CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 33469/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15510/25 ritenuto che il primo motivo investe in modo inammissibile profili di valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena senza evidenziare profili di illogicità della .motivazione; ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva è generico lessendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente