Cost., 19 d.lg. 286/1998, per esistenza di una condizione ostativa al rimpatrio, quale il peggioramento della sicurezza nel Paese di provenienza del richiedente ([OSCURATO:PERSONA]), omesso esame di fatti decisivi, mancata valutazione di dei documenti e delle istanze istruttorie (terzo motivo); 5. essi sono assorbiti; 6. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto comma d.lg. 151/2011, per erroneo rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio (quarto motivo); 7. esso è inammissibile; 8. per consolidato indirizzo, questa Corte ritiene che, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, lo straniero non possa ricorrere avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo il procedimento stabilito dall’art. 99 d.p.r. 115/2002, espressamente previsto nel procedimento penale, ma quello disciplinato dall'art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensi dell'art. 84, a sua volta richiamato dall'art. 142); sicché, secondo le previsioni di tale norma, lo straniero può ricorrere avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell'ufficio giudiziario competente (Cass. Cass. 25 ottobre 2012, n. 18241; conff. Cass. 19193/2010; Cass. 19203/2009; Cass.13833/2008): nel caso di specie, il Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, nel termine di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 giorni venti dalla comunicazione del detto diniego, Numero registro generale 5889/2020 ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 Numero sezionale 3574/2021 Numero di raccolta generale 40899/2021 (Cass. 28 febbraio 2019, n. 6068); sicché, non può Data pubblicazione 20/12/2021 dolersi della mancata liquidazione dei relativi onorari; 9. pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il quarto dichiarato inammissibile e gli altri assorbiti; l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Taranto in persona di diverso giudicante; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il quarto, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Taranto in persona di diverso giudicante. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 novembre Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T
Decreto Cassazione n. 40899/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris