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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35472/2021

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29437/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappre- sentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma via della Mercede n.11; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. 'staccata di Salerno, n.4177/4/2015 depositata il 6 maggio 2015, e non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA] quali soci della socie- tà [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore dell'abbigliamento, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 374/8/2012.

Quest'ultima decisione a sua volta aveva riunito e accol- to in parte il ricorso dei contribuenti avente ad oggetto il reddito di partecipazione per l'anno di imposta 2007 richiesto con tre avvisi di accertamento in conseguenza dell'accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 per più anni di im- posta, tra cui quello oggetto della controversia, di maggiore reddito di impresa in capo alla società, a ristretta base sociale, di cui i ricorrenti erano unici soci.

2. In particolare, il giudice di prime cure, previa riunione dei ricorsi, confermava l'impianto delle riprese, decisione sostanzialmente con- fermata dal giudice d'appello, il quale rideterminava i ricavi accertati al netto dell'IVA, con consequenziale diminuzione della misura delle riprese pro quota in capo ai soci.

3. Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione i contri- buenti per un unico motivo e l'Agenzia delle Entrate resiste con con- troricorso.

Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso - senza individuazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. -, i contribuenti denunciano la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTP n.1723 del 17 febbraio/22 aprile 2014 che ha accertato come gli elementi istruttori raccolti dai verificatori non sono sufficienti a prova- re l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e il fatto che, nonostante la questione fosse stata tempestiva- mente sollevata all'attenzione del giudice d'appello, questi sia giunto a conclusioni difformi dal giudicato sostanziale esterno invocato.

5. Il motivo è infondato.

Dev'essere rilevato d'ufficio (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018, Rv. 648794 - 04) il giudicato esterno, più recente, discendente dalla sentenza della S.C.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1018 del 2017.

La pronuncia è stata resa tra l'altrol'altro per IVA, IRES e IRAP anche per l'anno di imposta per cui è causa, ed ha esplicitamente escluso l'estensibilità del giudicato ester- no di cui alla sentenza della CTP n.1723 del 17 febbraio - 22 aprile 2014, resa per l'annualità 2009.

6. Detta decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte che ha più volte affermato chei in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento con- cerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31084 del 28/11/2019, Rv. 656084 - 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 5939 del 04/03/2021, Rv. 660663 - 01).

7. Dagli effetti esterni del giudicato della summenzionata decisione discende il rigetto del ricorso e le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione del consolidamento del giudicato esterno in senso sfavorevole ai contribuenti successivamente all'incardinamento del giudizio.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- yrtus.51-0 riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello tl.zatento per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis 1 S't 14-44tes Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29437/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappre- sentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma via della Mercede n.11; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. 'staccata di Salerno, n.4177/4/2015 depositata il 6 maggio 2015, e non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA] quali soci della socie- tà [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore dell'abbigliamento, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 374/8/2012. Quest'ultima decisione a sua volta aveva riunito e accol- to in parte il ricorso dei contribuenti avente ad oggetto il reddito di partecipazione per l'anno di imposta 2007 richiesto con tre avvisi di accertamento in conseguenza dell'accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 per più anni di im- posta, tra cui quello oggetto della controversia, di maggiore reddito di impresa in capo alla società, a ristretta base sociale, di cui i ricorrenti erano unici soci. 2. In particolare, il giudice di prime cure, previa riunione dei ricorsi, confermava l'impianto delle riprese, decisione sostanzialmente con- fermata dal giudice d'appello, il quale rideterminava i ricavi accertati al netto dell'IVA, con consequenziale diminuzione della misura delle riprese pro quota in capo ai soci. 3. Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione i contri- buenti per un unico motivo e l'Agenzia delle Entrate resiste con con- troricorso. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso - senza individuazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. -, i contribuenti denunciano la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTP n.1723 del 17 febbraio/22 aprile 2014 che ha accertato come gli elementi istruttori raccolti dai verificatori non sono sufficienti a prova- re l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e il fatto che, nonostante la questione fosse stata tempestiva- mente sollevata all'attenzione del giudice d'appello, questi sia giunto a conclusioni difformi dal giudicato sostanziale esterno invocato. 5. Il motivo è infondato. Dev'essere rilevato d'ufficio (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018, Rv. 648794 - 04) il giudicato esterno, più recente, discendente dalla sentenza della S.C. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1018 del 2017. La pronuncia è stata resa tra l'altrol'altro per IVA, IRES e IRAP anche per l'anno di imposta per cui è causa, ed ha esplicitamente escluso l'estensibilità del giudicato ester- no di cui alla sentenza della CTP n.1723 del 17 febbraio - 22 aprile 2014, resa per l'annualità 2009. 6. Detta decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte che ha più volte affermato chei in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento con- cerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31084 del 28/11/2019, Rv. 656084 - 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 5939 del 04/03/2021, Rv. 660663 - 01). 7. Dagli effetti esterni del giudicato della summenzionata decisione discende il rigetto del ricorso e le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione del consolidamento del giudicato esterno in senso sfavorevole ai contribuenti successivamente all'incardinamento del giudizio. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- yrtus.51-0 riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello tl.zatento per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis 1 S't 14-44tes Così deciso in Roma
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