CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 43515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/5/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del naso; udita la relazione svolta dal cdnsigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e all'eccessività della pena, anche per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La prospettazione e difensiva svolta con i motivi di ricorso destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata sia sulla riconducibilità del possesso dello stupefacente all'imputato che sulla sua destinazione, non esclusiva, all'uso personale valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente e le circostanze di fatto del controllo di Polizia; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denegate in ragione dei precedenti dell'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022