CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 05427/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1554/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27576/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], terza interessata proprietaria dell’immobile sito in Cento, via [OSCURATO:PERSONA] 13, sottoposto a sequestro preventivo in funzione della confisca diretta, ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nell’ambito di indagini svolte in relazione a plurime violazioni del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, 5 e 10 e art. 416 cod.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Bologna con la quale era stata rigettata l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. 1.1. Premesso che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti indagati di reati fiscali e associazione a delinquere, tra cui [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente, ha emesso decreto di sequestro preventivo dell’immobile sito in Cento, via [OSCURATO:PERSONA] 13, quale profitto in via diretta del reato tributario di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso da [OSCURATO:PERSONA] in seno alla società [OSCURATO:PERSONA] srls, l’ordinanza impugnata, in base alle risultanze delle indagini secondo cui era risultato che l’intera provvista per l’acquisito dell’immobile di cui [OSCURATO:PERSONA] è proprietaria, con rogito in data 29/09/2020, per complessivi € 130.000,00, non proveniva da risorse personali dell’acquirente, bensì dal conto personale del padre e che sul suddetto conto, in data 15 e 16 settembre, dunque CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5427/2026 Roma, lì, 11/02/2026 pochi giorni prima dell’atto di acquisto, la somma predetta era stata accreditata con assegni circolari, per l’importo di 130.000,00, tratti dal conto della società [OSCURATO:PERSONA] srls, ha argomentato che l’acquisito dell’immobile era avvenuto mediante impiego di somme di denaro provenienti dalla società [OSCURATO:PERSONA] srls, per il tramite intermedio del conto personale del [OSCURATO:PERSONA], amministratore della stessa, società coinvolta nel sistema di frodi a carosello, sicchè il bene immobile costituiva il diretto reimpiego del profitto del reato tributario della società amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente. L’alto tasso di artificiosità delle operazioni compiute dagli indagati e tra questi il [OSCURATO:PERSONA], in uno con la specificità dell’operazione compiuta, qualificavano il rischio di dispersione e il periculum in mora. 2. - Per l'annullamento dell’ordinanza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, deduce con un unico motivo la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 321 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione al fumus commissi delicti e in relazione al periculum in mora. Argomenta la ricorrente la mancanza dei presupposti di sequestrabilità del bene alla ricorrente, terza estranea al reato in buona fede, erronea qualificazione del bene quale profitto diretto del reato tributario e motivazione illogica circa l’esclusione che, nel caso in esame, di una donazione indiretta di denaro fatta dal padre alla figlia. Vizio di motivazione in relazione al rischio di dispersione e del periculum in mora. 3. Il Procuratore generale, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi che non sono consentiti in questa sede da parte di un soggetto terzo, ed è anche diretto a rimettere in discussione la motivazione del provvedimento impugnato che, parimenti, non è consentita ai sensi dell’art. 325 cod.proc.pen. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674 – 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165 - 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439 – 01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 – 01, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). 5. Va, poi, ricordato che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". Ora, nel caso in esame, la doglianza della ricorrente, mediante la quale è stata contestata la motivazione del provvedimento impugnato in punto appartenenza del bene immobile, formalmente intestato alla ricorrente, in capo al padre [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fornito la provvista per l’acquisto direttamente reimpiegando il profitto del reato tributario, è manifestamente infondata in quanto diretta a richiedere una diversa valutazione del fatto (ovvero a prospettare la effettiva disponibilità del bene in capo alla ricorrente attraverso la valutazione di elementi, quali le pagelle scolastiche e lo stato di famiglia, che non sono conferenti) ed è inammissibile perché diretta a censurare la motivazione resa dal tribunale (su cui vedi par. 1.1), ciò che non è consentito ai sensi dell’art. 325 cod.proc.pen. Allo stesso modo è inammissibile la censura sulla sussistenza del periculum in mora, e cioè su un presupposto della misura che non è, parimenti, motivo consentito al soggetto terzo (sul punto Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674 – 01). Peraltro, sulla nozione di persona estranea al reato, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, è persona "non estranea al reato", ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, anche il soggetto che abbia ricavato un vantaggio tornaconto dallo stesso per aver acquistato, a condizioni apprezzabilmente vantaggiose, un bene che ne costituisce il prezzo o il profitto e che non sia in buona fede, potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, la provenienza illecita di detto bene (Sez. 3, n. 42008 del 05/10/2022, Rv. 283713 – 01), dunque, a fortiori, la [OSCURATO:PERSONA] non è persona terza estranea rispetto al reato tributario, per cui risulta indagato il padre e rispetto all’immobile sottoposto a sequestro in funzione della confisca in via diretta quale profitto del reato tributario perché acquistato con il reimpiego del denaro proveniente dal reato tributario. Infatti, l'orientamento interpretativo da tempo consolidato in tema di profitto del reato (v., ad es., già Sez. U., n. 1811 del 15/12/1992, dep. 1993, Bissoli) lo reputa identificabile con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854) e, nel caso in cui il profitto consista in una somma di denaro, la natura diretta del profitto è estesa sino a ricomprendere i beni acquistati con tale somma, quando l'impiego del denaro sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, trattandosi in tal caso di una mera trasformazione del profitto che non impedisce di riconoscere la sua diretta derivazione dal fatto di reato (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700, confermata da S.U. Gubert 10561/2014 e da S.U. Lucci 31617/2015 e ripresa, tra le altre, da Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613 e Sez. 6, n. 7896 del 15/12/2017, dep. 2018, Zullo, Rv. 272482). 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]