CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 27750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 17903/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e per essa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di p rocuratore g enerale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il domicilio digitale Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Pugliese, doValue Spa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, [OSCURATO:PERSONA] quale curatore dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - avverso la sentenza n. 508/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] SpA convenne in giudizio, con atto di citazione del 18/7/2007, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegando di essere creditrice del primo in forza di una fideiussione dal medesimo rilasciata a garanzia di un prestito erogato dalla banca in favore della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui il Caiulo era amministratore, tanto da chiedere di pronunciare la nullità o la revocatoria di due atti pubblicicon cui il medesimo aveva trasferito alla ex moglie, già proprietaria di ½,la restante quota pari alla metà di due appartamenti e un locale commerciale siti in Brindisi e un’abitazione- villino sito in Ostuni; l’attrice rilevò che detti trasferimenti erano stati posti in essere in adempimento di un provvedimento emesso dallo stesso Tribunale a seguito di richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi, che prevedeva, quale corrispettivo del trasferimento, la cessazione del versamento dell’assegno di mantenimento da parte del Caiulo in favore della ex moglie ma che in realtà gli atti era no preordina t i al fine di sott rarre i beni residui appartenenti al fideiussore alla garanzia dei creditori; i convenuti, nel costituirsi in giudizio, allegarono l’adempimento di un debito scaduto ed in particolare la Gigante rappresentò di aver cessato qualunque rapporto con l’ex marito dall’ottobre del 1989, di non aver mai percepito l’assegno di mantenimento per sé e di aver reagito, anche con l’assistenza ed il consiglio della figlia Barbara, avvocato, per ottenere il trasferimento dei beni,solo quando il Caiulo - che aveva peraltro sempre trattenuto per sé anche le rendite del patrimonio immobiliare in comunione con l’ex moglie - aveva comunicato di non farsi carico neppure delle imposte e tasse che tale patrimonio andava generando;intervenutimolti altri creditori del Caiulo, il giudizio fu riunito ad altri pendenti davanti lo stesso Tribunale tra lo stesso Caiulo ed altri creditori ed il Tribunale adito, all ’ esito di prove testimoniali e di CTU estimativa del valore deibeni, accolse la domanda e dichiarò inefficaci gli atti di tr asfe rimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SpA e degli altri creditori; a seguito di appello della Gigante la Corte d’appellodi Lecce, con sentenza pubblicata il 27/4/2021, ha rigettato il gravamee condannato l’appellante alle spese del grado; avverso la sentenza, notificata in data 29/4/2021, la Gigante e per essa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di suo procuratore generale e legale, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione (notificato a tutti i creditori già appellati o appellati contumaci)sulla base di tre motivi; nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è statoassegnato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizionirichieste dall’art. 380bis c.p.c. la ricorrente ha depositato memoria il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che: con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2901 e 2729 c.c.- la ricorrente lamenta che la Corte del merito, ritenuto pacificamente che l’atto dispositivo fosse a titolo oneroso, ha ricostruito in modo erroneo il requisito del consilium fraudis senza che ve ne fosse la prova, in presenza piuttosto di evidenti risultanze istruttorie di segno contrario irragionevolmente trascurate; a sostegno della censura richiama prove testimoniali che avrebbero confermato la cessazione dei rapporti tra i coniugi dal 1989, l’assenza di contatti tra gli stessi per molti anni e la mancanza di qualsivoglia elemento di consapevolezza da parte dell’ex moglie circa lo stato di dissesto dell’impresa di cui il Caiulo e ra amministratore;con il secondo motivo di ricorso - omesso esame c irca un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.) - la ricorrente lamenta che la Corte del merito ha omesso di valutare circostanze di fatto decisive quali: la separazione, formalizzata nel 1989 ma perdurante senza soluzione di continuità dal 1983, anno in cui il Caiulo era andato a convivere con altra donna;l’assenza di rapporti diretti tra i coniugi dal 1983 al 2006; il fatto che la Gigante fosse stata sempre all’oscuro delle attività imprenditoriali del marito e non avesse avuto alcun sentore dell’esistenza di una esposizione debitoria del medesimo; il fatto che,fino al 2007, nessun atto giudiziario e/o comunicazione di messa in mora indirizzato al Caiulo fosse stato recapitato pr esso l’appartamento ove questi aveva formalmente conservato la residenza, il fatto che il Caiulo si fosse determinato a trasferire la sua quota delle proprietà all’ex moglie non spontaneamente, ma solo perché messo alle strette dalla figlia Barbara; con il terzo motivo - circa l ’ eredità giacente e la devoluzione in favore dello Stato- la ricorrente si limita a rappresentare che, a seguito del decesso del Caiulo e della rinuncia all ’ eredità da parte degli eredi , era stato nominato un curatore dell’eredità giacente e con provvedimento del 16/5/2019 la stessa era stata dichiarata chiusa dal Tribunale di Brindisi; la Gigante ne aveva acquisito consapevolezza solo dopo la definizione del giudizio di appello sicché non aveva potuto provvedere in quella sedead integrare il contraddittorio; nel presente giudizio di cassazione dichiara di notificare il ricorso, stante l’acquisto dei beni allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c., allo stesso Stato, oltre che cautelativamente al curatore dell’eredità giacente; imotivi sono tutti inammissibili; quanto al primo, di violazione dell ’ art. 2901 c.c. e 2729 c.c., la impugnata sentenza, premesso che sono pacificamente soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale comequello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge,abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione la proprietà di un bene, ed è ammissibile la revocatoria del trasferimento effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, ha ritenuto non esservi prova che il trasferimento sia stato posto in essere per l’adempimento di un debito scaduto, essendoci piuttosto evidenza del fatto che, con la modifica delle condizioni di separazione, il trasferimento della quota fosse avvenuta “in luogo e compensazione della cessata erogazione dell’assegno di mantenimento”; inoltre la Gigante non aveva mai agito, nel periodo pregresso dal 1989 al 2006, per ottenere il pagamento di quanto le era dovuto a titolo di mantenimento,sicché d oveva ritenersi che il trasferimento fosse frutto di una scelta volitiva del Caiulo, di cui ricorreva di certo la scientia fraudis; quanto alla prova dell ’ elemento soggettivo del terzo, la stessa è stata dedotta da numerosi indizi, ricordati in precedenza (acquisita consapevolezza della Gigante che il marito non fosse in condizioni di pagare neppure le “tasse” sugli immobili; assenza di iniziativa della Gigante prolungata per più di di vent’anni, qualità di avvocato della figlia tale da renderle percepibilelo stato di dissesto dell’impresa di cui il padre era titolare etc.), per giungere alla logica conclusione che il trasferimento degli immobili, più che un atto di resipiscenza, fosse il tentativo per evitare di perdere - sia pure anche in pregiudizio dei figli - i beni a seguito di azioni esecutive dei numerosi creditori; a fronte di questa motivazione, cui la Corte d’appello ha aggiunto la notevole sproporzione di valore tra il debito e il valore dei beni ceduti, la ricorrente tende, in sostanza, ad evocare una rivalutazione fattuale degli elementi di prova per giungere ad una conclusione opposta a quella cui sono pervenuti, con una pronuncia cd. “doppia conforme” entrambi i giudici del merito; peraltro , la senten za è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla sussistenza del consilium fraudis e le censure non offrono elementi per modificare tale indirizzo: secondo Cass. n. 24757 del 7/10/2008 , sono soggetti ad azione revocatoria anche gli atti che hanno un valore etico e morale, come quello con cui il debitore per adempiere il proprio obbligo di mantenimento abbia trasferito al coniuge la proprietà di un bene immobile a seguito della separazione; secondo Cass. n. 10443 del 15/4/2019 l’azione revocatoria dell’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, abbia trasferito all ’ altro il diritto di proprietà su un immobile non trova ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto -cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento de l coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell’ obbligoin sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo convenzionalmente stab ilite dalle parti ; secondo C ass. n. 1144 del 22/1/2015 e Cass. n. 21358 del 6/10/2020 , l ’ atto trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, terzo comma, c.c.; quanto alla violazione dell’art. 2729 c.c., il motivo ha palesemente natura fattuale e non osserva le condizioni poste da questa Corte per censurare la concreta applicabilità del ragionamento presuntivo: “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto i gnoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cd. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi; ne consegue che la denuncia, in cassazione, diviolazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti,ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma” (Cass., 2, n. 9054 del 21/3/2022) : evenienza, quest’ultima, che ricorre appunto nella fattispecie; venendo ora al secondo motivo di ricorso - violazione d ell ’ art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- col quale la ricorrente lamenta l ’ omesso esame di circostanze rilevanti per la decisione, la stessa è inammissibile per tre distinti e indipendenti profili: essa ha con evidenza natura fattuale, essendo volta a richiedere a questa Corte un nuovo scrutinio dei presupposti di fatto delletesi difensive già svolte nei gradi di merito; essa è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, IV co. c.p.c. che esclude la ricorribilità in cassazione in presenza di pronuncia cd. “doppia conforme”, non dando conto la ricorrente della solo asserita ma indimostrata differenza tra gli elementi di fatto posti a base della decisione di primo e secondo grado;infine, non integra l ’ omissione di esame di un fatto, rilevante ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.e secondo la rigorosa giurisprudenza di questa Corte (fin da Cass. Sez. U. n. 8053/14), la ricostruzione dei detti presupposti di fatto in base ad un diverso peso attribuito alle invocate circostanze; infine, la censura veicolata con il terzo motivo - circa l ’ eredità giacente e la devoluzione in favore dello Stato - è inammissibile per difetto di specificità, non essendo riconducibile ad alcuna delle doglianze exart. 360 c.p.c.; alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso; non occorre provvedere sulle spese perché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; p.q. m. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo