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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29031/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.0SSO Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confer- mava la decisione del Tribunale di Alessandria che lo aveva assolto dal reato di false e incomplete dichiarazioni ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod.pen..

2. A fronte della deduzione dell'assenza di offensività in concreto della condotta dell'imputato che, dopo circa un mese dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva presentato una dichiarazione inte- grativa evidenziando il modesto reddito percepito dal genitore convivente, la Corte di Appello escludeva che si vertesse in ipotesi di condotta inoffensiva, comunque incidente sulla materialità del fatto reato, richiamando la giuri- sprudenza di legittimità secondo cui anche la falsità e le incompletezze prive di rilevanza pratica ai fini dell'ottenimento del beneficio erano comunque po- tenzialmente idonee a violare il bene giuridico protetto dalla norma, volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici e la funzione fidefacente dell'auto- certificazione.

3. Deduce il ricorrente errata applicazione dell'art.79 e 95 Dpr 115/2002 e dell'art.49 cod.pen. in relazione agli art. 13, 25 e 27 della Costi- tuzione.

Rileva che nessuna lesione al bene giuridico protetto poteva deri- vare dalla condotta in esame, sia per la esiguità degli importi reddituali omessi e per la loro irrilevanza rispetto al conseguimento del beneficio, sia in relazione al fatto che il giudice era stato posto in condizione di apprezzare la maggiore base reddituale rispetto al dato che aveva giustificato l'ammis- sione, sulla base di condotta concludente e ammissiva proveniente dall'inda- gato.

La valutazione della condotta in concreto tenuta dall'imputato, a fronte della inconsistenza e della innocuità del falso attribuito e della ricorrenza dei presupposti per accedere comunque al beneficio, avrebbe giustificato una diversa pronuncia, in accordo alla giurisprudenza del giudice delle leggi che, in contesti similari, aveva riconosciuto la rilevanza penale soltanto a quelle omissioni che, per entità e natura, erano in grado di ledere la funzione stessa della scrittura, preordinata alla ricostruzione della situazione patrimoniale e del giro di affari del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso si presenta inammissibile sia per profili di manifesta infondatezza del suo contenuto, sia in quanto meramente ripropositivo di doglianza adeguatamente esaminata e logicamente disattesa dalla sentenza di secondo grado.

Invero una volta confinato l'esame del giudice di appello a profili concernenti la materialità del fatto reato contestato all'OSSO, lad- dove nessuna censura, neppure in appello, è stata sollevata in relazione all'imputazione soggettiva del reato, il motivo si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integrano il delitto di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in- dipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (sez.U, 27.11.2008, Infanti, Rv. 242152; sez. 4, 18.9.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; sez.4, n.8302 del 23 Novembre 2021, Co- lombo Daniano, Rv.282716), a prescindere dall'entità dello scostamento red- dituale accertato e dalla sua incidenza sul riconoscimento del beneficio, non- ché da eventuali comportamenti, successivi all'ammissione, con funzione in- tegrativa o correttiva della originaria certificazione, certamente valutabili ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., ma intervenuti solo dopo la consumazione del reato contestato, che si perfeziona al momento del deposito della richiesta di ammissione con la dichiarazione autocertificativa sulla ricorrenza delle condizioni reddituali (sez.1, n.26698 del 23 Maggio 2013, confl.comp. in proc.Selva, Rv. 255971; sez.6, n.12298 del 16.1.2012, Cìtarella e altri, Rv.252554).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ri- corrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al pa- gamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende non ricorrendo ipotesi di esonero da responsabilità per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.0SSO Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confer- mava la decisione del Tribunale di Alessandria che lo aveva assolto dal reato di false e incomplete dichiarazioni ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod.pen.. 2. A fronte della deduzione dell'assenza di offensività in concreto della condotta dell'imputato che, dopo circa un mese dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva presentato una dichiarazione inte- grativa evidenziando il modesto reddito percepito dal genitore convivente, la Corte di Appello escludeva che si vertesse in ipotesi di condotta inoffensiva, comunque incidente sulla materialità del fatto reato, richiamando la giuri- sprudenza di legittimità secondo cui anche la falsità e le incompletezze prive di rilevanza pratica ai fini dell'ottenimento del beneficio erano comunque po- tenzialmente idonee a violare il bene giuridico protetto dalla norma, volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici e la funzione fidefacente dell'auto- certificazione. 3. Deduce il ricorrente errata applicazione dell'art.79 e 95 Dpr 115/2002 e dell'art.49 cod.pen. in relazione agli art. 13, 25 e 27 della Costi- tuzione. Rileva che nessuna lesione al bene giuridico protetto poteva deri- vare dalla condotta in esame, sia per la esiguità degli importi reddituali omessi e per la loro irrilevanza rispetto al conseguimento del beneficio, sia in relazione al fatto che il giudice era stato posto in condizione di apprezzare la maggiore base reddituale rispetto al dato che aveva giustificato l'ammis- sione, sulla base di condotta concludente e ammissiva proveniente dall'inda- gato. La valutazione della condotta in concreto tenuta dall'imputato, a fronte della inconsistenza e della innocuità del falso attribuito e della ricorrenza dei presupposti per accedere comunque al beneficio, avrebbe giustificato una diversa pronuncia, in accordo alla giurisprudenza del giudice delle leggi che, in contesti similari, aveva riconosciuto la rilevanza penale soltanto a quelle omissioni che, per entità e natura, erano in grado di ledere la funzione stessa della scrittura, preordinata alla ricostruzione della situazione patrimoniale e del giro di affari del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso si presenta inammissibile sia per profili di manifesta infondatezza del suo contenuto, sia in quanto meramente ripropositivo di doglianza adeguatamente esaminata e logicamente disattesa dalla sentenza di secondo grado. Invero una volta confinato l'esame del giudice di appello a profili concernenti la materialità del fatto reato contestato all'OSSO, lad- dove nessuna censura, neppure in appello, è stata sollevata in relazione all'imputazione soggettiva del reato, il motivo si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integrano il delitto di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in- dipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (sez.U, 27.11.2008, Infanti, Rv. 242152; sez. 4, 18.9.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; sez.4, n.8302 del 23 Novembre 2021, Co- lombo Daniano, Rv.282716), a prescindere dall'entità dello scostamento red- dituale accertato e dalla sua incidenza sul riconoscimento del beneficio, non- ché da eventuali comportamenti, successivi all'ammissione, con funzione in- tegrativa o correttiva della originaria certificazione, certamente valutabili ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., ma intervenuti solo dopo la consumazione del reato contestato, che si perfeziona al momento del deposito della richiesta di ammissione con la dichiarazione autocertificativa sulla ricorrenza delle condizioni reddituali (sez.1, n.26698 del 23 Maggio 2013, confl.comp. in proc.Selva, Rv. 255971; sez.6, n.12298 del 16.1.2012, Cìtarella e altri, Rv.252554). 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ri- corrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al pa- gamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende non ricorrendo ipotesi di esonero da responsabilità per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C
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