CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22215/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6601/2026Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 22215/2026Data pubblicazione 29/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6601/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore deicontroricorrenti, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano